Doc. XXII, n. 50




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis).

1. È istituita per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis con il compito di:
a) accertare la dinamica dell'incidente;
b) verificare le responsabilità della catena di comando statunitense ed eventualmente italiana nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza;
c) accertare se il Governo italiano o comunque le autorità militari italiane fossero a conoscenza delle abituali rotte di addestramento degli aerei alleati, ed in particolare se sapessero che frequentemente tali voli sono effettuati in violazione delle norme relative agli standard minimi di sicurezza e quindi con elevato rischio per l'incolumità delle popolazioni residenti nella zona di esercitazioni;
d) valutare se la localizzazione delle basi militari della NATO e statunitensi sul territorio nazionale sia compatibile con l'esigenza di garantire l'incolumità delle popolazioni civili e la salvaguardia dell'ambiente;
e) riferire con periodicità semestrale alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta e, comunque, alla fine dell'attività suggerendo al Parlamento ed al Governo eventuali modifiche alle norme che regolano la presenza militare straniera in Italia ed agli accordi fra Italia e Paesi stranieri per quanto attiene agli aspetti operativi del funzionamento delle basi militari presenti nel territorio italiano.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e della difesa.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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