PROGETTO DI LEGGE - N. 4301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia,
acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente
detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75,
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni e con la multa da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
2. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si
applicano a chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto illecitamente
mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le
preparazioni indicate dal comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano
altresì a chiunque, al fine di trarne profitto, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV, previste dall'articolo 14, si applicano la
reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le
circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva,
offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso
esclusivamente personale".
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a modificare l'articolo 75 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri
e princìpi direttivi: sostituzione delle sanzioni
amministrative ivi previste con sanzioni finalizzate al
recupero ed alla cura del soggetto.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministro
della sanità e con il Ministro per la solidarietà sociale,
previo parere delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.