V COMMISSIONE
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

SEDE REFERENTE


Seduta di giovedì 2 dicembre 1999

ALLEGATO


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ALLEGATO

Legge finanziaria per il 2000 (C. 6557).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 119. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono.

Sostituire l'articolo col seguente:

Art. 9. (Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari). - 1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati all'articolo 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge.
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Il valore dei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile (soppresso da deve fino a precetto).
6. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, numero 4000 di concerto con il ministero delle finanze e il ministero del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001 (da Per a cancelleria soppresse).
8. Invariato.
9. Invariato.
10. Invariato salvo (50.000.000 alla quarta riga modificato in 100.000.000).
11. Invariato.
12. Invariato (salvo entrano in vigore 1o gennaio 2001).

Tabella 2.
1. Invariato.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000.
b) Soppresso.
c) Lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000.
d) Soppresso.
e) Soppresso.
f) Lire 500.000 per i processi di valore superiore ai lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000.
g) Lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire ..........


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h) 1.000.000.000.
i) Lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000, fino a lire 3.000.000.000.
j) Lire 3.000.000 per i processi di valore superiore ai lire 3.000.000.000, ed oltre.
2) Soppresso.
3) I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4) Invariato.
5) Invariato.
9. 121. Pecorella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
2. Nei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile (soppresso da deve fino a precetto).
4. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 4000 di concerto con il ministero delle finanze e il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001 ( da Per a cancelleria soppresso).
6. Invariato.
7. Invariato.
8. Invariato salvo (50.000.000 alla quarta riga modificato in 100.000).
9. Invariato.
10. Invariato (salvo entrano in vigore dal 1o gennaio 2001).
9. 38. Pecorella.

Al comma 1 sostituire le parole: «per gli» con «Agli» e «sono soppressi» con «non si applicano».
Alla fine del comma 1 aggiungere: «escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali».
Al comma 3 sostituire le parole: «che propone una domanda riconvenzionale ovvero» con: «anche», e sopprimere le parole: «o che interviene nella procedura di esecuzione».
Sopprimere il comma 4.
Alla fine del comma 5 aggiungere: «quando si proceda per obbligazioni diverse dal pagamento delle somme. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, le spese e salvo i danni successivi o comunque imprevedibili al monte della proposizione della domanda stessa»
Al comma 6 dopo la parola: «economica» inserire le seguenti:«sentito il Consiglio Nazionale Forense».
E alla Tabella 1 di cui all'articolo 9, comma 2.
Al comma 1 dopo le parole:
«giurisdizionali» inserire: «e dei contenziosi», dopo le parole: «penali» inserire le parole: «escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali».
Sostituire il comma 2 con: «i processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione f) del comma 1».
Sostituire il comma 3 con: «per i processi di valore indeterminabile il contributo


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unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del Giudice di Pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1».
Alla fine del comma 5 aggiungere: «anche se composto di più fogli e di più pagine».
9. 50. Parrelli, Cherchi.

Al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili aggiungere le seguenti: di azione civile nel processo penale.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 35. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: esclusi i procedimenti esecutivi. Conseguentemente al comma 5 sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto. Sopprimere alla Tabella 1, comma 4, le parole: nonché per i procedimenti esecutivi.
9. 83. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
*9. 80. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
* 9. 21. Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 dopo la parola: amministrativi, aggiungere le seguenti: arbitrali, tributari.
9. 66. Proietti, Bono, Armani.

Al comma 1, sostituire le parole: sono soppressi le con le seguenti: non si dà luogo all'applicazione dell'.
9. 82. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sostituire le parole: sono soppressi con le seguenti: non si applicano.
9. 120. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: sono soppressi aggiungere i seguenti periodi: le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.
9. 81. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1 inserire in fine le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali.
9. 5. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283; gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli artt della legge 21 febbraio 1989 n. 99.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro sono così ridotti:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 38. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
9. 85. Berselli, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Neri, La Russa, Mantovano, Bono, Manzoni.

Al comma 2, sostituire la Tabella 1 con la seguente:

Tabella 1.
1. Invariato.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;
b) Soppressa;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
d) Soppresso;
e) Soppresso;
f) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire...;
h) 1.000.000.000;
i) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 fino a lire 1.300.000.000;
l) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 ed oltre;

2. Soppresso.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Invariato.
5. Invariato.
9. 36. Pecorella.

Al comma 2, Tabella 1, comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
9. 87. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Mantovano, La Russa, Marino, Neri, Manzoni, Bono.

Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 2 con il seguente: I processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione f) del comma 1.
9. 11. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 2, con il seguente: Per i processi di valore indeterminabile il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti


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giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del Giudice di Pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
9. 12. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 2, Tabella 1, comma 3, sostituire le parole: alla lettera g) con: alla lettera e).
9. 89. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni.

Al comma 2, Tabella 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo II e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo pari alla metà di quello previsto dal comma 1. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo III, IV, e V e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo III, IV e V titolo II, del codice di procedura civile con esclusione di quelli di cui all'articolo 9 comma 8, è dovuto un contributo forfettario di L. 250.000.
9. 58. Proietti, Messa, Riccio.

Al comma 2, Tabella 1, comma 4, dopo: codice di procedura civile aggiungere le seguenti: o la caratteristica del valore indeterminabile.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono così ridotti:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 41. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, Tabella 1, comma 5, aggiungere in fine le parole: qualunque sia il numero dei fogli e delle pagine.
9. 86. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono.

Al comma 2, dopo la Tabella 1 aggiungere la seguente:
Tabella 1-bis.
1. Invariato.

a)
Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b)
soppresso;

c)
lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;

d)
soppresso;

e)
soppresso;

f)
lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

g)
lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1.000.000.000;

i)
lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 fino a lire 3.000.000.000;

j)
lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 ed oltre.

2) soppresso;
3) I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
4) Invariato.
5) Invariato.


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Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 43. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 3, con il seguente: Il contributo è dovuto dall'attore o dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.
9. 3. Guarino.

Al comma 3, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti parole: o che deposita il ricorso introduttivo.
** 9. 92. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.

Al comma 3, dopo la parola: giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introduttivo.
** 9. 24. Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, dopo la parola: giudizio aggiungere le seguenti: e che deposita il ricorso introduttivo.
** 9. 15. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 3, dopo la parola: giudizio aggiungere le seguenti: e che deposita il ricorso introduttivo.
9. 15. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: si costituisce in giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introduttivo.
TAB. C. 29. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.
9. 93. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni.

Al comma 3 sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.
9. 94. Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni.

Al comma 3, sopprimere: o che interviene nella procedura di esecuzione.

Conseguentemente alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
TAB. C. 28. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 3, dopo le parole: che per prima si costituisce in giudizio, aggiungere le seguenti: o che deposita il ricorso introdotto.
9. 65. Proietti, Riccio, Messa.


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Sopprimere il comma 4.
9. 99. Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, La Russa, Simeone, Marino, Neri, Bono, Manzoni.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono cosi ridotti:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 39. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 5 con il seguente: Il valore dei procedimenti è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
9. 1. Guarino.

Al comma 5, sopprimere le parole da: deve fino a: precetto.

Conseguentemente alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
TAB. C. 31. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Il valore dei procedimenti deve intendersi fissato nei limiti della domanda, senza considerare i danni successivi, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese.
9. 102. Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni.

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: non per il pagamento di somme di denaro.
9. 101. Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni.

