1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause del grave incidente che il 3 febbraio 1998 ha provocato a Cavalese la morte di venti persone in seguito all'aggancio e alla rottura di un cavo della funivia del Cermis prodotti da un aereo in volo di addestramento;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
Frontespizio |
Relazione |