Doc. XXII, n. 12




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e competenze della Commissione).

1 È istituita, per la durata della XIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'esatta attuazione della normativa vigente in tema di commercio internazionale di armi e di armamenti di qualunque tipo, con particolare riferimento al commercio via mare;
b) accertare, preliminarmente, le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, e verificare se tale collisione non sia stata provocata da soggetti impegnati in un traffico illecito di armi nel porto di Livorno;
c) accertare, preliminarmente, se l'uccisione dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non sia da porre come conseguenza dell'inchiesta giornalistica condotta dai due giornalisti su traffici di armi con navi frequentanti il porto di Livorno e, in particolare, coinvolte nelle operazioni clandestine del 10 aprile 1991;
d) accertare, preliminarmente, se l'affondamento del motopeschereccio Francesco Padre non sia stato determinato da un attacco militare da parte di natanti stranieri o NATO;
e) accertare la congruità della normativa vigente sul commercio internazionale di armi e la correttezza nei comportamenti delle autorità pubbliche, con riferimento più specifico ai fatti di cui alle lettere b), c) e d), nell'adempimento dei loro poteri e dei loro doveri di vigilanza e di controllo;
f) riferire alla Camera dei deputati sulle conclusioni dell'inchiesta, preliminarmente per la parte di essa che attiene al disastro del Moby Prince, all'uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, all'affondamento del Francesco Padre e all'assassinio del suo equipaggio, con una apposita relazione.
2. La Commissione riferirà, comunque, annualmente alla Camera dei deputati sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo riterrà opportuno. La Commissione formulerà inoltre proposte in merito agli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato nella repressione dei traffici illeciti di armi e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente nella Camera dei deputati.
2. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione, tra i deputati.
3. La Commissione elegge al proprio interno un vice presidente e un segretario.

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti e di esperti di sua scelta.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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