Sostituire il comma 6, con il seguente: Con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3o della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di versamento e di restituzione del contributo unificato.
9. 2. Guarino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge sopracitata sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.
9. 44. Messa, Alberto Giorgetti, Proietti.


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Al comma 6 dopo le parole: del bilancio e della programmazione economica aggiungere le parole: sentito il Consiglio Nazionale Forense.
9. 105. Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, Neri, La Russa, Simeone, Marino, Manzoni.

Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.
9. 107. Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.

Al comma 8, sostituire le parole da: i procedimenti già esenti con le parole: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.
9. 109. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.

Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto del decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
9. 111. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.

Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali dl conciliazione giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali dl conciliazione in confomità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;


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b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 sì applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936 n. 131.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero dei Tesoro sono così ridotti:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 33. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
9. 114. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni.

Sostituire il comma 10, con il seguente:
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro sono così ridotti:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
TAB. A. 35. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'Associazione italiana della croce rossa è esonerata dalla corresponsione del canone e degli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche per le quali sia stata rilasciata o si rilascerà da parte dell'Autorità preposta autorizzazione amministrativa per tutte le necessità e finalità istituzionali dell'Ente.
9. 78. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Al comma 11 sopprimere le parole da: Per i procedimenti fino a: diritti di cancelleria.

Conseguentemente alla tabella A gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro sono così ridotti:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
TAB. A. 45. (Art. 9) Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le domande inoltrate dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n 162, sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo.

Conseguentemente ridurre all'A.C. 6557, alla Tabella A, accantonamento del Ministero delle Finanze, del seguente importo:


2000: - 20;
2001: - 20;
2002: - 20.
TAB. A. 289. (Art. 9) Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore diesel di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 691 dell'8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1o gennaio 2000.
Compensazione n. 3.
9. 0. 7.
Marzano.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1o gennaio 2000.
Compensazione FI n. 1.
9. 0. 5.
Marzano.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Imposte sulle successioni e sulle donazioni di fondi rustici).

1. I trasferimenti di fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti di primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, catastale e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.

Conseguentemente alla Tabella A:
Ministero delle finanze:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 300 miliardi;
2002: - 300 miliardi.
Ministero del tesoro:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 150 miliardi;
2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.


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Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. A. 347 (Art. 9). Scarpa, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Scaltritti, Tarditi.

ART. 8.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale restituzione sarà effettuata nel 2001 entro il 30 giugno fino alla concorrenza di lire 2.535 miliardi.

Conseguentemente l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero delle finanze è ridotto per il 2001 di 2.535 miliardi.
8. 177. Rubino, Possa. (ex Tab. A. 10. 121)

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente lettera:
0a)
all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
m) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
*8. 50. Niedda.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
m) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
Segue compensazione Misto-CDU.
*8. 12. Delfino Teresio, Tassone, Grillo, Volontè.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.
Conseguentemente compensazione CDU.
8. 178.Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione (ex 0. Tab. 10. 150).


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Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera d-bis) con la seguente lettera:
d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Segue compensazione Lega NIP n. 7, 10, 12, 15.
8. 64.
Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) Esenzione a decorrere dal 1o gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili nonché per gli immobili di edilizia economica e popolare. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 32. Bonato, Giordano, De Cesaris.

All'articolo 8, al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis sostituire le parole da: Se alla formazione fino a: fabbricati. con le seguenti: Dal reddito complessivo si deduce il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità


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previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal capoverso 3-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:

Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
0. Tab. A. 10. 49. Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al primo comma lettera a) sostituire le parole: Lire 1.800.000 con le seguenti: Lire 2.500.000.
8. 134. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 1, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente:
l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000.

Conseguentemente alla tabella A, ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 800.000;
2001: - 800.000;
2002: - 800.000.
Tab. A. 312. (Art. 8). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-
bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Dal 1 gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come <minimo vitale>. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il <minimo vitale> di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di handicap o di invalidità o ad altre condizioni


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rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di lire 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.
8. 28. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis)
all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: «18,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17,5 per cento».

Conseguentemente al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sopprimere il n. 1), il n. 3), il n. 4.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 90.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) Per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è abbattuta, a partire dal 1o gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a iniziare dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino ai 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a partire dal 1o gennaio 1999 è abbattuta del 2 per cento.
Il medesimo abbattimento del 2 per cento è esteso ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito.
Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel 4o e 5o scaglione IRPEF, sono aumentate, a partire dal 1o gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento conseguentemente apportando all'articolo 3 comma 145 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997 la seguente modifica: sostituire le parole: «il 46 per cento», con le altre: «il 48 per cento». La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999, avverrà mediante accreditamento a favore del contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000.
8. 33. Bonato, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
bb) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
*8. 47. Niedda.

All'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
bb) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.


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Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
*8. 14. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c)
1. È soppressa la detrazione d'imposta per il coniuge a carico.

2. La liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, si calcola separatamente sulla somma risultante dall'addizione della rispettiva base imponibile e dalla divisione per due del totale.
3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è divisa per due.
4. Il coniuge superstite e quello legalmente od effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento della base imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In tale caso non è dovuta per un figlio la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
d) 1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito netto di ciascun coniuge determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:
a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;
b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;
c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini d'imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 2 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 5,5 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.
e) 1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24,


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terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8. 29. Volontè, Delfino Teresio, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: lire 336.000, lire 408.000, e lire 444.000, rispettivamente con le seguenti: lire 817.552.
8. 16. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità il contributo è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.
Segue compensazione Lega FNIP n. 15, 14, 11.
8. 68.
Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente numero:
1-bis) nel comma 1 il relativo alle detrazioni da lavoro dipendente sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
«l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».
Compensazione n. 3.
8. 129.
Marzano.

Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «i» a «s» con la seguente:
«l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
*8. 49. Niedda.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) richiamato aggiungere il seguente numero:
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 12, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.
8. 11. Delfino Teresio, Volonté, Tassone, Grillo.


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Al comma 1, alla lettera d) dopo il n. 1) richiamato aggiungere il seguente numero:
1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da «l» a «s» con la seguente:
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.
8. 131. Bono, Armani.

Al comma 1, lettera d), numero 2 punto 2-bis, sostituire la parola: settantacinquesimo con la parola: sessantacinquesimo.
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 36. Bonato, Giordano, Cangemi.

All'articolo 8, comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , il reddito dal lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; e contestualmente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
La detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore di cui al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono estese ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «0,5 punti percentuali» con le seguenti: «un punto percentuale»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «di un punto percentuale», con le seguenti: «di due punti percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali e, successivamente a tale data, di un punto percentuale»;
c) al quarto periodo sostituire le parole: «e agli assegni al nucleo famigliare» con le seguenti: «, agli assegni al nucleo famigliare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della Sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale».
8. 42. Innocenti, Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Duilio.

Al comma 1, lettera d), al numero 3), punto 2-ter, dopo le parole: coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: prestazioni occasionali.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 59. Frosio Roncalli.

Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
all'articolo 13-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a li re 5 milioni, acquistati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una solo volta ed a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto non superi lire 60.000.000;
2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;


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3) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
1-quater. per gli oneri di cui alla lettera b-bis) del comma 1 il limite di lire milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è valsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di immobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicazione di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 100 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. C. 35 (Art. 8) Bastianoni.

Inammissibile per carenza di compensazione.

All'articolo 8, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
all'articolo 13-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000,»;
2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti; «3 milioni di lire»;
3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili: Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.».
8. 20. Volontè, Tassone, Delfino Teresio, Grillo.

