Doc. XXII, n. 62




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali nella penisola balcanica, con particolare riguardo alle missioni effettuate nel Kosovo e nella Repubblica albanese.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) per la partecipazione italiana alle missioni internazionali in Albania e nel Kosovo:
1) l'impegno qualitativo e quantitativo delle Forze militari tenuto conto dei materiali impiegati e di quelli lasciati sul territorio alla conclusione della missione, e tenuto conto altresì dei costi complessivi della partecipazione italiana e di quelli concernenti i materiali da reintegrare nei magazzini;
2) se sia stata adeguata la logistica di supporto per gli uomini e per i mezzi;
3) se le condizioni di benessere del personale militare siano state adeguate all'esigenza di compensare il gravoso e pericoloso impiego operativo durante i periodi di missione nei territori interessati dalle operazioni;
b) per la missione «Arcobaleno», in quali termini e da quali organi istituzionali sia stata assicurata la vigilanza, dal territorio italiano a quello di destinazione finale degli aiuti, sulle assegnazioni e sulle distribuzioni delle diverse categorie di materiali.

2. La Commissione ha, altresì, il compito di accertare:
a) se siano emersi, ed in caso positivo quali ne siano le cause e le modalità, collegamenti e collusioni tra organizzazioni criminali operanti in Italia o nei Paesi interessati dalle missioni internazionali di pace ed istituzioni ovvero organismi statali o locali dei Paesi destinatari;
b) se i fenomeni di diffusa corruzione e collusione tra organi istituzionali e criminalità fossero conosciuti da autorità italiane, e quali iniziative eventualmente siano state avviate, con particolare riferimento ad azioni diplomatiche dirette a richiamare un doveroso collegamento tra la prosecuzione delle politiche di aiuto ed un effettivo concorso dei governi destinatari degli aiuti medesimi ai fini del contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti conosciuti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.


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