1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare le cause della morte del militare Emanuele Scieri;
b) accertare le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti, nel caso del militare Emanuele Scieri, al controllo interno della caserma;
c) avviare un'indagine approfondita sulla situazione delle caserme italiane, sulla condizione militare e sul fenomeno del cosiddetto «nonnismo»;
d) proporre misure per eliminare il fenomeno del cosiddetto «nonnismo».
1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.
1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore.
1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XIII legislatura.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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