All'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera e), relativa alle spese per istruzione, è sostituita dalla seguente: e) le spese effettivamente sostenute per corsi di istruzione presso istituti legalmente riconosciuti, anche universitaria, fino ad un massimo di lire 5.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Alta copertura degli oneri derivanti dalla lettera e-bis) del comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;


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b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dalla lettera e-bis) del comma 1, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:

Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
0. Tab. A. 10. 50. Rubino, Possa, Conte, Leone.

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo inserire il seguente: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze"».
8. 176.Il Relatore.


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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente:
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), le parole: «lire 2 milioni e 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «lire 5 milioni».
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 62. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), le parole: lire 2 milioni e 500 mila, sono sostituite dalle seguenti: lire 3 milioni.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 58. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito».
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 61. Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione.
Seguono compensazioni LFNIP.
8. 63. Grugnetti, Paolo Colombo, Michielon.

Al primo comma lettera f), sopprimere le parole da: stipulati fino a: 9 dicembre 1998, n. 431.
8. 146. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 13-ter, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3.
Segue copertura LFNIP n. 3, 8.
8. 79. Frosio, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, lettera f), alinea articolo 13-ter, dopo le parole: degli articoli 2 inserire le seguenti: commi 1 e.
Conseguentemente compensazioni PRC.
8. 37.
Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al primo comma lettera f) sostituire le lettere a) e b) come segue: a) Lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera Lire 30.000.000; b) Lire 500.000 se il reddito complessivo supera Lire 30.000.000 ma non Lire 60.000.000.
8. 145. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: 30.000.000 con le seguenti: 20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico e la parola 60.000.000 con le seguenti: 45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico.
8. 27. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-
bis) il periodo che inizia con le parole «in caso di contitolarità ...» del comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così sostituito: «In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti».
8. 18. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.


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Al comma 1 dopo la lettera f, aggiungere la seguente lettera:
f
-bis) sono esclusi dall'aggiornamento del comma 23, dell'articolo 55 della legge 449 del 1997 i proventi derivati da canoni o corrispettivi dovuti all'Ente Nazionali per le Strade utilizzati da soggetti che esercitano esclusivamente attività agricole e dai soggetti esercenti attività di impresa con redditi dichiarati a tali fini non superiori a lire 60 milioni.
8. 110. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera:
f) nell'articolo 79, concernente la determinazione del reddito di impresa minore, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio, gli agenti d'affari in mediazione, gli esercenti le attività indicate al primo comma, lettera a) dell'articolo 1 del decreto dei Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, gli esercenti attività turistiche di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed agli esercenti stabilimenti balneari, il reddito d'impresa, pur in presenza di opzione per il regime ordinario, è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 24 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 24 milioni di lire e fino a 180 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 180 milioni e fino a 210 milioni di lire.».

Nel comma 3 della medesima disposizione le parole e g), sono sostituite dalle seguenti g) ed f).
8. 115. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il del primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal reddito complessivo delle persone fisiche si riduce nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sopportata dai ciechi per il mantenimento dei cani guida.
Segue compensazione AN.
8. 151.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il del primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal reddito complessivo delle persone fisiche si riduce nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sopportata dai ciechi per il mantenimento dei cani guida.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle Finanze dei seguenti importi:
2000:
2001: 4.375
2002: 2.500
8. 151. (seconda versione) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente;
L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:
«L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quinto del suo ammontare e limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni».
8. 15. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di 5.500.000 di cui al comma 3, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a lire 8.000.000.
8. 17. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 2, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):
2000: - 210.000;
2001: - 210.000;
2002: - 210.000.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura nonsuperiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.
Tab. C. 61 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.
Conseguente compensazione CDU.
8. 30.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.
8. 19. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il


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comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera».
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano, di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 332. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone, Scaltritti.

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan,» sono sostituite dalle seguenti: «lire 35 milioni per gli autocaravan,» conseguentemente, alla medesima lettera, è soppresso l'ultimo periodo.
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione


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delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
1-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre. in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 336. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 2000 è proporzionalmente ridotta in modo da


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assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.
8. 104. Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

All'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per i periodo d'imposta 1999».
8. 170. Il relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.
Segue compensazione CDU.
8. 174.
Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 6 le parole: è ridotta dal 98 al 92 per cento sono sostituite dalle parole: è ridotte dal 98 al 90 per cento.

Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima emersa dalla valutazione dell'Ufficio Bilancio delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 8 per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Seguono compensazioni AN.
8. 156.
Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.
Conseguentemente la tab. A del Ministero del tesoro è così ridotta:
2000: - 600 miliardi;
2001: - 450 miliardi;
2002: - 300 miliardi.
*Tab. A. 185 (Art. 8) Masiero.

All'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per i due


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periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico, del testo unico delle imposte sul reddito e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.
8. 25. Volontè, Delfino Teresio.

Al comma 7, dopo le parole: alle società, aggiungere le seguenti: ai lavoratori autonomi.
Seguono compensazioni LFNIP.
* 8. 60. Frosio Roncalli.

Al comma 7, dopo la parola: società inserire le seguenti parole: , ai lavoratori autonomi.
*8. 160. Contento, Bono, Armani.

Al comma 7, dopo le parole: alle società sostituire le parole: e gli enti con le parole: agli enti e agli esercenti arti e professioni.
8. 161. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, dopo le parole: alle società e agli enti che incrementano è inserito l'inciso: anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, al part-time e al telelavoro.
8. 158. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.
Segue compensazione Lega FNIP n. 1.
8. 69.
Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-
bis) portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Seguono compensazioni AN.
8. 159.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «dall'ottobre 1997 al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2001».
8. 48. Niedda.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre


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2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2001».
9-ter. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
8. 114. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
* 8. 31. Volontè, Delfino Teresio.

Alla Tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 200,000;
2001: - 133.000;
2002: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis:
9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Tab. A. 319. (Art. 8). Ruggeri, Bianchi.

Alla Tabella B, Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:
2000: - 200.000;
2001: - 133.000;
2002: - 100.000.

Conseguentemente alla Tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800) apportare le seguenti modifiche:
2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis:
9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Tab. B. 35. (Art. 8) Ruggeri.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Sopprimere il comma 10.
8. 166. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.


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Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
12. L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 121, si interpreta nel senso che ciascun coniuge è responsabile della dichiarazione dei propri redditi, anche se presentata congiuntamente con l'altro coniuge su unico modello ai sensi dello stesso articolo 17;
13. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 17 della legge 1977, n. 114, sono abrogati. Le disposizioni non sono, inoltre, applicabili al contenzioso in corso ed alle dichiarazioni per le quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento;
14. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1999, n. 322, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di dichiarazione congiunta, su unico modello, ciascuno dei coniugi è responsabile, ai fini del pagamento delle relative imposte, della propria personale quota di reddito».
8. 55. Izzo. estraneità di materia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2000, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 153, è soppresso. È ridotto altresì nella misura dello 0,89 per cento l'onore contributivo a carico del lavoratore.
Segue compensazione AN.
8. 168. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole D/1 sono aggiunte le seguenti: nonché dagli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 e D/8.
11-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolato per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b)
l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c)
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
11-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 11-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 md;
2001: - 750 md;
2002: - 500 md.


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Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 md;
2001: - 1.000 md;
2002: - 1.000 md.
Ministero dei trasporti:
2000: - 300 md;
2001: - 250 md;
2002: - 150 md.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 md;
2001: - 100 md;
2002: - 60 md.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi diriserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:
2000: - 400 md;
2001: - 250 md;
2002: - 250 md.
Tab. A. 328. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 12, alle parole: è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2002 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2001 e di lire 750 miliardi per l'anno 2002.

