PROGETTO DI LEGGE - N. 7419




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Sono appellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa".


Art. 2.

        1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "mezzi meccanici" è inserita la seguente: "elettronici";

            b) sono aggiunte, in fine, le parole: "sia su carta, sia per via telematica sia attraverso supporti audiovisivi".


Art. 3.

        1. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

        "Art. 13 - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica e con altri mezzi di diffusione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire 4 milioni".


Art. 4.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, per via telematica e altri mezzi di diffusione). - Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del giornale, del periodico, della trasmissione radiotelevisiva o telematica e dei supporti audiovisivi sono penalmente responsabili dei delitti commessi con il mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione, compresa quella telematica, solo se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile".

        2. L'articolo 57-bis del codice penale è abrogato.
        3. All'articolo 58 del codice penale, le parole: "Le disposizioni dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dell'articolo 57" e le parole: "non periodica" sono soppresse.


Art. 5.

        1. All'articolo 58-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo e al terzo comma le parole: "tre articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "due articoli precedenti";

            b) il secondo comma è abrogato.


Art. 6.

        1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis - (Diffamazione con il mezzo della stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici, audiovisivi o altri mezzi di diffusione).- Chiunque con il mezzo della stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici, audiovisivi o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, un ente, una istituzione, una società o un'associazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
        Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente.
        L'autore della offesa non è punibile:

            1) se entro sette giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza tipografica, ovvero con analogo mezzo di diffusione, e, in caso di trasmissione radiotelevisiva, nello stesso orario della trasmissione nella quale era stata diffusa la notizia, una smentita della notizia medesima o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

            2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente con la stessa evidenza tipografica o diffusione televisiva o telematica, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti dei quali sono state rese pubbliche immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

            3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;

            4) se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto ai sensi del secondo comma dell'articolo 596.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
        Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2044-bis. - (Non punibilità). - Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal terzo comma dell'articolo 596-bis del codice penale".


Art. 8.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

        "Per il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione di cui all'articolo 596-bis del codice penale, il diritto si prescrive in un anno".


Art. 9.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.



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