1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sul condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. Ai fini della presente proposta di inchiesta parlamentare, per condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione si intende l'individuazione di organi, collegi e commissioni, comunque istituiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate o con esse collegate, gli enti pubblici economici, le associazioni e, in genere, i soggetti di diritto privato destinatari dalle medesime di erogazioni o contributi, nell'ambito dei quali operino o abbiano operato, negli ultimi dieci anni, persone investite di compiti di amministrazione o di controllo o con profilo dirigenziale la cui nomina risulti riservata ad organizzazioni sindacali o sia comunque condizionata al parere delle stesse.
2. Per attività di condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione si intende, altresì, il distacco di rappresentanti sindacali in servizio presso gli enti indicati al comma 1, nonché l'attribuzione di risorse economiche in qualsiasi forma erogate, da parte degli stessi enti, alle organizzazioni sindacali o ad enti comunque costituiti, controllati o riconducibili alle medesime.
1. La Commissione ha il compito di analizzare le modalità del condizionamento della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali e, specificatamente, di:
a) individuare gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1;
b) indicare il numero e le persone investite dei compiti di cui al citato articolo 2;
c) descrivere le cariche o qualifiche rivestite dalle persone di cui all'articolo 2, comma 1, ed acclararne le modalità di nomina o di designazione;
d) descrivere le funzioni espletate e i compiti rivestiti da ciascuno;
e) quantificare il costo e l'incidenza economica del medesimo conseguente all'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera d);
f) accertare le responsabilità eventualmente rilevate sul piano amministrativo e contabile nonché le condotte eventualmente rilevanti sotto il profilo penale correlate all'esercizio delle funzioni o dei compiti da parte dei soggetti indicati alla lettera b).
2. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
a) classificare gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2;
b) individuare il numero dei dipendenti degli enti di cui alla lettera a) in distacco sindacale, la durata del medesimo ed il profilo professionale rivestito dagli interessati;
c) accertare, altresì, gli eventuali avanzamenti di carriera o di livello di cui risultino beneficiari i soggetti indicati alla lettera b) e le modalità di conseguimento;
d) accertare l'entità delle risorse economiche erogate alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
e) determinare il costo e l'incidenza economica conseguenti al distacco sindacale per gli enti indicati all'articolo 2, comma 2.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Limitatamente all'attività dell'inchiesta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
3. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di procedimenti in corso di fronte all'autorità giudiziaria, la Commissione può, inoltre, chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno da essa stessa approvato prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Il membro della Commissione che ritenga di essere coinvolto nell'oggetto dell'inchiesta direttamente, ovvero, per rapporti di parentela o per motivi di ufficio o in qualità di soggetto interessato ai fatti sui quali indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.
2. Il componente della Commissione di cui sia accertata l'incompatibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sostituito secondo le modalità previste dall'articolo 1.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro ventiquattro mesi dal suo insediamento. Entro i successivi centoventi giorni presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di eventuali procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente.
2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
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