Conseguentemente aggiungere al medesimo articolo un comma 12-bis:
«Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento».
8. 51. Carazzi, Pistone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 della presente legge.
8. 169. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono raddoppiati in ogni loro aspetto quando si riferiscono a persone con handicap o chi ne è responsabile continuativamente.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento Ministero del tesoro, è così ridotto:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. A. 64. (Art. 8) Antonio Guidi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione,


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le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare»
12-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: «nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere» è inserita la lettera: «a)».
8. 44. Ruggeri.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa agli anni 2000 e 2001 ed è elevata al 51 per cento per l'attuazione di interventi aventi ad oggetto:
a) l'eliminazione di barriere architettoniche;
b) la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
c) l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
d) la realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Segue compensazione Verdi.
8. 113. Scalia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, sono estese anche agli altri casi in cui vengono apportati nuovi capitali da parte:
a) di soci che già possiedono l'impresa;
b) di nuovi soci privati che entrano nel capitale dell'impresa;
c) di banche o altri operatori finanziari che acquisiscono partecipazioni dell'impresa in sede di capitale di rischio.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dell'articolo 2, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 133.
Compensazione n. 3.
8. 130.
Marzano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 2, comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «beni strumentali nuovi», aggiungere le seguenti: «comprese le spese di ristrutturazione edilizia su immobili strumentali esistenti che diano luogo ad un nuovo opificio».
Segue compensazione LFNIP nn. 3, 7, 9 e 6.
8. 103. Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente Tab. A, Ministero dell'ambiente:
2000: - 100 miliardi;


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2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.
Tab. A. 153. (Art. 8) Radice, Stradella.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n.407 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2 comma 1 dopo le parole «nonché vittime del terrorismo», inserire le seguenti «e della criminalità organizzata; 2) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole »nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo« inserire le seguenti: »e della criminalità organizzata«,

Conseguentemente alla tabella A, rubrica ministero dell'interno diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2000: - 30.000;
2001: - 20.000;
2002: - 15.000.
Tab. A. 114. (Art. 8). Gambale, Albanese, Piscitello.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
14) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole «, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pregidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «, comunque determinato,».

Conseguentemente, Tab. A., Ministro Ambiente:
2000: - 100 miliardi;
2001: - 75 miliardi;
2002: - 50 miliardi.
Tab. A. 154. (Art. 8). Radice, Stradella.

Sostituire le seguenti cifre:
2000: - 2.451;
2001: - 3.674;
2002: - 2.035.
con le seguenti:
2000: - 2.360;
2001: - 3.667;
2002: - 1.996.
0. Tab. A. 10. 1. Il Governo.

Nella Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 2.351 miliardi;
2001: - 3.600 miliardi;
2002: - 1.985 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 8, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
nel comma 1, le parole «un importo pari al 41 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota» e dopo le parole «nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere» e aggiunta la seguente: a)».
0. Tab. 10. 159. Bastianoni.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8, alla lettera c), capoverso 2-bis, , sopprimere la lettera b) e , alla lettera c), dopo le parole «per una quota pari al 36 per cento» sono aggiunte le seguenti: fatta esclusione per le seguenti categorie di interventi, per i quali viene mantenuta la detrazione del 41 per cento:
1. eliminazione di barriere architettoniche;
2. realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;


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3. adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, comprese le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione di interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
4. realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
0. Tab. A. 10. 104. Scalia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 2.351 miliardi;
2001: - 3.600 miliardi;
2002: - 1.985 miliardi.

Conseguentemente, all'emendamento Tab. A. 10, all'articolo 8, lettera c), capo verso 2-bis, lettera b), dopo le parole rilascio della suddetta documentazione aggiungere le seguenti nonché le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare.
0. Tab. 10. 158. Bastianoni.

All'articolo 8, alla lettera c), sub lettera c) aggiungere in fine: «La detrazione compete, per una quota pari al 36 per cento, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alle spese sostenute, nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per interventi sulle strutture ricettive alberghiere.

Conseguentemente: alla Tabella A, alla voce Ministero delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2000: -
2001: - 350 mld
2002: - 150 mld.
0. Tab. A. 10. 162 (seconda versione). (ex Tab. A. 327. Art. 8). Servodio, Labate, Repetto, Di Rosa, Camoirano, Acquarone, Manzini, Fumagalli, Chiappori, Crema, Ruggeri, Molinari, Rizza, Saonara, Alveti, Carlo Rossi, Brugger, Piccolo, Olivieri, Rossiello, Buglio, Bogi, Caveri, Palma, Detomas, Giacalone, Boato, Faggiano, Zeller, Casilli.

All'articolo 8, lettera c), dopo il capoverso 12-ter aggiungere il seguente:
12-ter-bis. il periodo che inizia con le parole «in caso di contitolarità ....» del 1o comma, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito. «In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti».
Conseguentemente compensazione CDU.
0. Tab. 10. 151. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8, lettera c), sostituire i commi da 12-quater a 12-sexies con il seguente:
12-quater. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese


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manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».

In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le altre «fra il 3,5 e il 7,5».
0. Tab. A. 10. 100. Bonato, Giordano.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, lettera c), capoverso 12-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
la disciplina di cui alla lettera a) si estende anche ai lavoratori autonomi, ma non si dà luogo ai rimborsi di imposta per gli esercizi già chiusi.

Conseguentemente seguono coperture n. ..... e per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.
0. Tab. A. 10. 126. Molgora, Paolo Colombo, Frosio Roncalli.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, alla lettera c), capoverso 12-sexies, modificare gli importi come segue:
lire 572 miliardi, lire 674 miliardi e lire 581 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente, all'articolo 39 dopo il secondo comma aggiungere il seguente;
2-bis. Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai Comuni, specie di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i Comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico.
0. Tab. A. 10. 149. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8, dopo il comma 12-septies, inserire il seguente:
12-octies). All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n 662, sostituire la parola: indeducibilità, con la seguente: deducibilità per un terzo del valore.

Conseguentemente seguono competenza LFNIP e per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.
0. Tab. A. 10. 120. Molgora.

All'articolo 8, dopo il capoverso 12-septies aggiungere il seguente:
Le università devono provvedere al pagamento delle borse di studio comunque denominate, maturate negli anni precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente modificare gli importi al comma 12-septies come segue:
2000: + 10 miliardi;
2001: + 10 miliardi;
2002: + 10 miliardi.
0. Tab. 10. 152. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

All'emendamento Tab.A.10, del Governo, all'articolo 8, comma 12-septies, sopprimere le parole: , di borse di specializzazione in medicina e sostituire le parole: 52, 54 e 56 rispettivamente con le parole: 10,5, 12,5 e 14,5.


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All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:
12-octies. Ad integrazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione di medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni, di cui all'articolo 32, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è autorizzata la spesa di lire 41,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
0. Tab. A. 10. 163.Il Governo.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8-bis, comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. Tab. A. 10. 87. Bonato, Giordano.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 1, lettera b) dopo le parole: prevalentemente abitativa privata aggiungere: e le prestazioni aventi per oggetto interventi di ripristino di parti dell'edificio danneggiate in seguito a effrazioni, scassi, furti, e atti vandalici.
0. Tab. A. 10. 122. Paolo Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

All'articolo 8-bis, al comma 1, lettera b), primo periodo, in fine aggiungere: nonché per l'acquisto di arredi effettuati contestualmente agli interventi di cui alla presente lettera e destinati alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi.

