DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI REGIONALI
TITOLO |
ARTICOLO |
MATERIA |
Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato |
art. 61, co. 2 |
Rinvio alla legge regionale per l'approvazione dello Statuto delle regioni ordinarie |
|
art. 61, u.c. |
Rinvio alla legge regionale (deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea) per la definizione del sistema elettorale regionale |
|
art. 62, co. 1, lett. a) |
Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la stipula di intese interregionali per il miglior esercizio delle competenze |
|
art. 62, co. 1, lett. b) |
Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la conclusione di accordi tra le Regioni stesse e Stati o altri enti territoriali stranieri nelle materie di competenza |
|
art. 64, co. 1, lett. a) |
Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di tributi propri, sulla base di principi fissati con legge bicamerale |
|
art. 66, co. 3 |
Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica di confini o denominazione di quelli esistenti |
|
art. 66, u.c. |
Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuove Province o la modifica di confini o denominazione di quelle esistenti |
Titolo III Il Governo sezione II |
art. 80, co. 2 |
Rinvio alla legge regionale e statale per le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento della responsabilità |
Disposizioni transitorie |
I, co. 1 |
Rinvio alla legge regionale per l'adeguamento degli Statuti della Sicilia e Sardegna alle nuove disposizioni costituzionali, ove contengano norme più favorevoli |
|
III, co. 1 |
Rinvio alla legge regionale da approvare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale per la definizione della data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle nuove potestà legislative |