PROGETTO DI LEGGE - N. 6088




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è un contributo per avviare, in sede parlamentare, la soluzione del problema dei danni che il fallimento di imprese edilizie crea alla moltitudine dei piccoli risparmiatori, purtroppo finora ignorato nei dibattiti sulla riforma della disciplina fallimentare.
        L'esperienza italiana ha posto in evidenza una totale assenza di controlli nella concessione del credito alle imprese edilizie cui corrisponde sovente una totale mancanza di risposta degli organi preposti alle procedure fallimentari anche di fronte a casi di palese concorso di funzionari degli istituti di credito o delle società finanziarie nelle bancarotte fraudolente poste in essere dagli imprenditori edili. Addirittura ricorrono casi in cui persone che hanno già alle spalle il fallimento di altre imprese edili di cui erano amministratori o titolari acquistano tranquillamente dai fallimenti terreni edificabili o edifici in costruzione ed ottengono credito dalle banche o dagli istituti di credito fondiario con larghezza anche superiore al valore degli stati di avanzamento dei lavori o dell'immobile ultimato.
        Il risultato di tali abusi è sotto gli occhi di tutti: la perdita totale o parziale dei risparmi delle categorie più deboli di cittadini che non possono contare su adeguati e tempestivi interventi da parte della magistratura e dei curatori fallimentari e devono vedere gli unici attivi del fallimento di queste imprese, ovvero gli immobili stessi, le case con tanta fatica acquistate, venir loro sottratte a beneficio dei soggetti spesso responsabili dei dissesti quanto l'imprenditore. Questo perché normalmente le banche e le finanziarie si cautelano con l'iscrizione di ipoteca sugli immobili (anche con costituzione successiva all'erogazione del credito e magari in vista della dichiarazione di fallimento), e fanno quindi valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati. Oppure, come nel caso degli istituti o delle sezioni di credito fondiario, le leggi speciali attribuiscono loro privilegi tali da porre il piccolo risparmiatore che ha investito in una casa in una posizione di totale subalternità da rendergli impossibile qualsiasi azione difensiva a salvaguardia del proprio investimento o della propria abitazione.
        Se la rilevazione del problema e dei termini sociali in cui si pone è semplice ed immediata, non altrettanto è possibile dire per l'individuazione delle modifiche necessarie per rendere l'ordinamento del nostro Paese capace di fornire soluzioni efficaci. Ciò accade perché la materia fallimentare, i privilegi ed il sistema creditizio sono disciplinati da un quadro legislativo variegato e complesso, che solo in parte rispecchia i molteplici e confliggenti interessi in campo. Si è ritenuto, quindi, essenziale, allo scopo di avanzare una proposta di modifica del quadro normativo sostenibile ed attuabile, da un lato limitare al massimo gli interventi sulle norme per non peggiorarne la leggibilità, dall'altro calibrare tali interventi in modo da ottenere la massima effettività della tutela per i cittadini colpiti dagli abusi, senza con ciò incidere pesantemente sul conferimento del credito o sul sistema fallimentare.
        Riequilibrare la posizione dei piccoli investitori rispetto al sistema bancario: questo è stato il filo conduttore delle proposte di legge. Il primo aspetto che si è voluto affrontare riguarda la protezione sia dei soggetti che al momento del fallimento, pur avendo già stipulato un contratto preliminare di vendita, non sono ancora addivenuti alla stipula del rogito, sia dei soggetti il cui rogito cade nel periodo "sospetto" ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'obiettivo da raggiungere, in entrambi i casi, è la conservazione del bene "casa" da parte di chi ha già versato somme rilevanti, evitando al contempo di favorire eventuali speculazioni. La strada scelta è stata quella del perfezionamento, in chiave molto più garantista, per i piccoli risparmiatori, del sistema già introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di trascrizione di contratti preliminari.
        La legge di conversione del citato decreto-legge aveva ridotto significativamente la portata del privilegio speciale sul bene immobile. Le applicazioni pratiche della riforma ne hanno, quindi, messo in luce velocemente i limiti. Comunque la strada seguita - quella di conferire un privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto - è sembrata interessante, perché, limitazioni a parte ed in proporzione alla somma già pagata dal promissario acquirente, permette di rendere quest'ultimo soggetto un interlocutore di cui gli organi del fallimento devono tenere conto e con il quale le banche sono costrette a trattare se vogliono recuperare parte del loro credito.
        Le deroghe introdotte dalla presente proposta di legge al sistema vigente sono pienamente giustificate dalle esigenze di tutela della categoria di soggetti destinataria della norma. A differenza del lavoratore che investe tutti i suoi risparmi e si accolla debiti per comprare la casa in cui abitare, le banche hanno ampie possibilità di controllo sull'impresa edile, visionando normalmente le scritture contabili ed assumendo informazioni ai fini della concessione e della gestione del credito. Si è cercato, quindi, di arginare il ricorso allo strumento della revocatoria fallimentare da parte dei curatori che cercano di sfruttare la frequente differenza di valore dell'immobile al momento del preliminare ed al momento del fallimento. Per accordare un minimo di protezione a tutti coloro - acquirenti, promissari - che si trovano accollate a sorpresa quote di mutuo fondiario non menzionate nel rogito o nel compromesso o comunque sproporzionate all'effettivo valore della singola unità immobiliare, si è pensato di introdurre una sanzione al mancato rispetto del diritto previsto dall'articolo 39, comma 6, del testo unito emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993.
        Contemporaneamente si è ritenuto di estendere il diritto a subentrare nel pagamento delle rate di mutuo, già previsto per l'acquirente del bene, anche al promissario acquirente in modo da garantirgli la possibilità di mantenere, in caso di prima casa per sé o per i propri familiari conviventi, l'unità immobiliare già individuata. E' parso, infine, in relazione alle modifiche apportate al sistema dei privilegi, opportuno rivedere la normativa penale in tema di bancarotta cosiddetta "preferenziale" per rafforzare la tutela dei creditori e del fallimento sotto due profili:

            a) in primo luogo si è apportato un cambiamento alla condotta oggettiva che integra il reato: fermo restando l'elemento soggettivo, integra il reato il fallito, colui che "esegua pagamenti o costituisca titoli di prelazione in previsione del fallimento". In questo modo dovrebbero essere scongiurati i rischi di lasciare impunite proprio le condotte maggiormente lesive della par condicio, come avviene grazie alla difficoltà di assumerle nell'inciso: "esegue pagamenti o simula titoli di prelazione";

            b) in secondo luogo si è trasformata la bancarotta preferenziale da reato proprio a reato comune stanti le note difficoltà ad estendere con il testo vigente la punibilità anche ai terzi che concorrono con il fallito o con altri soggetti alla realizzazione del reato.




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