Doc. XXII, n. 54




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e composizione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta nella zona Cavalese, in Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un Prowler del Corpo dei Marines statunitensi e nella quale perirono venti persone.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Art. 2.
(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) la dinamica dei fatti;
b) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;
c) se le autorità di governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;
d) lo status delle basi militari straniere sul nostro territorio e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale;
e) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei Marines responsabili non sia mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il Trattato di Londra sullo status dei militari alleati in Italia del 1951, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955, n. 1355, sia applicabile o meno ai reati di strage.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Missioni all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


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