PROGETTO DI LEGGE - N. 886
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"E' vietato ad ogni amministrazione pubblica, civile o
militare, ente, impresa, associazione o privato raccogliere
informazioni o dati su cittadini in ragione della loro razza,
fede religiosa od opinione politica, o in ordine alla loro
adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi,
assistenziali, culturali, nonché sulla legittima attività che
essi svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente
operanti nei settori indicati".
Art. 2.
1. La raccolta di dati ed informazioni sui cittadini in
violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1^
aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, è punita con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a cinque milioni di lire.
2. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da
persona comunque appartenente al Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI) o al Servizio per le
informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed
uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Art. 3.
1. L'articolo 12 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Sanzioni) - 1. Chiunque comunica o fa
uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni
della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla
stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da due a sei anni.
2. Se la comunicazione o l'uso è commessa da persone
comunque appartenenti al Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e
la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed uffici di cui
all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è
aumentata da un terzo alla metà".
Art. 4.
1. Ogni cittadino che venga comunque a conoscenza
dell'esistenza, presso qualsiasi amministrazione pubblica,
civile o militare, o ente o impresa o associazione, di un
fascicolo personale a suo nome, o della raccolta, in qualsiasi
forma effettuata, di dati ed informazioni che lo riguardano,
ha diritto di prenderne visione, ottenerne copia, pretendere
correzioni, rettifiche o distruzione di quelle parti
contenenti informazioni e notizie non rispondenti al vero.
2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i
fascicoli e per le raccolte di dati, notizie ed informazioni
formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza dello
Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, salvo che il
Presidente del Consiglio dei ministri opponga, con
provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla
richiesta di visione e di copia e da trasmettere entro i
successivi trenta giorni al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 801 del 1977, l'esigenza
di tutela del segreto di Stato. Della intervenuta opposizione
del segreto di Stato è data comunicazione, a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al cittadino che ha
fatto richiesta di visione del fascicolo o di averne copia.
3. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, valuta la legittimità
dell'opposizione del segreto, ascoltando anche il cittadino
interessato che ne abbia fatto richiesta e, ove ritenga che
l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a
ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni
politiche.
Art. 5.
1. L'esercizio del potere di controllo attribuito al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, si attua anche attraverso l'esame
diretto da parte del Comitato di atti e documenti, acquisiti o
formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
2. I commi quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.