1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di conoscere il reale ammontare del contenzioso tra l'ex «Agensud» e le imprese appaltatrici di opere pubbliche, le cause che lo hanno generato e le relative responsabilità. La Commissione deve prendere in esame gli arbitrati in atto per verificare il comportamento delle singole Amministrazioni. La Commissione, inoltre, deve esaminare dettagliatamente:
a) le opere disciplinate dall'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96;
b) le opere trasferite, con la specifica degli ulteriori costi previsti per completarle, nonché i costi per la risoluzione delle controversie;
c) le opere per le quali è stata prevista la revoca o la risoluzione del contratto, le motivazioni e gli eventuali oneri finanziari;
d) le risorse economiche disponibili, impegnate ed erogate, con l'indicazione del relativo titolo;
e) i pareri della commissione consultiva;
f) le opere trasferite in relazione all'attività attribuita al commissario ad acta con l'articolo 9-bis, comma 6, del decreto legislativo n.96 del 1993, come introdotto dall'articolo 7, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104;
g) le opere già completate e trasferite;
h) le opere già completate e non trasferite;
i) le controversie di cui al comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n.96 del 1993 con l'indicazione del relativo onere economico;
l) le controversie di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n.96 del 1993 (di competenza del commissario ad acta), con l'indicazione del relativo onere economico.
1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.
1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge il presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza fra i suoi componenti.
2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre indagini o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.
3. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.801.
1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1997 presentando al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte da elaborare.
2. La Commissione dovrà altresì riferire al Presidente della Camera dei deputati entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.
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