PROGETTO DI LEGGE - N. 2086




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Tutela della lingua e della cultura delle
minoranze linguistiche).

            1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura cimbra.
        2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.


Art. 2.

(Definizione delle procedure per
l'ammissione alla tutela).

            1. Le singole regioni disciplinano, con proprie leggi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge. Il decreto deve essere emanato dal presidente della giunta regionale, entro i successivi sei mesi, previa consultazione dei comuni interessati.
        2. Ai fini della delimitazione di cui al comma 1 fanno parte degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della presente legge, i comuni nei quali i cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche rappresentano un contingente anche minoritario ma significativo della popolazione residente.
        3. I presupposti di cui al comma 2 sono considerati esistenti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

            a) quando almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del comune autocertificano presso gli uffici comunali la loro appartenenza al gruppo minoritario da tutelare;

            b) quando il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in tal senso;

            c) quando si è pronunciata favorevolmente la popolazione residente, attraverso consultazione referendaria promossa dai soggetti aventi titolo ai sensi dei rispettivi statuti comunali nel caso non si siano verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b).

        4. In caso di non ottemperanza dei termini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede agli adempimenti ivi previsti in via sostitutiva.


Art. 3.

(Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale
nella scuola).

            1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna.
        2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
        3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni, è previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli interessati.
        4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.
        5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.
        6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti disponibili.
        7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3, la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
        8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.
        9. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.


Art. 4.

(Sperimentazione scolastica e
aggiornamento del personale insegnante).

            1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalla legislazione vigente.
        2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.
        3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.


Art. 5.

(Uso della lingua soggetta a tutela
nei comuni interessati).

            1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri dei consigli comunali, circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.
        2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano anche espresse in lingua italiana.
        3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.
        4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela negli uffici della pubblica amministrazione; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.
        5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.


Art. 6.

(Interventi di sostegno alla pubblicazione di studi,
ricerche, documentazioni e di opere letterarie).

            1. I comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con piccole e medie imprese editoriali per patrocinare l'edizione di prodotti editoriali contenenti studi, ricerche e documentazioni sui temi della cultura e della lingua delle etnie sottoposte a tutela, nonché la pubblicazione di opere letterarie nella lingua tutelata, contribuendo alle spese editoriali.


Art. 7.

(Autorizzazione alla modifica dei nomi e dei cognomi dei
cittadini residenti nelle zone soggette a tutela).

            1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 2 i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.
        2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
        3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 8.

(Tutela linguistica e culturale delle minoranze a mezzo
dei programmi radiofonici e televisivi della
RAI-Radiotelevisione italiana spa).

            1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui dell'articolo 1, in base a convenzioni con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.


Art. 9.

(Attività delle regioni).

            1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.
        2. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 determina, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.
        3. Le regioni di cui al comma 2 provvedono, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
        4. Le regioni adottano provvedimenti atti a stimolare e favorire iniziative locali in materia di:
            a) tutela, recupero, conservazione e valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità locali tutelate al rispetto del territorio;

            b) sviluppo della ricerca storica e linguistica;

            c) costituzione e valorizzazione di musei locali;

            d) organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità.


Art. 10.

(Rimborso delle spese sostenute
dai comuni).

            1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12.
        2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento relativo alla procedura di determinazione e liquidazione dei contributi di cui al comma 1.


Art. 11.

(Disposizioni finali).

            1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge di competenza dello Stato sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.
        2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono già tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.
        3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della minoranza linguistica slovena della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
        4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.


Art. 12.

(Disposizioni finanziarie).

            1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 è autorizzata, a decorrere dal 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmete utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.
        2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.



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