SEDE REFERENTE
ALLEGATO
Sopprimerlo.
Sostituire l'articolo col seguente:
Art. 9. (Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari). - 1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
Tabella 2.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
Al comma 1 sostituire le parole: «per gli» con «Agli» e «sono soppressi» con «non si applicano».
unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del Giudice di Pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1».
Al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili aggiungere le seguenti: di azione civile nel processo penale.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: esclusi i procedimenti esecutivi. Conseguentemente al comma 5 sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto. Sopprimere alla Tabella 1, comma 4, le parole: nonché per i procedimenti esecutivi.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
Al comma 1 dopo la parola: amministrativi, aggiungere le seguenti: arbitrali, tributari.
Al comma 1, sostituire le parole: sono soppressi le con le seguenti: non si dà luogo all'applicazione dell'.
Al comma 1, sostituire le parole: sono soppressi con le seguenti: non si applicano.
Al comma 1, dopo le parole: sono soppressi aggiungere i seguenti periodi: le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.
Al comma 1 inserire in fine le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283; gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli artt della legge 21 febbraio 1989 n. 99.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro sono così ridotti:
Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
Al comma 2, sostituire la Tabella 1 con la seguente:
Tabella 1.
2. Soppresso.
Al comma 2, Tabella 1, comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 2 con il seguente: I processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione f) del comma 1.
Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 2, con il seguente: Per i processi di valore indeterminabile il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti
giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del Giudice di Pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
Al comma 2, Tabella 1, comma 3, sostituire le parole: alla lettera g) con: alla lettera e).
Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo II e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo pari alla metà di quello previsto dal comma 1. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo III, IV, e V e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo III, IV e V titolo II, del codice di procedura civile con esclusione di quelli di cui all'articolo 9 comma 8, è dovuto un contributo forfettario di L. 250.000.
Al comma 2, Tabella 1, comma 4, dopo: codice di procedura civile aggiungere le seguenti: o la caratteristica del valore indeterminabile.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono così ridotti:
Al comma 2, Tabella 1, comma 5, aggiungere in fine le parole: qualunque sia il numero dei fogli e delle pagine.
Al comma 2, dopo la Tabella 1 aggiungere la seguente:
2) soppresso;
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
Sostituire il comma 3, con il seguente: Il contributo è dovuto dall'attore o dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.
Al comma 3, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti parole: o che deposita il ricorso introduttivo.
Al comma 3, dopo la parola: giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introduttivo.
Al comma 3, dopo la parola: giudizio aggiungere le seguenti: e che deposita il ricorso introduttivo.
Al comma 3, dopo la parola: giudizio aggiungere le seguenti: e che deposita il ricorso introduttivo.
Al comma 3, dopo le parole: si costituisce in giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introduttivo.
Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.
Al comma 3 sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.
Al comma 3, sopprimere: o che interviene nella procedura di esecuzione.
Conseguentemente alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:
Al comma 3, dopo le parole: che per prima si costituisce in giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introdotto.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
Sostituire il comma 5 con il seguente: Il valore dei procedimenti è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
Al comma 5, sopprimere le parole da: deve fino a: precetto.
Conseguentemente alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Il valore dei procedimenti deve intendersi fissato nei limiti della domanda, senza considerare i danni successivi, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese.
Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: non per il pagamento di somme di denaro.
Sostituire il comma 6, con il seguente: Con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3o della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di versamento e di restituzione del contributo unificato.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge sopracitata sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.
Al comma 6 dopo le parole: del bilancio e della programmazione economica aggiungere le parole: sentito il Consiglio Nazionale Forense.
Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.
Al comma 8, sostituire le parole da: i procedimenti già esenti con le parole: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936 n. 131.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero dei Tesoro sono così ridotti:
Sostituire il comma 10 con il seguente:
Sostituire il comma 10, con il seguente:
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro sono così ridotti:
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Al comma 11 sopprimere le parole da: Per i procedimenti fino a: diritti di cancelleria.
Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono così ridotti:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Conseguentemente ridurre all'A.C. 6557, alla Tabella A, accantonamento del Ministero delle Finanze, del seguente importo:
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore diesel di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 691 dell'8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1o gennaio 2000.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1o gennaio 2000.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
1. I trasferimenti di fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti di primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, catastale e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.
Conseguentemente alla Tabella A:
Al comma 1, premettere il seguente:
Conseguentemente l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero delle finanze è ridotto per il 2001 di 2.535 miliardi.
Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente lettera:
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente lettera:
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente:
All'articolo 8, al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis sostituire le parole da: Se alla formazione fino a: fabbricati. con le seguenti: Dal reddito complessivo si deduce il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal capoverso 3-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
Ministero delle finanze:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero dell'ambiente:
Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
Al primo comma lettera a) sostituire le parole: Lire 1.800.000 con le seguenti: Lire 2.500.000.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 1, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente:
Conseguentemente alla tabella A, ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
Conseguentemente al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
All'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
2. La liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, si calcola separatamente sulla somma risultante dall'addizione della rispettiva base imponibile e dalla divisione per due del totale.
2. La riduzione in termini d'imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 2 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24,
terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: lire 336.000, lire 408.000, e lire 444.000, rispettivamente con le seguenti: lire 817.552.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità il contributo è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.
Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente numero:
Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) richiamato aggiungere il seguente numero:
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) richiamato aggiungere il seguente numero:
Al comma 1, lettera d), numero 2 punto 2-bis, sostituire la parola: settantacinquesimo con la parola: sessantacinquesimo.
All'articolo 8, comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , il reddito dal lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; e contestualmente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Conseguentemente dopo l'articolo 30 inserire il seguente:
1. All'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1, lettera d), al numero 3), punto 2-ter, dopo le parole: coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: prestazioni occasionali.
Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:
Inammissibile per carenza di compensazione.
All'articolo 8, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
All'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera e), relativa alle spese per istruzione, è sostituita dalla seguente: e) le spese effettivamente sostenute per corsi di istruzione presso istituti legalmente riconosciuti, anche universitaria, fino ad un massimo di lire 5.000.000.
Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dalla lettera e-bis) del comma 1, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
Ministero delle finanze:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero dell'ambiente:
Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente:
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
Al primo comma lettera f), sopprimere le parole da: stipulati fino a: 9 dicembre 1998, n. 431.
Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 13-ter, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3.
Al comma 1, lettera f), alinea articolo 13-ter, dopo le parole: degli articoli 2 inserire le seguenti: commi 1 e.
Al primo comma lettera f) sostituire le lettere a) e b) come segue: a) Lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera Lire 30.000.000; b) Lire 500.000 se il reddito complessivo supera Lire 30.000.000 ma non Lire 60.000.000.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: 30.000.000 con le seguenti: 20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico e la parola 60.000.000 con le seguenti: 45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico.
Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
Al comma 1 dopo la lettera f, aggiungere la seguente lettera:
All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera:
Nel comma 3 della medesima disposizione le parole e g), sono sostituite dalle seguenti g) ed f).
Dopo il del primo comma, aggiungere il seguente:
Dopo il del primo comma, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente;
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:
Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera».
1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano, di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.
All'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 6 le parole: è ridotta dal 98 al 92 per cento sono sostituite dalle parole: è ridotte dal 98 al 90 per cento.
Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima emersa dalla valutazione dell'Ufficio Bilancio delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 8 per gli anni 2000, 2001 e 2002.
All'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
All'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico, del testo unico delle imposte sul reddito e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.
Al comma 7, dopo le parole: alle società, aggiungere le seguenti: ai lavoratori autonomi.
Al comma 7, dopo la parola: società inserire le seguenti parole: , ai lavoratori autonomi.
Al comma 7, dopo le parole: alle società sostituire le parole: e gli enti con le parole: agli enti e agli esercenti arti e professioni.
Al comma 7, dopo le parole: alle società e agli enti che incrementano è inserito l'inciso: anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, al part-time e al telelavoro.
Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2001».
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Alla Tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis:
Alla Tabella B, Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800) apportare le seguenti modifiche:
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis:
Sopprimere il comma 10.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi diriserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:
Al comma 12, alle parole: è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2002 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2001 e di lire 750 miliardi per l'anno 2002.
Conseguentemente aggiungere al medesimo articolo un comma 12-bis:
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 della presente legge.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento Ministero del tesoro, è così ridotto:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare»
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dell'articolo 2, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 133.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
Conseguentemente Tab. A, Ministero dell'ambiente:
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, rubrica ministero dell'interno diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, Tab. A., Ministro Ambiente:
Sostituire le seguenti cifre:
Nella Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
All'emendamento Tab.A.10, articolo 8, alla lettera c), capoverso 2-bis, , sopprimere la lettera b) e , alla lettera c), dopo le parole «per una quota pari al 36 per cento» sono aggiunte le seguenti: fatta esclusione per le seguenti categorie di interventi, per i quali viene mantenuta la detrazione del 41 per cento:
Nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'emendamento Tab. A. 10, all'articolo 8, lettera c), capo verso 2-bis, lettera b), dopo le parole rilascio della suddetta documentazione aggiungere le seguenti nonché le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare.
