Doc. XXII, n. 8




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;
b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree «ad elevato rischio di crisi ambientale» ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti da enti di ricerca, da ricercatori e da organismi associativi che abbiano compiuto indagini di merito;
c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;
d) accertare la situazione dell'ambiente e le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità pubbliche e in particolare di quelle sanitarie locali;
e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;
f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, e in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vice presidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi alle indagini svolte da altre autorità amministrative; può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 6.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, prorogabili per ulteriori tre mesi, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 8.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro quindici giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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