PROGETTO DI LEGGE - N. 5899
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 210 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il
quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo e
hanno l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che
sono loro rivolte".
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 210 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Se nel corso dell'esame possono emergere, a
carico del dichiarante indizi di reità si applicano le
disposizioni degli articoli 63 e 198, comma 2".
Art. 3.
1. Dopo il comma 4, dell'articolo 210 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"4-bis. Il giudice se ha motivo di dubitare che le
dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 per
astenersi dal deporre siano infondate, provvede agli
accertamenti necessari e, qualora a seguito di tali
accertamenti emerga l'infondatezza delle ragioni addotte,
ordina che sia resa la deposizione".
Art. 4.
1. Le lettere a) e b) del comma 1 all'articolo
197 del codice di procedura penale sono abrogate.