Doc. XXII, n. 30




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 2.
(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di:
a) accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione e nel funzionamento dell'AIMA;
b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:
a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;
b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle
operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professio
nale degli assuntori; le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualità di eventuali rapporti con le società di assuntoria;
c) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo: con quali partner privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali partner;
d) quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e successivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;
e) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonché sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;
f) quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e gli altri assuntori;
g) il ruolo svolto dall'AIMA nella gestione delle quote-latte;

h) quali responsabilità specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui al presente comma.

Art. 3.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.
(Funzionamento).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.
3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative e giudiziarie. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
(Relazione finale).

1. La Commissione, salvo quanto disposto al comma 2, conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.
2. Entro tre mesi dalla data della sua costituzione, la Commissione conclude i suoi lavori in relazione agli accertamenti di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2, presentando al riguardo una relazione alla Camera dei deputati.


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