DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI REGIONALI

TITOLO

ARTICOLO

MATERIA

Titolo I

Comune, Provincia,

Regione, Stato

art. 61, co. 2

Rinvio alla legge regionale per l'approvazione dello Statuto delle regioni ordinarie

 

art. 61, u.c.

Rinvio alla legge regionale (deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea) per la definizione del sistema elettorale regionale

 

art. 62, co. 1, lett. a)

Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la stipula di intese interregionali per il miglior esercizio delle competenze

 

art. 62, co. 1, lett. b)

Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la conclusione di accordi tra le Regioni stesse e Stati o altri enti territoriali stranieri nelle materie di competenza

 

art. 64, co. 1, lett. a)

Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di tributi propri, sulla base di principi fissati con legge bicamerale

 

art. 66, co. 3

Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica di confini o denominazione di quelli esistenti

 

art. 66, u.c.

Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuove Province o la modifica di confini o denominazione di quelle esistenti

Titolo III

Il Governo

sezione II
La Pubblica Amministrazione

art. 80, co. 2

Rinvio alla legge regionale e statale per le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento della responsabilità

Disposizioni transitorie

I, co. 1

Rinvio alla legge regionale per l'adeguamento degli Statuti della Sicilia e Sardegna alle nuove disposizioni costituzionali, ove contengano norme più favorevoli

 

III, co. 1

Rinvio alla legge regionale da approvare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale per la definizione della data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle nuove potestà legislative