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre l'accertamento del Ministero delle finanze del seguente importo:
Ministero delle finanze:
2000: 50,000;
2001: 50.000;
2002: 50.000.
0. Tab. A. 10. 17. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) le operazioni inerenti il settore tessile e abbigliamento.
0. Tab. A. 10. 123. Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8-bis, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0.Tab.A.10.89.
Bonato, Giordano, Rossi.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8-bis, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: , a condizione che le aziende produttrici mantengano inalterati i livelli occupazionali.
0. Tab. A. 10. 90 Bonato, Giordano, Rossi.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A allegata, il n. 5 è sostituito dal seguente:
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica:
gasolio 23,6 per cento dell'aliquota normale;
benzina 55 per cento dell'aliquota normale.


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Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 180.000;
2001: - 180.000;
2002: - 180.000.
0. Tab. A. 10. 20. Izzo.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis). Dopo l'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
8-ter). La disciplina di cui all'articolo 8 viene estesa ai soggetti che esercitano attività di cui alla lettera a), comma 3, articolo 30.
0. Tab. A. 10. 127. Paolo Colombo.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis). Al comma 4 dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere infine:
Qualora il competente ufficio non provveda al rimborso entro il termine di cui al comma 1, il pagamento degli interessi verrà commisurato raddoppiando il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.
0. Tab. A. 10. 129. Paolo Colombo, Molgora.

All'emendamento Tab. A. 10, articolo 8-bis, sostituire i commi 39 e 40 con i seguenti:
39. All'articolo i della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi ... 3 per cento».
40. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono sempre dovute in misura fissa.
40-bis. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:
a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categoria catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;
b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;
c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modificazioni:
2000: - 300.000;


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2001: - 200.000;
2002: - 150.000.
Segue compensazione D-U.
0. Tab. 10. 155.
Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 38 le parole: è ridotta di un quarto sono sostituite dalle parole: è soppressa.
Seguono compensazioni A.N.
*0. Tab. A. 10. 114. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 38, sostituire le parole: è ridotta di un quarto, con: è soppressa.
Seguono compensazioni LFNIP.
*0. Tab. A. 10. 125.
Molgora, Paolo Colombo, Frosio Roncalli.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis comma 38 sostituire: ridotta di un quarto, con: soppressa.

Conseguentemente: alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 all'articolo 1, comma 2, aggiungere: Per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Seguono compensazioni Lega FNIP.
0. Tab. A. 10. 130.
Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

All'articolo 8-bis, al comma 38 sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.
Conseguentemente compensazione CDU.
0. Tab. 10. 154. Delfino Teresio, Tassone, Volontè, Grillo.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis) All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 inserire il seguente:
28. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
0. Tab. A. 10. 140. Molgora, Frosio Roncalli.

All'articolo 8-bis, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Il termine del 31 dicembre 1999 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è prorogato al 31 dicembre 2000.
0. Tab. A. 10. 19. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis comma 39, sostituire: tre per cento, con: due per cento.

Conseguentemente: alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 all'articolo 1, comma 2, aggiungere: Per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Seguono compensazioni Lega FNIP.
0. Tab. A. 10. 131.
Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

All'emendamento Tab.A.10, articolo 8-bis, al comma 39, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esenzione dal versamento dell'imposta di registro è totale per coloro che acquistano la prima casa di


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categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione.
Conseguentemente compensazioni PRC.
0. Tab. A. 10. 93.
Bonato, Giordano, De Cesaris.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 44 lettera a) dopo le parole: studi di settore e dei parametri sono aggiunte le parole: ridotta del 30 per cento.
Seguono compensazioni A.N.
0. Tab. A. 10. 118. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 44, lettera b) sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: in misura pari al 15 per cento.
Seguono compensazioni A.N.
0. Tab. A. 10. 106. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, al comma 44, lettera b) le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento.
Seguono compensazioni F.I.
0. Tab. A. 10. 116.
Conte, Leone.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 46 al secondo periodo le parole: effettuato in due rate sono sostituite dalle parole: effettuato in quattro rate.
Seguono compensazioni A.N.
0. Tab. A. 10. 108. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 46 secondo periodo le parole: non inferiore al 40 per cento sono sostituite con le parole: non inferiore al 20 cento.
Seguono compensazioni A.N.
0. Tab. A. 10. 109. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 46 terzo periodo le parole: un massimo di 5 rate sono sostituite con le parole: un massimo di 10 rate.
Seguono compensazioni A.N.
0. Tab. A. 10. 112. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10, all'articolo 8-bis, comma 47 dopo le parole: non rileva ai fini sono inserite le parole: di alcune conseguenze giuridiche e.
0. Tab. A. 10. 113. Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

All'emendamento Tab.A.10 all'articolo 8-bis, comma 47, al primo periodo, sostituire le parole: ai fini penali con le seguenti: a fini sanzionatori di alcun genere.
0. Tab. A. 10. 113. (seconda versione) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza

Subemendamento all'emendamento Tabella4.10 Governo.

Dopo l'articolo 8-bis, comma 49 aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Riduzione strutturale del costo del lavoro ed estensione universale degli assegni familiari).

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro ed avviare l'estensione universale degli


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assegni familiari, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede con propri decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ridurre i contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o luglio 2000, di 1,6 punti percentuali dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
b) soppressione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2001, dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
c) nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione di cui alla lettera a) ha effetto a decorrere dall'anno 2000.

2. In attesa di una legge organica di riforma, finalizzato all'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare, razionalizzando l'attuale sistema dei trasferimenti alle famiglie, ivi comprese le detrazioni fiscali, e ad assicurare a tutte le famiglie un trasferimento di base in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei decreti di cui al comma 1 provvede ad estendere i benefici dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13maggio 1988, n. 153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1o gennaio 2000, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari ai due terzi degli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare;
b) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

3. Nei decreti di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni speciali per famiglie numerose con tre o più figli a carico di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge del 2,5 per cento nell'anno 2000 e del 5,5 per cento negli anni 2001 e 2002.
0.Tab.A.10.164. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Alla Tabella A, di cui all'articolo 2, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:
2000: - 60,000.

Ministero delle finanze:
2000: - 120.000.

Ministero della difesa:
2000: - 20.000.


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Conseguentemente alla Tabella C, alla rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, inserire la seguente voce:
Legge n. 230 del 1998: aumento dell'assegnazione annua al Fondo nazionale per il servizio civile (16.1. 2.1. - gestione spese già attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri):
2000: 220.000 e, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Conseguentemente, all'emendamento Tab. A. 10 del Governo, articolo 42, aggiungere in fine il seguente numero:
4) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11. Lo stanziamento annuale relativo al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è definito dalla legge finanziaria».
0. Tab. A. 10. 18. Buffo, Corvino, Caccavari, Pistelli, Maura Cossutta, Paissan, Monaco, Testa, Chiavacci, Lucà, Ruzzante, Chiusoli, Stelluti, Delbono, Bianchi, Lucidi, .........., Giannotti, Vannoni, Capitelli, Giacco.

Nella Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze è ridotto dei seguenti importi (in miliardi lire):
2000: - 2.451;
2001: - 3.674;
2002: - 2.035.

