Doc. XXII, n. 25




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, al fine di individuare:
a) gli eventi diritto all'erogazione dei fondi pensione previsti dall'articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, e ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885;
b) gli aventi diritto alla reversibilità;
c) il diritto dei soggetti di cui al presente articolo alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative.

2. La Commissione deve altresì individuare i soggetti che percepiscono la pensione ai sensi della Convenzione di cui al comma 1, pur non essendo titolari del relativo diritto ovvero, anche essendolo, si siano resi responsabili di atrocità, omicidi di cittadini italiani o stranieri, crimini contro l'umanità, genocidio, e predisporre le procedure adeguate per la loro esclusione dall'erogazione dei benefìci.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione al di fuori dei componenti della stessa.

Art. 3.

1. Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.
2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta, il regolamento interno in cui sono comprese le norme per lo svolgimento delle audizioni e delle testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento, che devono essere votate a maggioranza assoluta.
3. La Commissione fissa, altresì, i metodi per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici oggetto dell'inchiesta.

Art. 4.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. Il presidente della Commissione può comunque decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.
2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 4, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste ed indagini in corso.
3. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie o che concorre a compiere atti d'inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragione del suo ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui è stata esclusa la pubblicità, ovvero di cui la Commissione medesima ha vietato la diffusione.
4. Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto della sua attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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