All'articolo 8, alla lettera c), sub lettera c) aggiungere in fine: «La detrazione compete, per una quota pari al 36 per cento, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alle spese sostenute, nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per interventi sulle strutture ricettive alberghiere.
Conseguentemente: alla Tabella A, alla voce Ministero delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 8, lettera c), dopo il capoverso 12-ter aggiungere il seguente:
All'emendamento Tab.A.10, articolo 8, lettera c), sostituire i commi da 12-quater a 12-sexies con il seguente:
manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».
In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le altre «fra il 3,5 e il 7,5».
All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, lettera c), capoverso 12-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Conseguentemente seguono coperture n. ..... e per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.
All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, alla lettera c), capoverso 12-sexies, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente, all'articolo 39 dopo il secondo comma aggiungere il seguente;
All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, dopo il comma 12-septies, inserire il seguente:
Conseguentemente seguono competenza LFNIP e per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.
All'articolo 8, dopo il capoverso 12-septies aggiungere il seguente:
Conseguentemente modificare gli importi al comma 12-septies come segue:
All'emendamento Tab.A.10, del Governo, all'articolo 8, comma 12-septies, sopprimere le parole: , di borse di specializzazione in medicina e sostituire le parole: 52, 54 e 56 rispettivamente con le parole: 10,5, 12,5 e 14,5.
All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:
All'emendamento Tab.A.10, articolo 8-bis, comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.
9. 119. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono.
2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati all'articolo 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge.
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Il valore dei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile (soppresso da deve fino a precetto).
6. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, numero 4000 di concerto con il ministero delle finanze e il ministero del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001 (da Per a cancelleria soppresse).
8. Invariato.
9. Invariato.
10. Invariato salvo (50.000.000 alla quarta riga modificato in 100.000.000).
11. Invariato.
12. Invariato (salvo entrano in vigore 1o gennaio 2001).
1. Invariato.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000.
b) Soppresso.
c) Lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000.
d) Soppresso.
e) Soppresso.
f) Lire 500.000 per i processi di valore superiore ai lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000.
g) Lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire ..........
h) 1.000.000.000.
i) Lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000, fino a lire 3.000.000.000.
j) Lire 3.000.000 per i processi di valore superiore ai lire 3.000.000.000, ed oltre.
2) Soppresso.
3) I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4) Invariato.
5) Invariato.
9. 121. Pecorella.
(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).
2. Nei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile (soppresso da deve fino a precetto).
4. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 4000 di concerto con il ministero delle finanze e il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001 ( da Per a cancelleria soppresso).
6. Invariato.
7. Invariato.
8. Invariato salvo (50.000.000 alla quarta riga modificato in 100.000).
9. Invariato.
10. Invariato (salvo entrano in vigore dal 1o gennaio 2001).
9. 38. Pecorella.
Alla fine del comma 1 aggiungere: «escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali».
Al comma 3 sostituire le parole: «che propone una domanda riconvenzionale ovvero» con: «anche», e sopprimere le parole: «o che interviene nella procedura di esecuzione».
Sopprimere il comma 4.
Alla fine del comma 5 aggiungere: «quando si proceda per obbligazioni diverse dal pagamento delle somme. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, le spese e salvo i danni successivi o comunque imprevedibili al monte della proposizione della domanda stessa»
Al comma 6 dopo la parola: «economica» inserire le seguenti:«sentito il Consiglio Nazionale Forense».
E alla Tabella 1 di cui all'articolo 9, comma 2.
Al comma 1 dopo le parole: «giurisdizionali» inserire: «e dei contenziosi», dopo le parole: «penali» inserire le parole: «escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali».
Sostituire il comma 2 con: «i processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione f) del comma 1».
Sostituire il comma 3 con: «per i processi di valore indeterminabile il contributo
Alla fine del comma 5 aggiungere: «anche se composto di più fogli e di più pagine».
9. 50. Parrelli, Cherchi.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 35. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 83. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni.
