1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio con il compito di:
a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di adozione della presente deliberazione sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL;
b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dall'Associazione «Valle Bormida pulita» e dagli enti locali compresi nelle aree «ad alto rischio di crisi ambientale» ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri 27 novembre 1987;
c) accertare che il progetto denominato RESOL non provochi l'emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e che sia in grado di utilizzare le migliori risorse tecnologiche attuali;
d) accertare le condizioni di salute degli abitanti tramite verifiche effettuate a cura delle autorità sanitarie locali;
e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;
f) accertare eventuali responsabilità nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da parte di rappresentanti dei passati Governi in merito alle smentite circa la presenza di composti tossico-nocivi.
1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il suo presidente con votazione a scrutinio segreto.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
1. La Commissione può dotarsi di un regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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