PROGETTO DI LEGGE - N. 2541




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono procedere alla alienazione del proprio patrimonio abitativo nella formula della vendita a riscatto di tutti gli immobili costruiti fino all'anno 1990, a totale carico o con concorso e con contributo dello Stato.


Art. 2.

        1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli IACP, piani di vendita al fine di procedere alla alienazione fino al 100 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.


Art. 3.

        1. La vendita degli alloggi degli IACP rientranti nella disciplina prevista dalla presente legge è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per garantire il pareggio costi-ricavi di amministrazione, ed il versamento dello 0,50 per cento annuo al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457 del 1978.


Art. 4.

        1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2 gli assegnatari, inclusi i loro familiari entro e non oltre il secondo grado di parentela, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
        2. In caso di impossibilità di acquisto da parte dell'assegnatario, per motivi di reddito dello stesso, qualora l'alloggio sia acquistato da uno dei familiari, è fatto salvo il diritto di abitazione dell'assegnatario.


Art. 5.

        1. La vendita può essere effettuata con le seguenti modalità:

                a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

                b) nel caso in cui il reddito imponibile del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e sia derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione, o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione, di sussidi assistenziali, di assegno del coniuge separato o divorziato, pagamento con rateo del canone-riscatto equivalente al canone sociale, non superiore al 10 per cento del reddito imponibile familiare e con una durata del riscatto non superiore ad anni trenta;

                c) nel caso in cui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non sia superiore all'importo stabilito dalla regione quale limite di reddito per la decadenza, pagamento con rateo del canone-riscatto equivalente al canone di riferimento pari al 4,50 per cento del valore catastale dell'alloggio. La regione può stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque non inferiori al 3 per cento e non superiori al 6 per cento del valore catastale, da articolare in un massimo di tre fasce in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo da garantire la predetta incidenza media del 4,50 per cento. La durata del riscatto non può essere superiore ad anni venti;
                d) nel caso in cui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore all'importo stabilito dalla regione quale limite di decadenza, pagamento con rateo del canone-riscatto non inferiore al 20 per cento del reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare. La durata del riscatto non può essere superiore ad anni dieci.


Art. 6.

        1. Per la determinazione del canone-riscatto base si fa riferimento a quanto disposto dalla delibera CIPE 13 marzo 1995, articolo 8, punto 3. Esso deve essere adeguato per permettere il riscatto della durata stabilita a secondo della fascia di reddito.


Art. 7.

        1. Il prezzo degli alloggi è equivalente al costo di costruzione degli stessi, secondo la vetustà e la zona censuaria.
        2. I citati costi usufruiscono di un abbattimento in relazione allo stato di conservazione come stabilito dai coefficienti di cui all'articolo 21 della legge n. 392 del 1978, e sono rivalutati nelle seguenti percentuali:

                a) alloggi con vetustà fino al 1977: zone censuarie 1-2-3-4, rivalutazione del costo di costruzione del 30 per cento; zona censuaria 5-6, rivalutazione del 15 per cento;

            b) alloggi con vetustà dal 1978 al 1990: zona censuaria 1-2-3-4, rivalutazione del costo di costruzione del 10 per cento; zone censuarie 5-6, rivalutazione del 5 per cento;


Art. 8.

        1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di anni cinque dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.
        2. In caso di vendita da parte di un istituto di credito erogante un mutuo ipotecario, hanno diritto di prelazione gli Istituti autonomi case popolari con il vincolo di ripristinare il rapporto locativo con l'assegnatario al quale l'alloggio è stato posto in vendita e lo stesso non può più essere soggetto a riscatto.


Art. 9.

        1. Qualora il conduttore che ha contratto un canone-riscatto sia moroso per più di sei rate annue il rapporto di riscatto è riconvertito in rapporto di locazione.


Art. 10.

        1. Gli istituiti di credito che erogano finanziamenti per le finalità della presente legge, al fine di consentire il godimento delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non possono applicare un tasso di interesse superiore al 10 per cento.
        2. Le regioni possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.


Art. 11.

        1. I conduttori che acquistano il proprio alloggio con la formula del canone-riscatto e lo vendono successivamente anche nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8, non possono concorrere ad assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
        2. I conduttori che siano titolari di una sola pensione minima INPS o portatori di handicap, o versino in qualsiasi altra condizione di indigenza possono continuare nel rapporto di locazione e usufruire, a titolo di integrazione del canone, di un importo minimo stabilito dall'Istituto autonomo case popolari, che deve essere prelevato da un apposito fondo sociale.
        3. Il rapporto locativo di cui al comma 2 può in qualsiasi momento tramutarsi in rapporto di riscatto su richiesta del conduttore, con la conseguente perdita della citata integrazione.



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