1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare lo stato di attuazione dell'intero progetto «alta velocità ferroviaria»;
b) svolgere e avviare indagini atte a verificare l'entità dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti dalle Ferrovie dello Stato Spa, da Metropolis Spa, dalla TAV e dalle società ad esse collegate, la loro effettiva destinazione, insieme ad altre risorse a qualunque titolo acquisite, per l'attuazione del progetto «alta velocità»;
c) accertare l'attività svolta ed i risultati, quantitativi e qualitativi, ottenuti dai soggetti di cui alla lettera b), nell'adempimento dei proprio doveri;
d) svolgere e avviare indagini sul rispetto delle normative vigenti, sulle conferenze di servizi, sui rapporti tra la TAV e le Ferrovie dello Stato Spa e le società ad esse collegate, sui piani finanziari della TAV, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi urbani, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;
e) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato in materia di trasporto pubblico;
f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque ogni sei mesi.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare esistente.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per quanto concerne il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorit|f2 giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province, agli enti locali o loro consorzi, alle aziende pubbliche o private che svolgono un servizio pubblico di trasporto, atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. La Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e di sei esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali e dei trasporti e della navigazione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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