PROGETTO DI LEGGE - N. 1867
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali
stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana,
germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il
cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il
sardo.
Art. 2.
1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme
che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni,
lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1
e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle
comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità
socio-culturale e linguistica d'origine.
Art. 3.
1. La regione disciplina con legge il procedimento per
l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito
territoriale in cui si applicano le disposizioni della
presente legge.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente
della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del
decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei
comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o
culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei
comuni interessati, espressione della medesima minoranza
linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi
comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione
e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le
condizioni minime indicate nella legge regionale.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
educative proprie della scuola materna; nelle scuole
elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
interessati.
3. I programmi e gli orari relativi alla educazione
linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
disponibilità di personale insegnante e di materiale
didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa,
interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura
da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli
organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti
territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti
i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
la nomina degli insegnanti.
7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
preferibilmente il personale in servizio.
Art. 5.
1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel
decreto del presidente della giunta regionale di cui
all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di
cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito
degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale,
artistica e tecnica.
2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al
comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4,
commi 3 e 4.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi
dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
statali, nonché ai corsi di educazione permanente.
4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni
del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie
rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e
dell'istruzione.
Art. 6.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle
lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della
sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme
vigenti.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al
Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro
sessanta giorni dalla comunicazione.
3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti
ai quali sono affidate le attività previste dalla presente
legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle
risorse disponibili.
4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università possono altresì,
nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra
iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo
svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e
formative a sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7.
1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi
elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali
della scuola possono usare la loro madre-lingua negli
interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in
lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri
dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua
della minoranza.
Art. 8.
1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale
può deliberare con disposizioni del proprio statuto di
provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso,
in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla
pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti
pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale
esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua
italiana.
Art. 9.
1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare
il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della
lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione
pubblica.
2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun
altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti
giurisdizionali.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a
provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni
interessate.
4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui
al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono,
nei limiti delle rispettive dotazioni organiche,
all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.
Art. 10.
1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai
toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.
Art. 11.
1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano
stati modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che,
se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve
indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è
presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente
il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore
generale, corredandola d'ufficio della copia integrale
dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora
ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con
proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i
membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico
decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo
provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale
nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di
grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio
di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese
e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
competenti.
Art. 12.
1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della
RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e
di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui
all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le
regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il
servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste
dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai
principi stabiliti dalla legge stessa.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni
regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui
all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle
lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni
giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la
salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico
dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli
importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo
complessivo di lire 10 mila milioni annui.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al
medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2
avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruità della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie
risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la
tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle
popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono
favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni
culturali locali già esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge
sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle
disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è
rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi
statuti.
2. La provincia autonoma di Trento applica la presente
legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro,
presenti nel proprio territorio.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio
linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia,
delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La
presente legge costituisce normativa di riferimento per la
legislazione regionale.
Art. 20.
1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata,
a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni
annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.