1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo.
2. La Commissione opera per la durata di sei mesi.
3. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
4. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vicepresidente e due segretari.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:
a) verificare lo stato di attuazione e di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo;
b) verificare la coerenza con tali disposizioni dei comportamenti e degli atti amministrativi degli enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni;
c) accertare le eventuali inadempienze nel settore e individuarne le cause;
d) riferire sullo stato dei lavori al termine dell'inchiesta e ogni volta che la situazione lo richieda;
e) proporre soluzioni legislative ed amministrative.
1. Per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
3. Ai soggetti eventualmente obbligati al segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.
1. La Commissione può 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La Commissione stabilisce le norme di riservatezza o di segretezza secondo le quali trattare determinati documenti od atti in relazione alle esigenze determinate dallo svolgimento di inchieste o indagini da parte di altri soggetti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari.
3. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi irrigui e di bonifica, ai consorzi di enti locali, alle autorità di bacino e a tutti i soggetti istituzionali previsti dalle norme vigenti in materia.
(Organizzazione interna).
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
(Obbligo del segreto).
2. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale salvo che il fatto costituisca un più grave delitto.
3. Chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punito ai sensi delle leggi vigenti.
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