Conseguentemente a) All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), n. 1, le parole: «lire 444.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 516.000» e le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 552.000»;
b) al comma 1, lettera d), n. 2, le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.;
c) dopo il comma 12 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «un importo pari al 41 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una quota»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle


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sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.
12-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda e, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di con titolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
12-quater. Nell'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.»;
b) nel comma 2, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.».
12-quinquies. Le disposizioni del comma 12-quater non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
12-sexies. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 1 2-quater in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 12-quater sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
12-septies. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post laurea, di borse di specializzazione in medicina è autorizzata la spesa di 52 miliardi di lire per l'anno 2000, 54 miliardi di lire per l'anno 2001 e di 56 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.».
b) Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Fermo restando le più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul


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valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e Steeple-Chase organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza ed il permanere dei requisiti per l'iscrizione; in tal caso l'imposta sul valore aggiunto, nell'anno seguente si applica con l'aliquota del dieci per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315.
5. Ai fini dei commi da 6 a 37 con il termine «oro» si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione europea delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

6. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione


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sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al successivo comma 7, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
7. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

8. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 7 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale.
9. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 6 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.
10. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 6 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.
11. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 7 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
12. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.
13. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla «buona consegna» delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 12;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.
15. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.
16. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.
17. Quando tali operazioni danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le


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medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui al comma 6.
18. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «di cui siano parti la banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».
19. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è4 consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
20. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 9, le parole «effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma del presente decreto»;
b) il n. 11 è sostituito dal seguente: 1) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettera c-quater) e c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riferite all'oro da investimento, le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800 che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche anche se non ricomprese nel suddetto elenco.».

21. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11, nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23


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o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.».
22. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) cessioni di cui all'articolo 10, n. lì, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello di investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».

23. All'articolo 22, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «rientranti nell'attività propria alle imprese che le effettuano» sono soppresse.
24. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma.».
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento, di cui all'articolo 10, n. 11, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;».

26. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è inserito, in fine, il seguente comma: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.».
27. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 70, ultimo comma; del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.
28. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
29. Chiunque svolge l'attività di cui al comma 7, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dal comma 16 senza esservi legittimato.


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30. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui al comma 6, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo dei 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
31. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della citata legge.
32. Nel periodo di prima applicazione delle disposizioni dei commi 5 e seguenti, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 7 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) ivi indicati.
33. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività in argomento e di conformarsi alle disposizioni di cui al comma 7 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai commi 32 e 33.
35. Il limite di importo previsto dal comma 6 del presente articolo può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
36. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11) e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
38. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.
39. L'aliquota del quattro per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al tre per cento.
40. Nella Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo i, primo comma, le parole: «i trasferimenti coattivi: 8 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per dento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento.».
41. Le disposizioni di commi 38, 39 e 40, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a


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quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o in mancanza degli stessi i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 e successive modificazioni possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43. L'adeguamento di cui al comma 42 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
44. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore ed dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera precedente ed il valore eliminato.

45. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
46. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
47. L'adeguamento di cui al comma 42 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 44 e 45 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta indicato al comma 42 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti a quello indicato al comma 42. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile.


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Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
48. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente: «e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione».
49. Le disposizioni del comma 48 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.»;
c) all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «Conseguentemente, e» inserire le seguenti: «, quanto agli anni successivi al 2001,»;
2) al comma 2 sopprimere le Seguenti parole: «a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001,»; e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per 811 anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.»;
3) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettera o), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
2-ter. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislazione 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
3) Il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) Il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) Il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
6) Il comma 4 dell'articolo 2 decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 è soppresso;
«b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
2-quater. Per i periodi contributi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 2-ter sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2-quinques, lettera b).
2-quinques. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in 340 miliardi di lire per l'anno 2000 ed in 400 miliardi di lire


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annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.«.
Tab. A. 10. Il Governo.

Inammissibile limitatamente ai commi da 4 a 37.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 delle elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica, 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato nel decreto ministeriale 5 agosto 1994, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1962, prorogare rapporti lavorativi in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga lavorativa siano dovuti all'Inps gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
2. L'agevolazione contributiva di cui al presente comma, nel rispetto dei criteri fissati è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la detta data.
3. La data di apertura, di cui al comma 2, e la data di chiusura, di cui al comma 5 che segue, sarà assunto a riferimento per l'intero triennio successivo, di cui al successivo comma 7.
4. Le agevolazioni di cui al comma1 sono applicabili ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo con l'Inail ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione Inps.
5. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a 120 giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
6. Le aziende interessate, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, dovranno far pervenire all'Inps, territorialmente competente, dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, con allegato elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o la assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
7. Le aziende di cui al comma 1 potranno usufruire dei benefici di cui alla presente legge per un triennio. Alla scadenza di tale triennio, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, dovrà optare, con comunicazione da inviarsi all'Inps competente per territorio, per il carattere annuale delle proprie


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attività, nel qual caso usufruirà ancora per un biennio della agevolazione contributiva, in misura del 50 per cento dei contributi dovuti o mantenere il carattere stagionale, senza poter ulteriormente usufruire delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
8. Il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica trasferirà annualmente all'Inps una somma corrispondente alle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Il rimborso all'Inps di cui al comma precedente sarà calcolato tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato con le agevolazioni contributive di cui al comma 1, e tenendo conto dei relativi contributi a favore dell'Inps a carico dei lavoratori, il cui rapporto stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.
10. All'onere derivante dai commi 8 e 9 del presente articolo si provvede per gli anni 2000, 2001 e 2002 mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
11. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate dovute all'Imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti, nel triennio 2000-2002, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma precedente. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 0. 38. Sales, Vozza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere l'articolo 8-bis:
1. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 e per tutto l'articolo temporale della nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, ed in aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.
Gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati investimenti, i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva rilevano e vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo quanto disposto all'articolo 9, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'applicazione del presente articolo rimangono valide le disposizioni contenute all'articolo 9, commi 10 e 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, avendo presente che per le imprese a cui si applica la presente disposizione, la percentuale di cui al comma 10 citato, ed ai soli effetti del presente decreto, risulta al 66,22 per cento del reddito menzionato.


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2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, aggiungere il seguente:
6. Per le società e gli enti indicati al comma 1 ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, l'aliquota agevolata di cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura del 12,5 per cento, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'ultimo periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006.

3. Il periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:
L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento, ad eccezione delle società ed enti locali indicati al comma 1 ed ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, limitatamente al periodo indicato al comma 6, per i quali l'aliquota media non può essere in ogni caso inferiore ai 18 per cento.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:
2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento
8. 0. 37 Sales, Vozza.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG con il loro ammontare, entro il limite complessivo di lire 500 miliardi per l'anno 2000, 500 miliardi per il 2001 e 500 miliardi per il 2002.
2. Con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i criteri applicativi di quanto previsto al comma precedente.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 500;
2001: - 500;
2002: - 500.

Ministero Ambiente:
2000: - 100;
2001: - 75;
2002: - 50.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978: Articolo 9 ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 300 miliardi nel 2000 e 200 miliardi nel 2001.

Tab. A. 125. (Art. 8). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.


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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Moratoria fiscale).

«Fino al 31 dicembre 2001 ai Consorzi di industrializzazione di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed a quelli di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrato dal comma 8 dell'articolo 5 della legge 27 ottobre 1995, n. 437 si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
8. 0. 2. Ricci, Ruggeri, Saonara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ammortamento dei beni materiali).

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: «superiore a 1 milione di lire», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire due milioni».
Seguono compensazioni LFNPI.
8. 0. 16. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Mobilità territoriale dei cittadini).