*9. 80. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 9. 21. Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
9. 66. Proietti, Bono, Armani.
9. 82. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
9. 120. Il Relatore.
9. 81. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
9. 5. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Inammissibile per carenza di compensazione.
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 38. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 85. Berselli, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Neri, La Russa, Mantovano, Bono, Manzoni.
1. Invariato.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;
b) Soppressa;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
d) Soppresso;
e) Soppresso;
f) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire...;
h) 1.000.000.000;
i) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 fino a lire 1.300.000.000;
l) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 ed oltre;
3. I processi di valore indeterminabile si considerano nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Invariato.
5. Invariato.
9. 36. Pecorella.
9. 87. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Mantovano, La Russa, Marino, Neri, Manzoni, Bono.
9. 11. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
9. 12. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
9. 89. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni.
9. 58. Proietti, Messa, Riccio.
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 41. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 86. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono.
Tabella 1-bis.
1. Invariato.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;
b) soppresso;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
d) soppresso;
e) soppresso;
f) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1.000.000.000;
i) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 fino a lire 3.000.000.000;
j) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 ed oltre.
3) I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4) Invariato.
5) Invariato.
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 43. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 3. Guarino.
** 9. 92. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.
** 9. 24. Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
** 9. 15. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
9. 15. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
TAB. C. 29. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 93. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni.
9. 94. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
TAB. C. 28. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 65. Proietti, Riccio, Messa.
9. 99. Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, La Russa, Simeone, Marino, Neri, Bono, Manzoni.
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 39. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 1. Guarino.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
TAB. C. 31. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
9. 102. Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni.
9. 101. Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni.
9. 2. Guarino.
9. 44. Messa, Alberto Giorgetti, Proietti.
9. 105. Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, Neri, La Russa, Simeone, Marino, Manzoni.
9. 107. Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.
9. 109. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto del decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
9. 111. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali dl conciliazione giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali dl conciliazione in confomità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 sì applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 33. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
9. 114. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 35. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'Associazione italiana della croce rossa è esonerata dalla corresponsione del canone e degli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche per le quali sia stata rilasciata o si rilascerà da parte dell'Autorità preposta autorizzazione amministrativa per tutte le necessità e finalità istituzionali dell'Ente.
9. 78. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.
Inammissibile per estraneità di materia.
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 45. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
11-bis. Le domande inoltrate dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n 162, sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo.
2000: - 20;
2001: - 20;
2002: - 20.
TAB. A. 289. (Art. 9) Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Inammissibile per estraneità di materia.
Compensazione n. 3.
9. 0. 7. Marzano.
Compensazione FI n. 1.
9. 0. 5. Marzano.
(Imposte sulle successioni e sulle donazioni di fondi rustici).
Ministero delle finanze:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 300 miliardi;
2002: - 300 miliardi.
Ministero del tesoro:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 150 miliardi;
2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. A. 347 (Art. 9). Scarpa, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Scaltritti, Tarditi.
01. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale restituzione sarà effettuata nel 2001 entro il 30 giugno fino alla concorrenza di lire 2.535 miliardi.
8. 177. Rubino, Possa. (ex Tab. A. 10. 121)
0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
m) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.
*8. 50. Niedda.
Inammissibile per carenza di compensazione.
0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
m) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Segue compensazione Misto-CDU.
*8. 12. Delfino Teresio, Tassone, Grillo, Volontè.
0a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.
Conseguentemente compensazione CDU.
8. 178.Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione (ex 0. Tab. 10. 150).
0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera d-bis) con la seguente lettera:
d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Segue compensazione Lega NIP n. 7, 10, 12, 15.
8. 64. Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
«a) Esenzione a decorrere dal 1o gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili nonché per gli immobili di edilizia economica e popolare. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 32. Bonato, Giordano, De Cesaris.
11-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
0. Tab. A. 10. 49. Rubino, Possa, Conte, Leone.
8. 134. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000.
2000: - 800.000;
2001: - 800.000;
2002: - 800.000.
Tab. A. 312. (Art. 8). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Dal 1 gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come <minimo vitale>. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il <minimo vitale> di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di handicap o di invalidità o ad altre condizioni
3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di lire 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.
8. 28. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: «18,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17,5 per cento».
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sopprimere il n. 1), il n. 3), il n. 4.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 90. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.
«b) Per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è abbattuta, a partire dal 1o gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a iniziare dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino ai 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a partire dal 1o gennaio 1999 è abbattuta del 2 per cento.
