Doc. XXII, n. 2




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione femminile in Italia.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del Presidente della Commissione, scelto tra parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

Art. 3.

1. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:
a) l'occupazione femminile in rapporto alla occupazione in generale; i dati statistici e l'interpretazione di tali dati sulla disoccupazione per fasce d'età, di cultura e geografiche;
b) gli effetti della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la tipologia del lavoro extradomestico;
d) la condizione della donna casalinga;
e) l'incidenza delle nuove tecnologie sulle prospettive del lavoro femminile e la situazione attuale dell'occupazione femminile in settori non tradizionali;
f) la condizione di lavoro delle donne casalinghe;
g) la condizione delle ragazze-madri;
h) le condizioni di tutela morale, economica e sociale della maternità;
i) la condizione della donna divorziata o separata;
l) la condizione della donna emigrata, anche in rapporto alla emigrazione di ritorno;
m) l'attuazione della cooperazione femminile;
n) l'incidenza di malattie specifiche della donna con particolare riferimento a quelle oncologiche; il grado di sviluppo della ricerca scientifica, l'attuazione della prevenzione;
o) la presenza, l'attività, la selezione e la retribuzione delle donne nello sport;
p) la condizione dei consultori e dei servizi sociali in genere;
q) la condizione della donna nell'industria, nell'artigianato, nell'agricoltura;
r) la condizione delle detenute;
s) la condizione della donna nel Mezzogiorno;
t) la potenzialità dell'associazionismo femminile;
u) la condizione delle donne tossico-dipendenti;
v) la fattibilità di progetti pilota per nuove forme di organizzazione del tempo di lavoro;
w) l'applicazione dei contratti di lavoro a tempo parziale;
x) la tipologia attuale della occupazione femminile e dei profili di carriera;
y) i problemi connessi al rientro del lavoro dopo un periodo di maternità;
z) il numero e la qualità dei progetti differenziati eventualmente finanziati con l'intervento del Fondo sociale europeo,
della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Centro di sviluppo industriale;
aa) l'esistenza di eventuali discriminazioni in materia di assunzioni di donne coniugate o incinte, in contrasto con la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976;
bb) le violenze morali e fisiche subìte dalle donne;
cc) l'uso del congedo parentale;
dd) la condizione delle anziane;
ee) il censimento e la condizione delle lavoratrici madri;
ff) la condizione delle donne immigrate.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale dell'ausilio del Ministero degli affari esteri, nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

Art. 6.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne può chiedere l'esibizione.

Art. 7.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è pendente un procedimento penale, la Commis-

sione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie e copie di atti o documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie.

Art. 8.

1. La Commissione di inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera dei deputati e con voto limitato ed a maggioranza relativa elegge fra i componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Art. 9.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.
2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le norme dell'articolo 1.

Art. 10.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Per l'elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi, che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

Art. 11.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

Art. 12.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

Art. 13.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento.
2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.
3. Se nella conclusione dell'inchiesta se non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.


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