PROGETTO DI LEGGE - N. 2524
Onorevoli Colleghi! - Le istruzioni del Ministro dei
lavori pubblici in tema di applicazione dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono state alquanto
restrittive.
Un esempio tra i tanti: la circolare emanata a suo tempo
ha precisato che "le riduzioni previste dal comma 3
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si
applicano al caso di ampliamento dell'abitazione e per gli
altri interventi indicati nei commi 5 e 6 dello stesso
articolo, in quanto non richiamati dal comma 16 dell'articolo
39 della legge n. 724 del 1994, i cui riferimenti sono da
ritenere prescrittivi".
Non è chi non veda quanto assurdo sia l'escludere dal
beneficio del comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 47 del
1985 coloro che hanno ampliato la propria "prima abitazione",
sovente del tutto angusta rispetto alla crescita del nucleo
familiare, per sopravvenienza di altri figli o raggiungimento
di età adulta dei ragazzi che già prima facevano parte della
stessa famiglia.
Invero, la circolare ministeriale sul punto non ha tenuto
affatto presente che il comma 6 - aggiunto al testo originario
dell'articolo 34 della legge n. 47 del 1985 -, dall'articolo 3
del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, altro non operava se
non una corretta rilettura ed interpretazione del comma 3
dello stesso articolo 34 della citata legge n. 47 del 1985,
essendo l'ampliamento di una "prima casa" (specie se
inadeguata) l'equivalente di una nuova costruzione di
fabbricato abusivo, da adibire ad abitazione da parte di chi
non è proprietario di altra casa.
Altro esempio: la circolare ministeriale n. 2241 del 17
giugno 1995 precisa che per potere beneficiare della riduzione
di un terzo dell'oblazione, prevista dall'articolo 34 della
legge n. 47 del 1985, si devono verificare due condizioni:
1) il fabbricato sia stato costruito o acquistato dal
soggetto che presenta l'istanza, il quale quindi si identifica
nel proprietario dell'immobile da sanare (vi è una netta
contraddizione logica perché nel caso di acquisto di
fabbricato abusivo la nullità dell'atto non consente
all'avente causa di definirsi "proprietario" in base alla
regola secondo la quale "quod nullum est, nullum producit
effectum";
2) il richiedente la sanatoria risieda nell'unità
immobiliare per la quale ha presentato la domanda di sanatoria
(ma tale requisito della residenza è sovente impossibile).
Le condizioni sopra menzionate tradiscono all'evidenza i
dettami di cui al combinato disposto dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 34 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, in quanto il possessore del
fabbricato abusivo deve presumersi proprietario e comunque
l'edificio da sanare può essere stato al 31 dicembre 1993 in
parte o in toto non abitabile perché realizzato al
rustico e senza le rifiniture o gli infissi.
Ancora secondo l'interpretazione data dal Ministero dei
lavori pubblici, la riduzione dell'oblazione non può essere
richiesta dal proprietario di uno o più alloggi dallo stesso
destinati a "prima abitazione" di parenti anche se di primo
grado.
Né può essere richiesta dall'usufruttuario di fabbricato
abusivo (esempio il costruttore deceduto lo abbia lasciato in
nuda proprietà al figlio e in usufrutto al coniuge
superstite).
Siffatte restrittive interpretazioni sembrano contrastare
la "ratio legis" della sanatoria-condono bis.
Si ritiene, pertanto, di presentare al riguardo apposita
proposta di legge, soggiungendo che lo scrivente, quale autore
della monografia La sanatoria edilizia bis, edita dal
gruppo Marcon nel 1995, a pagina 42 del predetto testo già
così annotava: "...i richiami al testo dell'articolo 34,
operati dal citato comma 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non contribuiscono in maniera perspicua
a chiarire l'intreccio tra le vecchie e le nuove
disposizioni.
Non è azzardato l'affermare che l'impianto dell'intero
articolo 39 citato trova nell'impatto con l'articolo 34 della
legge n. 47 del 1985 uno dei punti di massima confusione o,
quanto meno, di grande nebulosità...".
Si confida, pertanto, nella cortese attenzione dei
colleghi deputati per il rapido varo della proposta "novella",
nell'intento precipuo di dare regole chiare e di rasserenare i
rapporti tra gli uffici comunali e i cittadini, beneficiari
della sanatoria edilizia.