PROGETTO DI LEGGE - N. 5899




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo e hanno l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che sono loro rivolte".


Art. 2.

        1. Il comma 4 dell'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "4. Se nel corso dell'esame possono emergere, a carico del dichiarante indizi di reità si applicano le disposizioni degli articoli 63 e 198, comma 2".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 4, dell'articolo 210 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

            "4-bis. Il giudice se ha motivo di dubitare che le dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 per astenersi dal deporre siano infondate, provvede agli accertamenti necessari e, qualora a seguito di tali accertamenti emerga l'infondatezza delle ragioni addotte, ordina che sia resa la deposizione".


Art. 4.

        1. Le lettere a) e b) del comma 1 all'articolo 197 del codice di procedura penale sono abrogate.



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