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:
a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categoria catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;
b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono creare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;
c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

2. All'articolo i della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblicà utilità e i trasferimenti coattivi 4 per cento.
3. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

ART. 8-octies.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione


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non superiore a lire 800.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contribuenti di assistenza e previdenza sociale.
Restano fermi i premi e i contributi, a carico dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.
I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 800.000.

Conseguentemente alla tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è ridotto di 600 miliardi nel 2000, di 400 miliardi nel 2001 e di 300 miliardi nel 2002.

Alla tabella C gli accantonamenti sono ridotti del 5 per cento.
Tab. C. 53 (Art. 8) Marzano, Armani, Peretti, Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. L'imposta ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, relative ai trasferimenti richiamati all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica per i valori imponibili inferiori a un miliardo di lire.
2. Per ogni bene trasferito si applica una imposta ipotecaria e catastale nella complessiva misura forfettaria di lire duecentomila.
Segue compensazione LFNIP nn. 9, 10, 11, 15, 14, 12, 8, 6, 3, 2, 1.
8. 0. 29.
Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 0. 58. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloi.

Dopo l'articolo 8-nonies aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Le persone fisiche, nel cui nucleo familiare sono ricompresi disabili gravi o persone affette da patologie gravemente invalidanti e che sono assistiti in casa, beneficiano a partire dal 1o gennaio 2000 di una detrazione d'imposta ai fini IRPEF di lire 4 milioni annui. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso l'assistenza abbia una durata inferiore all'anno solare.


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2. Il Ministro della sanità con proprio regolamento fissa i criteri applicativi di quanto previsto dal precedente comma e determina la certificazione sanitaria necessaria.
Compensazione n. 3 F.I.
8. 0. 42. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Guidi, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge l'aliquota IVA al 4 per cento si applica:
a) alla cessione di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente a portatori di handicap;
b) alla cessioni ed importazioni di sussidi tecnici e informatici effettuati in favore di strutture assistenziali pubbliche o private di utilità sociale (ONLUS).
8. 0. 65. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamenti.
8. 0. 64. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

I benefici previsti in favore degli invalidi non deambulanti, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alla tassa di immatricolazione per l'acquisto di automobili, all'esenzione della tassa di proprietà degli autoveicoli, nonché alla detrazione IRPEF del costo del mezzo e del carburante, sono estesi ai ciechi assoluti e ventesimisti in possesso dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale, purché l'autovettura sia intestata al minorato visivo.
8. 0. 60. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloi.

Dopo 1'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

L'agevolazione fiscale, relativa all'abbattimento al 4 per cento dell'aliquota IVA, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, per l'acquisto di autoveicoli da parte di cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, nonché le disposizioni previste dall'articolo e della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese ai soggetti effetti da cecità bilaterale assoluta.
8. 0. 66. Bono, Armani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Le spese relative alle collaborazioni familiari, sia per i compensi che per i contributi previdenziali sono interamente detraibili dai redditi di qualunque natura percepiti da non vedenti.
8. 0. 59. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dall'imposta di successione per disabili gravi).

I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3,


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della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione a far data dal 10 gennaio 2000.

Conseguentemente all'articolo 2 primo comma della Tabella A la voce Ministero del Tesoro è così modificata:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
Tab. A. 133. (Art. 8). Marzano, Possa.

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IRAP).

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi» sono soppresse.
Compensazione n. 1 F.I.
8. 0. 44. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8-quater aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente».
Compensazione Forza Italia n. 1.
8. 0. 46. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «e le spese per il personale dipendente».
Compensazione Forza Italia n. 1.
8. 0. 47. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IRAP).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del costo del personale».
Compensazione n. 1 F.I.
8. 0. 45. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili


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relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è totalmente deducibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Compensazione Forza Italia n. 1.
8. 0. 43. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(ICI).

a) «A decorrere dall'anno di imposta 2000 l'ICI afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'articolo 36, comma 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento.
Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341».
8. 0. 1. Ricci, Ruggeri, Saonara.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8-sexies aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica decorrere dai 1o gennaio 2000 per il coniuge e per i parenti in linea retta.
Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo indicato.
Compensazione n. 1 F.I.
8. 0. 48. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 15 comma I primo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole «compreso l'avviamento» sono soppresse. All'articolo 16 comma I secondo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole «e dell'avviamento» sono soppresse.
2. All'articolo 16 comma I lettera b) del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole «e aggiungendo l'avviamento» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 16 comma I lettera b) del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 si intendono nel senso che il «patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario» è il patrimonio netto contabile dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilanci pubblicato o dall'ultimo inventario intendendosi per tale la differenza tra l'attivo e il passivo.
4. All'articolo 4 comma I del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 dopo «59» sono aggiunte le parole «e nell'articolo 8-bis».
5. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 aggiungere il seguente articolo 8-bis:
«Art. 8-bis. - (Imposta sostitutiva) - I. Sulle aziende di cui all'articolo 15 comma 1 nonché sui titoli e diritti di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a) e lettera


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b) rappresentativi di partecipazioni qualificate facenti parte del valore globale dell'asse ereditario di cui all'articolo 7 comma 1 sull'opzione dei chiamati all'eredità, da esercitarsi nella denuncia di successione, è applicabile in luogo delle aliquote di cui all'articolo 4 una imposta sostitutiva sul valore determinato ai sensi dei suddetti articoli. L'imposta sostitutiva è pari al 5 per cento.
II. Ai fini del presente articolo per partecipazioni qualificate si intendono i titoli e i diritti che rappresentino complessivamente una percentuale di partecipazione al capitale superiore al 2 per cento per i titoli negoziati nei mercati regolamentati e del 10 per cento per le altre partecipazioni. Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati si intende partecipazione qualificata anche una percentuale di partecipazione superiore al 0,5 per cento qualora tale partecipazione sia legata da un accordo di sindacato che garantisce il controllo della partecipazione.
III. La quota parte di attivo ereditario su cui è applicata l'imposta sostitutiva non concorre alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 8.
IV. L'imposta sostitutiva si applica a condizione che i chiamati all'eredità in sede di esercizio dell'opzione si impegnino a non trasferire a terzi una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni cadute in successione così come definite al comma II per un periodo di 5 anni a partire dalla data di apertura della successione. Non sono soggetti a tale vincolo temporale i trasferimenti tra i chiamati all'eredità e quelli per causa di morte dei chiamati all'eredità.
V. Nel caso in cui le aziende, i titoli e i diritti per cui è stata esercitata l'opzione vengano trasferiti prima della scadenza del termine di cui al comma III, l'Ufficio procederà a liquidare ai sensi dell'articolo 7 la maggiore imposta dovuta rispetto all'imposta sostitutiva. Sulla maggiore imposta liquidata sono dovuti gli interessi ai sensi dell'articolo 38 comma 2. A tale fine i chiamati all'eredità dovranno comunicare il trasferimento all'Ufficio entro 60 giorni dalla data di effetto del trasferimento stesso. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 50.
VI. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, i chiamati all'eredità potranno istituire un consiglio di famiglia regolamentandone i poteri, le attribuzioni e la durata, al fine di amministrare e gestire i titoli e i diritti di cui al comma I e garantire l'esatto adempimento delle condizioni previste dal presente articolo. A tale fine i chiamati all'eredità potranno ratificare il consiglio di famiglia così come istituito e regolamentato dal dante causa».

