Doc. XXII, n. 9




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul gruppo Società italiana resine. La Commissione dovrà, in particolare, accertare:
a) l'evoluzione storica del fenomeno e il ruolo degli istituti maggiormente esposti;
b) gli effetti del fenomeno sull'assetto complessivo delle relazioni tra sistema creditizio e sistema delle imprese, dal punto di vista della rispettiva efficienza;
c) l'adeguatezza della normativa esistente a costituire un quadro generale di garanzia per il dispiegarsi di rapporti corretti tra i due sistemi;
d) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici;
e) le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.

Art. 2.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati, oltre il Presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. La Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta segreta.
2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti è vietata la divulgazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
4. La violazione del segreto è punita ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 8.

1. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione si provvede a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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