Il medesimo abbattimento del 2 per cento è esteso ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito.
Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel 4o e 5o scaglione IRPEF, sono aumentate, a partire dal 1o gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento conseguentemente apportando all'articolo 3 comma 145 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997 la seguente modifica: sostituire le parole: «il 46 per cento», con le altre: «il 48 per cento». La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999, avverrà mediante accreditamento a favore del contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000.
8. 33. Bonato, Giordano.
bb) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.
*8. 47. Niedda.
bb) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.
Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
*8. 14. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.
c) 1. È soppressa la detrazione d'imposta per il coniuge a carico.
3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è divisa per due.
4. Il coniuge superstite e quello legalmente od effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento della base imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In tale caso non è dovuta per un figlio la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
d) 1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito netto di ciascun coniuge determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:
a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;
b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;
c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 5,5 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.
e) 1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8. 29. Volontè, Delfino Teresio, Tassone, Grillo.
8. 16. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
Segue compensazione Lega FNIP n. 15, 14, 11.
8. 68. Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
1-bis) nel comma 1 il relativo alle detrazioni da lavoro dipendente sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
«l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».
Compensazione n. 3.
8. 129. Marzano.
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «i» a «s» con la seguente:
«l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».
*8. 49. Niedda.
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.
8. 11. Delfino Teresio, Volonté, Tassone, Grillo.
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.
8. 131. Bono, Armani.
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 36. Bonato, Giordano, Cangemi.
La detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore di cui al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono estese ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «0,5 punti percentuali» con le seguenti: «un punto percentuale»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «di un punto percentuale», con le seguenti: «di due punti percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali e, successivamente a tale data, di un punto percentuale»;
c) al quarto periodo sostituire le parole: «e agli assegni al nucleo famigliare» con le seguenti: «, agli assegni al nucleo famigliare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della Sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale».
8. 42. Innocenti, Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Duilio.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 59. Frosio Roncalli.
e) all'articolo 13-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a li re 5 milioni, acquistati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una solo volta ed a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto non superi lire 60.000.000;
2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;
3) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
1-quater. per gli oneri di cui alla lettera b-bis) del comma 1 il limite di lire milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è valsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di immobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicazione di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.
2000: - 100 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. C. 35 (Art. 8) Bastianoni.
e) all'articolo 13-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000,»;
2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti; «3 milioni di lire»;
3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili: Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.».
8. 20. Volontè, Tassone, Delfino Teresio, Grillo.
11-bis. Alta copertura degli oneri derivanti dalla lettera e-bis) del comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
0. Tab. A. 10. 50. Rubino, Possa, Conte, Leone.
«e-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo inserire il seguente: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze"».
8. 176.Il Relatore.
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), le parole: «lire 2 milioni e 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «lire 5 milioni».
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 62. Frosio Roncalli, Molgora.
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), le parole: lire 2 milioni e 500 mila, sono sostituite dalle seguenti: lire 3 milioni.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 58. Frosio Roncalli, Molgora.
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito».
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 61. Frosio Roncalli.
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 63. Grugnetti, Paolo Colombo, Michielon.
8. 146. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Segue copertura LFNIP n. 3, 8.
8. 79. Frosio, Molgora, Ballaman.
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 37. Bonato, Giordano, De Cesaris.
8. 145. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
8. 27. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
f-bis) il periodo che inizia con le parole «in caso di contitolarità ...» del comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così sostituito: «In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti».
8. 18. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
f-bis) sono esclusi dall'aggiornamento del comma 23, dell'articolo 55 della legge 449 del 1997 i proventi derivati da canoni o corrispettivi dovuti all'Ente Nazionali per le Strade utilizzati da soggetti che esercitano esclusivamente attività agricole e dai soggetti esercenti attività di impresa con redditi dichiarati a tali fini non superiori a lire 60 milioni.
8. 110. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.
f) nell'articolo 79, concernente la determinazione del reddito di impresa minore, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio, gli agenti d'affari in mediazione, gli esercenti le attività indicate al primo comma, lettera a) dell'articolo 1 del decreto dei Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, gli esercenti attività turistiche di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed agli esercenti stabilimenti balneari, il reddito d'impresa, pur in presenza di opzione per il regime ordinario, è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 24 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 24 milioni di lire e fino a 180 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 180 milioni e fino a 210 milioni di lire.».
8. 115. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.