6. Dopo l'articolo 59 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 aggiungere il seguente articolo 59-bis:
«Art. 59-bis. - (Donazioni soggette all'imposta sostitutiva) - I. Nel caso in cui siano oggetto di donazione aziende, titoli e diritti di cui all'articolo 8-bis l'imposta è determinata su opzione dei beneficiari nei modi, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 8-bis comma I, II, III, IV, V.
II. Per le aziende, i titoli e diritti donati assoggettati all'imposta sostitutiva non trova applicazione il comma 4 dell'articolo 8«.
Compensazione n. 3.
8. 0. 56.
Becchetti, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente


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i 3 miliardi di lire, in base alle aliquote stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, gli scaglioni fino a 3 miliardi di lire sono soppressi.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.
Seguono compensazioni LFNIP n. 15, n. 14, n. 12, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.
8. 0. 27. Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente i 5 miliardi di lire con un'aliquota fissa pari al 15 per cento».

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 viene abrogata.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.
Seguono compensazioni LFNIP n. 12, n. 15, n. 14, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.
8. 0. 28. Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.

Coloro che ereditano in linea diretta una unità abitativa che in base alle legislazione vigente è considerata «prima casa» del dante causa sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione su tale bene a decorrere dal 1o gennaio 2000 a condizione che adibiscano l'immobile ad abitazione principale.
8. 0. 54. Marzano.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Parziale esenzione dall'imposta di successione per l'acquisizione di proprietà di imprese).

All'articolo 15, primo comma, primo periodo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le parole «compreso l'avviamento» sono soppresse.
All'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 346/90 le parole: «e aggiungendo l'avviamento» sono soppresse.
Compensazione n. 3.
8. 0. 55.
Marzano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni


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di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 0. 12. Servodio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente;

Art. 8-bis.
(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia)
.

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457;».
* 8. 0. 10. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Aliquota IVA stabilimenti balneari e attività di intrattenimento musicale e danzante).

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
b) al numero 123) dopo le parole: «spettacoli teatrali indicati al n. 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640», sono aggiunte le seguenti: «, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo di cui al punto 1 della tariffa contenuta nell'allegato A del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».
8. 0. 13. Servodio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aliquota IVA stabilimenti balneari).

«1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere il seguente numero: »120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti,


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escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;«.»
8. 0. 57. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. È deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive.
Segue compensazione Lega Forza Nord per l'Indipendenza della Padania n. 15, 10 e 11.
8. 0. 68.
Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Sono altresì esenti dall'imposta i trasferimenti in favore del coniuge e dei figli, anche naturali, nonché degli ascendenti in linea retta.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.


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Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 329. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: compreso l'avviamento sono sostituite dalle seguenti: escluso l'avviamento.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dal loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.


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Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 330. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. Alla Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le aliquote di cui alla lettera a), relative agli scaglioni fino a 500 milioni di valore imponibile, sono soppresse.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 1.000 miliardi;
2002: - 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in


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materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 333. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal periodo d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è deducibile per il 50 per cento agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero delle finanze le rispettive dotazioni per gli anni 2000-2001-2002 sono ridotte di 1.000 md. per ciascuno anno e alla voce Ministero del tesoro le dotazioni per gli anni 2000-2001-2002 sono ridotte di 1.000 md. per ciascun anno.

Conseguentemente alla Tabella C tutti gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.
Tab. A. 337. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.

A partire dal periodo di imposta 2000 la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a lire 7.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero delle finanze le rispettive dotazioni per gli anni 2000-2001-2002 sono ridotte di 1.000 md. ed alla Tabella C gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.
Tab. A. 338. (Art. 8). Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

Art. 8-bis.

1. Nel 2001 a ciascun contribuente è restituito un importo pari al 30 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato, nel 2002 è restituito il restante 10 per cento.
Seguono compensazioni AN.
Tab. A. 340. (Art. 8). Armani, Bono, Paolone, Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis 1, lettera c) sostituire le parole: «non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio» con le seguenti: «è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio


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e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento».
Segue compensazioni Gruppo lega Forza Nord n. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 15.
11. 0. 3. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il costo della tassa sul passaggio di proprietà dei motocicli e degli autoveicoli, con cilindrata superiore a 50 cc., è rapportato all'effettivo costo del mezzo. L'ammontare della tassa è calcolato nella misura del 4 per cento al valore del veicolo ricavato da tariffari in uso in tutti i concessionari di rivendita di veicoli (euro tax). Per gli autoveicoli non più in listino, e quindi senza valutazione, l'ammontare della tassa è pari a lire 350.000».
11. 0. 2. Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Al comma 15 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito della rideterminazione, il citato decreto dovrà comunque stabilire che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti di seguito indicati non è più dovuto il canone supplementare per ogni stanza o locale escluso il primo e che, per i medesimi soggetti, gli importi dei canoni sono stabiliti nelle seguenti misure:
1-bis. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per la radio:
Categorie:
canone televisione:
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle: pensioni con 3 e 2 stelle: residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso di 1A 2A e 3A categoria; navi di lusso 1.000.000;
b) alberghi pensioni o locande con 1 stella: villaggi turistici con 2 stelle: campeggi con 2 e I stelle: affittacamere, esercizi pubblici di 4o categoria: altre navi, aerei in servizio pubblico 600.000;

c)
ospedali, cliniche e case di cura, circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2/12/1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28/1 2/1989, n 421 500.000;

d)
cinema, teatri, discoteche, teatri tenda, stadi e piazze 1.000.000.

2. Sono corrispondentemente ridotte le risorse trasferite annualmente in favore della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
14. 0. 15. Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi per la sostituzione degli autoveicoli non dotati di dispositivi di riduzione delle emissioni inquinanti).

1. Ai soggetti che acquistano, nel corso del 2000, un'autovettura già immatricolata dotata di dispositivi di abbattimento delle emissioni inquinanti rispondenti ai requisiti di legge, richiedendo contestualmente la cancellazione dal pubblico registro automobilistico di un'autovettura immatricolata anteriormente al 1988, è riconosciuto, per non più di una volta, un credito


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d'imposta ai fini IRPEF, per i periodi d'imposta 2000 e 2001, nella misura massima di lire 500.000. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al periodo precedente.
2. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi alle cessioni di cui al comma 1 l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di lire 50.000.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

4. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 3 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Conseguentemente alla Tabella A i seguenti accantonamenti sono così ridotti:
Ministero del tesoro:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - 750 miliardi;
2002: - 500 miliardi.
Ministero delle finanze:
2000: - 1.000 miliardi;
2001: - l.000 miliardi:
2002: - 1.000 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 250 miliardi.
Tab. A. 374. (Art. 14)Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.


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ART. 23.

Sopprimere il comma 3.
23. 70. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione delle disposizioni del medesimo comma.
23. 70. (seconda versione) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

All'articolo 42, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le aliquote contributive stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 sono ridotte del 60 per cento per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del comparto agricolo che operano nelle aree di cui agli obbiettivi 1, 5A e 5B previsti dal regolamento CEE 2081/93.

Conseguentemente all'articolo 23, comma 4, le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 6 per cento.
23. 19. Izzo.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123, aggiungere in fine le seguenti parole: «compact disk».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 4, sostituire la parola: 5 con la seguente: 5,5 per cento.
23. 17. Ciani, Molinari.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: e di quelli iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Difesa.
23. 71. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15) i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, stabiliti ai sensi dell'articolo 3 1, comma 6 della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2000.
23. 4. Mario Pepe.