PROGETTO DI LEGGE - N. 2541
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
possono procedere alla alienazione del proprio patrimonio
abitativo nella formula della vendita a riscatto di tutti gli
immobili costruiti fino all'anno 1990, a totale carico o con
concorso e con contributo dello Stato.
Art. 2.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli
IACP, piani di vendita al fine di procedere alla alienazione
fino al 100 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel
territorio di ciascuna provincia.
Art. 3.
1. La vendita degli alloggi degli IACP rientranti nella
disciplina prevista dalla presente legge è consentita
esclusivamente per la realizzazione di programmi di
costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per
garantire il pareggio costi-ricavi di amministrazione, ed il
versamento dello 0,50 per cento annuo al fondo per l'edilizia
residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n.
457 del 1978.
Art. 4.
1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui
all'articolo 2 gli assegnatari, inclusi i loro familiari entro
e non oltre il secondo grado di parentela, i quali conducano
un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e
non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese
all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
2. In caso di impossibilità di acquisto da parte
dell'assegnatario, per motivi di reddito dello stesso, qualora
l'alloggio sia acquistato da uno dei familiari, è fatto salvo
il diritto di abitazione dell'assegnatario.
Art. 5.
1. La vendita può essere effettuata con le seguenti
modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione, con una
riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) nel caso in cui il reddito imponibile del
nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscalmente
imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi
di tutti i componenti, non sia superiore all'importo di due
pensioni minime INPS e sia derivante esclusivamente da lavoro
dipendente, pensione, o percepito a titolo di trattamento di
cassa integrazione, di indennità di mobilità, di indennità di
disoccupazione, di sussidi assistenziali, di assegno del
coniuge separato o divorziato, pagamento con rateo del
canone-riscatto equivalente al canone sociale, non superiore
al 10 per cento del reddito imponibile familiare e con una
durata del riscatto non superiore ad anni trenta;
c) nel caso in cui il reddito annuo complessivo
del nucleo familiare non sia superiore all'importo stabilito
dalla regione quale limite di reddito per la decadenza,
pagamento con rateo del canone-riscatto equivalente al canone
di riferimento pari al 4,50 per cento del valore catastale
dell'alloggio. La regione può stabilire diverse percentuali di
incidenza, comunque non inferiori al 3 per cento e non
superiori al 6 per cento del valore catastale, da articolare
in un massimo di tre fasce in relazione al reddito del nucleo
familiare, in modo da garantire la predetta incidenza media
del 4,50 per cento. La durata del riscatto non può essere
superiore ad anni venti;
d) nel caso in cui il reddito annuo complessivo
del nucleo familiare sia superiore all'importo stabilito dalla
regione quale limite di decadenza, pagamento con rateo del
canone-riscatto non inferiore al 20 per cento del reddito
imponibile annuo complessivo del nucleo familiare. La durata
del riscatto non può essere superiore ad anni dieci.
Art. 6.
1. Per la determinazione del canone-riscatto base si fa
riferimento a quanto disposto dalla delibera CIPE 13 marzo
1995, articolo 8, punto 3. Esso deve essere adeguato per
permettere il riscatto della durata stabilita a secondo della
fascia di reddito.
Art. 7.
1. Il prezzo degli alloggi è equivalente al costo di
costruzione degli stessi, secondo la vetustà e la zona
censuaria.
2. I citati costi usufruiscono di un abbattimento in
relazione allo stato di conservazione come stabilito dai
coefficienti di cui all'articolo 21 della legge n. 392 del
1978, e sono rivalutati nelle seguenti percentuali:
a) alloggi con vetustà fino al 1977: zone
censuarie 1-2-3-4, rivalutazione del costo di costruzione del
30 per cento; zona censuaria 5-6, rivalutazione del 15 per
cento;
b) alloggi con vetustà dal 1978 al 1990: zona
censuaria 1-2-3-4, rivalutazione del costo di costruzione del
10 per cento; zone censuarie 5-6, rivalutazione del 5 per
cento;
Art. 8.
1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge
non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere
modificata la destinazione d'uso, per un periodo di anni
cinque dalla data di registrazione del contratto di acquisto e
comunque fino a quando non sia pagato interamente il
prezzo.
2. In caso di vendita da parte di un istituto di credito
erogante un mutuo ipotecario, hanno diritto di prelazione gli
Istituti autonomi case popolari con il vincolo di ripristinare
il rapporto locativo con l'assegnatario al quale l'alloggio è
stato posto in vendita e lo stesso non può più essere soggetto
a riscatto.
Art. 9.
1. Qualora il conduttore che ha contratto un
canone-riscatto sia moroso per più di sei rate annue il
rapporto di riscatto è riconvertito in rapporto di
locazione.
Art. 10.
1. Gli istituiti di credito che erogano finanziamenti per
le finalità della presente legge, al fine di consentire il
godimento delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), non possono applicare un tasso di interesse
superiore al 10 per cento.
2. Le regioni possono stipulare apposite convenzioni con
gli istituti di credito.
Art. 11.
1. I conduttori che acquistano il proprio alloggio con la
formula del canone-riscatto e lo vendono successivamente anche
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8, non
possono concorrere ad assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
2. I conduttori che siano titolari di una sola pensione
minima INPS o portatori di handicap, o versino in
qualsiasi altra condizione di indigenza possono continuare nel
rapporto di locazione e usufruire, a titolo di integrazione
del canone, di un importo minimo stabilito dall'Istituto
autonomo case popolari, che deve essere prelevato da un
apposito fondo
sociale.
3. Il rapporto locativo di cui al comma 2 può in qualsiasi
momento tramutarsi in rapporto di riscatto su richiesta del
conduttore, con la conseguente perdita della citata
integrazione.