1-bis. Dal reddito complessivo delle persone fisiche si riduce nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sopportata dai ciechi per il mantenimento dei cani guida.
Segue compensazione AN.
8. 151. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
1-bis. Dal reddito complessivo delle persone fisiche si riduce nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sopportata dai ciechi per il mantenimento dei cani guida.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle Finanze dei seguenti importi:
2000:
2001: 4.375
2002: 2.500
8. 151. (seconda versione) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:
«L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quinto del suo ammontare e limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni».
8. 15. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
1-bis. L'importo di 5.500.000 di cui al comma 3, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a lire 8.000.000.
8. 17. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):
2000: - 210.000;
2001: - 210.000;
2002: - 210.000.
1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura nonsuperiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.
Tab. C. 61 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.
1-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.
Conseguente compensazione CDU.
8. 30. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.
All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.
8. 19. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 332. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone, Scaltritti.
1-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan,» sono sostituite dalle seguenti: «lire 35 milioni per gli autocaravan,» conseguentemente, alla medesima lettera, è soppresso l'ultimo periodo.
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
1-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre. in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 336. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.
2-bis. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 2000 è proporzionalmente ridotta in modo da
8. 104. Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133».
«4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per i periodo d'imposta 1999».
8. 170. Il relatore.
3-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.
Segue compensazione CDU.
8. 174. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.
Seguono compensazioni AN.
8. 156. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.
6-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.
Conseguentemente la tab. A del Ministero del tesoro è così ridotta:
2000: - 600 miliardi;
2001: - 450 miliardi;
2002: - 300 miliardi.
*Tab. A. 185 (Art. 8) Masiero.
6-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per i due
8. 25. Volontè, Delfino Teresio.
Seguono compensazioni LFNIP.
* 8. 60. Frosio Roncalli.
*8. 160. Contento, Bono, Armani.
8. 161. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
8. 158. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.
d) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.
Segue compensazione Lega FNIP n. 1.
8. 69. Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.
d-bis) portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Seguono compensazioni AN.
8. 159. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
«9-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «dall'ottobre 1997 al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2001».
8. 48. Niedda.
Inammissibile per carenza di compensazione.
9-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre
9-ter. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
8. 114. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.
9-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
* 8. 31. Volontè, Delfino Teresio.
2000: - 200,000;
2001: - 133.000;
2002: - 100.000.
9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Tab. A. 319. (Art. 8). Ruggeri, Bianchi.
2000: - 200.000;
2001: - 133.000;
2002: - 100.000.
2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.
9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Tab. B. 35. (Art. 8) Ruggeri.
Inammissibile per carenza di compensazione.
8. 166. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
12. L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 121, si interpreta nel senso che ciascun coniuge è responsabile della dichiarazione dei propri redditi, anche se presentata congiuntamente con l'altro coniuge su unico modello ai sensi dello stesso articolo 17;
13. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 17 della legge 1977, n. 114, sono abrogati. Le disposizioni non sono, inoltre, applicabili al contenzioso in corso ed alle dichiarazioni per le quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento;
14. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1999, n. 322, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di dichiarazione congiunta, su unico modello, ciascuno dei coniugi è responsabile, ai fini del pagamento delle relative imposte, della propria personale quota di reddito».
8. 55. Izzo. estraneità di materia.
11-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2000, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 153, è soppresso. È ridotto altresì nella misura dello 0,89 per cento l'onore contributivo a carico del lavoratore.
Segue compensazione AN.
8. 168. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
11-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole D/1 sono aggiunte le seguenti: nonché dagli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 e D/8.
11-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolato per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
11-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 11-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 md;
2001: - 750 md;
2002: - 500 md.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 md;
2001: - 1.000 md;
2002: - 1.000 md.
Ministero dei trasporti:
2000: - 300 md;
2001: - 250 md;
2002: - 150 md.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 md;
2001: - 100 md;
2002: - 60 md.
2000: - 400 md;
2001: - 250 md;
2002: - 250 md.
Tab. A. 328. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.
«Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento».
8. 51. Carazzi, Pistone.
12-bis. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
8. 169. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
12-bis. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono raddoppiati in ogni loro aspetto quando si riferiscono a persone con handicap o chi ne è responsabile continuativamente.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. A. 64. (Art. 8) Antonio Guidi.
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione,
12-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: «nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere» è inserita la lettera: «a)».
8. 44. Ruggeri.
