PROGETTO DI LEGGE - N. 886




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

            1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

        "E' vietato ad ogni amministrazione pubblica, civile o militare, ente, impresa, associazione o privato raccogliere informazioni o dati su cittadini in ragione della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o in ordine alla loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché sulla legittima attività che essi svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori indicati".


Art. 2.

            1. La raccolta di dati ed informazioni sui cittadini in violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a cinque milioni di lire.
        2. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da persona comunque appartenente al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) o al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà.


Art. 3.

            1. L'articolo 12 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12 (Sanzioni) - 1. Chiunque comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
            2. Se la comunicazione o l'uso è commessa da persone comunque appartenenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà".


Art. 4.

            1. Ogni cittadino che venga comunque a conoscenza dell'esistenza, presso qualsiasi amministrazione pubblica, civile o militare, o ente o impresa o associazione, di un fascicolo personale a suo nome, o della raccolta, in qualsiasi forma effettuata, di dati ed informazioni che lo riguardano, ha diritto di prenderne visione, ottenerne copia, pretendere correzioni, rettifiche o distruzione di quelle parti contenenti informazioni e notizie non rispondenti al vero.
        2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i fascicoli e per le raccolte di dati, notizie ed informazioni formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri opponga, con provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla richiesta di visione e di copia e da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della citata legge n. 801 del 1977, l'esigenza di tutela del segreto di Stato. Della intervenuta opposizione del segreto di Stato è data comunicazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cittadino che ha fatto richiesta di visione del fascicolo o di averne copia.
        3. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, valuta la legittimità dell'opposizione del segreto, ascoltando anche il cittadino interessato che ne abbia fatto richiesta e, ove ritenga che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni politiche.


Art. 5.

            1. L'esercizio del potere di controllo attribuito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si attua anche attraverso l'esame diretto da parte del Comitato di atti e documenti, acquisiti o formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
        2. I commi quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.



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