PROGETTO DI LEGGE - N. 1867




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali
stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana,
germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il
cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il
sardo.


Art. 2.

        1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.


Art. 3.

        1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.


Art. 4.

        1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
        2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.
        3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.
        4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
        5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
        6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.
        7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.


Art. 5.

        1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
        2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
        3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.
        4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.


Art. 6.

        1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.
        2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
        3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.
        4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.


Art. 7.

        1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.


Art. 8.

        1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.


Art. 9.

        1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.
        2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.
        3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.
        4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.


Art. 10.

        1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.


Art. 11.

        1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
        2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
        3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.


Art. 12.

        1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.


Art. 13.

        1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.


Art. 14.

        1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.


Art. 15.

        1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.
        2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.


Art. 16.

        1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.


Art. 17.

        1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

        1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.
        2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.


Art. 19.

        1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.


Art. 20.

        1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.
        2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.



Frontespizio Relazione