1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e di direzione manageriale che hanno contribuito al grave dissesto finanziario e produttivo dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società da esso controllate, nonché sulle modalità della sua liquidazione.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia rispettato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa, e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:
a) il ruolo e le responsabilità dei Governi, dei Ministri e dei sottosegretari responsabili, che si sono succeduti dal momento dell'istituzione dell'EFIM, in particolare negli ultimi dieci anni, in merito agli indirizzi ed alle scelte, o alla carenza di indirizzi e di scelte, attinenti all'attività dell'Ente e delle società da esso controllate, che hanno determinato la loro crisi economico-finanziaria;
b) il ruolo e le responsabilità dei dirigenti dell'EFIM;
c) il ruolo e le responsabilità delle direzioni aziendali delle società del gruppo EFIM, con particolare riguardo alle direzioni aziendali delle società più importanti;
d) i motivi delle scelte ed eventuali responsabilità, anche ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità penali;
e) le modalità con le quali è stata attuata la liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate.
1. La Commissione può richiedere al commissario liquidatore e ai dirigenti delle singole società del gruppo EFIM gli atti ed i documenti che ritiene utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
2. Entro i successivi sessanta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati la relazione finale, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.
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