PROGETTO DI LEGGE - N. 2086
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela della lingua e della cultura delle
minoranze linguistiche).
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti
dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca,
slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,
il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura
cimbra.
2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme
che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni,
lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e
diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza
minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito
delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui
i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
Art. 2.
(Definizione delle procedure per
l'ammissione alla tutela).
1. Le singole regioni disciplinano, con proprie leggi,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il procedimento per l'adozione del
decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui
si applicano le disposizioni della presente legge. Il decreto
deve essere emanato dal presidente della giunta regionale,
entro i successivi sei mesi, previa consultazione dei comuni
interessati.
2. Ai fini della delimitazione di cui al comma 1 fanno
parte degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della presente
legge, i comuni nei quali i cittadini appartenenti alle
minoranze linguistiche rappresentano un contingente anche
minoritario ma significativo della popolazione residente.
3. I presupposti di cui al comma 2 sono considerati
esistenti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) quando almeno il 15 per cento dei cittadini
iscritti alle liste elettorali del comune autocertificano
presso gli uffici comunali la loro appartenenza al gruppo
minoritario da tutelare;
b) quando il consiglio comunale, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, delibera in tal senso;
c) quando si è pronunciata favorevolmente la
popolazione residente, attraverso consultazione referendaria
promossa dai soggetti aventi titolo ai sensi dei rispettivi
statuti comunali nel caso non si siano verificate le
condizioni di cui alle lettere a) o b).
4. In caso di non ottemperanza dei termini di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede agli
adempimenti ivi previsti in via sostitutiva.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale
nella scuola).
1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
del presidente della giunta regionale di cui al comma 1
dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
materna.
2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti
l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
comunità locali.
3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione
scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni, è
previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli
interessati.
4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della
lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di
gradualità in relazione alla disponibilità di personale
insegnante e di materiale didattico.
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere
della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle
istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla
valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.
6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti
disponibili.
7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3,
la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente
sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia,
geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi
dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
statali nonché ai corsi di educazione permanente.
9. La regione può, con propria legge, estendere le
disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento
nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore
dell'educazione e dell'istruzione.
Art. 4.
(Sperimentazione scolastica e
aggiornamento del personale insegnante).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle
lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della
sperimentazione scolastica, come disciplinato dalla
legislazione vigente.
2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è
presentato alle competenti Commissioni parlamentari che
esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla
comunicazione.
3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti
ai quali sono affidate le attività previste dalla presente
legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle
risorse disponibili.
Art. 5.
(Uso della lingua soggetta a tutela
nei comuni interessati).
1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal
decreto del presidente della giunta regionale di cui
all'articolo 2, i membri dei consigli comunali,
circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la
lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.
2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di
traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni
che non siano anche espresse in lingua italiana.
3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può
deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di
provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso
in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla
pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella
lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non
territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli
atti nel testo redatto nella lingua italiana.
4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il
rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua
ammessa a tutela negli uffici della pubblica amministrazione;
in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti
giurisdizionali.
5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai
toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
Art. 6.
(Interventi di sostegno alla pubblicazione di studi,
ricerche, documentazioni e di opere letterarie).
1. I comuni, singoli o associati, possono stipulare
convenzioni con piccole e medie imprese editoriali per
patrocinare l'edizione di prodotti editoriali contenenti
studi, ricerche e documentazioni sui temi della cultura e
della lingua delle etnie sottoposte a tutela, nonché la
pubblicazione di opere letterarie nella lingua tutelata,
contribuendo alle spese editoriali.
Art. 7.
(Autorizzazione alla modifica dei nomi e dei cognomi dei
cittadini residenti nelle zone soggette a tutela).
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui
all'articolo 2 i cui cognomi o nomi siano stati modificati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata
documentazione, il ripristino degli stessi nella forma
originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il
provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel
termine di novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle
annotazioni conseguenti alle disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 8.
(Tutela linguistica e culturale delle minoranze a mezzo
dei programmi radiofonici e televisivi della
RAI-Radiotelevisione italiana spa).
1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali
della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono inseriti
notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento
nelle lingue ammesse a tutela di cui dell'articolo 1, in base
a convenzioni con le regioni interessate, secondo modalità
stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 9.
(Attività delle regioni).
1. Le regioni, nelle materie di loro competenza
previste dalla presente legge, adeguano la propria
legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.
2. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni
regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui
all'articolo 1 determina, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle
lingue ammesse a tutela.
3. Le regioni di cui al comma 2 provvedono, a carico delle
proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti
per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle
popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono
favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni
culturali locali già esistenti.
4. Le regioni adottano provvedimenti atti a stimolare e
favorire iniziative locali in materia di:
a) tutela, recupero, conservazione e
valorizzazione di testimonianze storiche che legano le
comunità locali tutelate al rispetto del territorio;
b) sviluppo della ricerca storica e
linguistica;
c) costituzione e valorizzazione di musei
locali;
d) organizzazione di manifestazioni rivolte alla
valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della
comunità.
Art. 10.
(Rimborso delle spese sostenute
dai comuni).
1. Le spese sostenute dagli enti locali per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge,
sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per
cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti
dello stanziamento di cui all'articolo 12.
2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e
chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad
appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale
competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruità della spesa.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con apposito regolamento relativo alla procedura di
determinazione e liquidazione dei contributi di cui al comma
1.
Art. 11.
(Disposizioni finali).
1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge
di competenza dello Stato sono emanate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
regioni interessate.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
ai gruppi linguistici che sono già tutelati dallo statuto
speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si
attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
della minoranza linguistica slovena della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
4. La provincia autonoma di Trento può applicare la
presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel
proprio territorio.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 11 è autorizzata, a decorrere dal 1996, la spesa
di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il
triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmete
utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.