Inammissibile per carenza di compensazione.
12-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa agli anni 2000 e 2001 ed è elevata al 51 per cento per l'attuazione di interventi aventi ad oggetto:
a) l'eliminazione di barriere architettoniche;
b) la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
c) l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
d) la realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Segue compensazione Verdi.
8. 113. Scalia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, sono estese anche agli altri casi in cui vengono apportati nuovi capitali da parte:
a) di soci che già possiedono l'impresa;
b) di nuovi soci privati che entrano nel capitale dell'impresa;
c) di banche o altri operatori finanziari che acquisiscono partecipazioni dell'impresa in sede di capitale di rischio.
Compensazione n. 3.
8. 130. Marzano.
12-bis. All'articolo 2, comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «beni strumentali nuovi», aggiungere le seguenti: «comprese le spese di ristrutturazione edilizia su immobili strumentali esistenti che diano luogo ad un nuovo opificio».
Segue compensazione LFNIP nn. 3, 7, 9 e 6.
8. 103. Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
13. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento».
2000: - 100 miliardi;
2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.
Tab. A. 153. (Art. 8) Radice, Stradella.
12-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n.407 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2 comma 1 dopo le parole «nonché vittime del terrorismo», inserire le seguenti «e della criminalità organizzata; 2) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole »nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo« inserire le seguenti: »e della criminalità organizzata«,
2000: - 30.000;
2001: - 20.000;
2002: - 15.000.
Tab. A. 114. (Art. 8). Gambale, Albanese, Piscitello.
14) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole «, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pregidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «, comunque determinato,».
2000: - 100 miliardi;
2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.
Tab. A. 154. (Art. 8). Radice, Stradella.
2000: - 2.451;
2001: - 3.674;
2002: - 2.035.
con le seguenti:
2000: - 2.360;
2001: - 3.667;
2002: - 1.996.
0. Tab. A. 10. 1. Il Governo.
2000: - 2.351 miliardi;
2001: - 3.600 miliardi;
2002: - 1.985 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 8, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nel comma 1, le parole «un importo pari al 41 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota» e dopo le parole «nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere» e aggiunta la seguente: a)».
0. Tab. 10. 159. Bastianoni.
1. eliminazione di barriere architettoniche;
2. realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
3. adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, comprese le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione di interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
4. realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
0. Tab. A. 10. 104. Scalia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
2000: - 2.351 miliardi;
2001: - 3.600 miliardi;
2002: - 1.985 miliardi.
0. Tab. 10. 158. Bastianoni.
2000: -
2001: - 350 mld
2002: - 150 mld.
0. Tab. A. 10. 162 (seconda versione). (ex Tab. A. 327. Art. 8). Servodio, Labate, Repetto, Di Rosa, Camoirano, Acquarone, Manzini, Fumagalli, Chiappori, Crema, Ruggeri, Molinari, Rizza, Saonara, Alveti, Carlo Rossi, Brugger, Piccolo, Olivieri, Rossiello, Buglio, Bogi, Caveri, Palma, Detomas, Giacalone, Boato, Faggiano, Zeller, Casilli.
12-ter-bis. il periodo che inizia con le parole «in caso di contitolarità ....» del 1o comma, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito. «In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti».
Conseguentemente compensazione CDU.
0. Tab. 10. 151. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
12-quater. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese
0. Tab. A. 10. 100. Bonato, Giordano.
a-bis) la disciplina di cui alla lettera a) si estende anche ai lavoratori autonomi, ma non si dà luogo ai rimborsi di imposta per gli esercizi già chiusi.
0. Tab. A. 10. 126. Molgora, Paolo Colombo, Frosio Roncalli.
lire 572 miliardi, lire 674 miliardi e lire 581 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002.
2-bis. Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai Comuni, specie di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i Comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico.
0. Tab. A. 10. 149. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.
12-octies). All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n 662, sostituire la parola: indeducibilità, con la seguente: deducibilità per un terzo del valore.
0. Tab. A. 10. 120. Molgora.
Le università devono provvedere al pagamento delle borse di studio comunque denominate, maturate negli anni precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2000: + 10 miliardi;
2001: + 10 miliardi;
2002: + 10 miliardi.
0. Tab. 10. 152. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.
12-octies. Ad integrazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione di medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni, di cui all'articolo 32, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è autorizzata la spesa di lire 41,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
0. Tab. A. 10. 163.Il Governo.