Doc. XVIII, n. 1





La IX Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(95)545 relative ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni e la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(96)121 relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, onde garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei princìpi di fornitura di una rete aperta (ONP);
acquisiti i pareri espressi sui primi due atti dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie il 23 luglio 1996;
esprime le seguenti considerazioni:
le telecomunicazioni e i servizi ad esse correlati sono una delle aree di competizione più significative del nuovo mercato economico e tecnologico globale.

La consapevolezza di questo assunto, la rapidità delle trasformazioni in atto, le straordinarie opportunità occupazionali hanno persuaso l'Unione europea a dar vita ad una nuova fase della normazione comunitaria che superasse le direttive 90/387/CEE e 90/388/CEE e le direttive di modifica successive.
A seguito della risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 è stata fissata al 1o gennaio 1998 la scadenza per l'allargamento dell'ambito di liberalizzazione alla installazione e all'esercizio delle infrastrutture di comunicazione.
La direttiva 96/19/CE fa propria tale scadenza, definisce i princìpi fondamentali del processo di liberalizzazione fra i quali vanno ricordati la generalizzazione della concorrenza nel settore, la garanzia dell'accesso effettivo al mercato per i nuovi soggetti, il mantenimento e l'aggiornamento della nazione di servizio universale; individua alcuni obiettivi strumentali e propedeutici fra i quali la creazione di una normativa specifica per l'interconnessione di reti e servizi e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali.
Le proposte di direttiva di armonizzazione COM(95)545 e COM(95)121 sono finalizzate alla creazione di una disciplina comune in materia di accesso delle imprese al mercato dei servizi di telecomunicazione con riferimento al regime delle autorizzazioni, al servizio universale, alla interoperabilità tra sistemi.
Allo stato attuale, il processo di adeguamento dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari si è svolto con lentezza e, comunque, in modo incompleto.
Il 19 luglio 1996 e il 31 luglio 1996 il Governo ha trasmesso al Presidente del Senato rispettivamente il disegno di legge n. 1021 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo» e il disegno di legge n. 1138 «Disciplina del sistema delle comunicazioni».
Successivamente in data 28 agosto 1996, il decreto-legge n. 444 recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva» ha fissato all'articolo 2 in 90 giorni il termine per adottare i regolamenti per l'attuazione delle direttive 95/51/CE, 95/62/CE e 96/19/CE.
La IX Commissione ritiene che il dibattito sui disegni di legge nn. 1021 e 1138 e sulla conversione del decreto-legge n. 444 del 28 agosto 1996 rappresenti una occasione decisiva per la modernizzazione del nostro sistema di telecomunicazioni e per l'adeguamento integrale della legislazione nazionale ai princìpi e agli obiettivi europei espressi nei tre atti oggetto di parere e nelle direttive precedenti tuttora non recepite o recepite parzialmente.
Tale adeguamento dovrà produrre un quadro normativo certo e durevole, capace però di adattarsi flessibilmente alle nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni.

La IX Commissione, concordando con il parere espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie, delibera di esprimere parere favorevole sulla direttiva 96/19/CE invitando il Governo, ai fini di una tempestiva attuazione della normativa comunitaria a:
eliminare le disposizioni che concedono diritti esclusivi per svolgere servizi di telecomunicazioni, inclusi l'installazione e la fornitura di reti;
abolire i diritti speciali se non conformi a criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, limitando a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire servizi di telecomunicazione o ad installare le relative reti;
abolire le restrizioni relative a prestazioni di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale;
prevedere che le autorizzazioni, anche individuali, abilitino le imprese a svolgere qualsiasi servizio, discostandosi da tale impostazione solo per comprovate ragioni di interesse pubblico;
assumere l'impegno che la scadenza del 1o gennaio 1998 rappresenti il termine effettivo per l'adeguamento normativo e dunque la data di avvio della competizione in un contesto già liberalizzato;
adottare, in conseguenza di ciò, un calendario di impegni normativi che non confligga, de facto, con tale obiettivo, che permetta ai nuovi soggetti di conoscere tempestivamente le condizioni di ingresso nel mercato e che disciplini il comportamento dei soggetti preesistenti;
sollecitare la pronta definizione, da parte dei soggetti interessati, delle condizioni di interconnessione con la rete pubblica, con prezzi e tariffe orientate ai costi, criteri non discriminatori proporzionali e trasparenti, procedure che prevedano regole di contrattazioni tra le parti e regole di composizioni delle controversie;
superare, sia sul piano normativo che su quello regolamentare di attuazione, il regime concessorio definendo con criteri obiettivi, proporzionali, non discriminatori, trasparenti, le prestazioni di servizi di telefonia vocale e di telecomunicazioni diversi dalla telefonia, nonché l'installazione e la fornitura di reti, che possano essere subordinate ad un'autorizzazione generale, ad una licenza individuale, ad una dichiarazione;
definire una nozione di servizio universale che parta da condizioni non discriminatorie verso nuovi soggetti e che sappia accogliere gradualmente le opportunità di espansione del mercato delle telecomunicazioni, con progressivi adattamenti degli oneri relativi di finanziamento;
istituire una Autorità indipendente di regolazione del settore, demandata alla esecuzione delle disposizioni legislative, fra le quali in particolare il rilascio e la concessione delle autorizzazioni e la sorveglianza sulle medesime, la definizione delle condizioni di accesso e di interconnessione alla rete pubblica, tutti i compiti di ispezione e controllo finalizzati alla supervisione e al miglioramento degli standard tecnici, alla tutela degli utenti, al rispetto dei princìpi comunitari;
evitare che tale Autorità soffra inutili sovrapposizioni con i ruoli di vigilanza sulla concorrenza del settore e sulla tutela dei consumatori, compiti già affidati alla Autorità garante della concorrenza e del mercato;
abolire i diritti esclusivi per la predisposizione di servizi inerenti gli elenchi telefonici compresi i servizi di pubblicazione e ricerca degli elenchi.

La IX Commissione, esprime quindi parere favorevole sulla proposta di direttiva COM(95)545 invitando il Governo nelle sedi competenti a confermare l'impegno di sostenere gli indirizzi del Parlamento italiano, e in particolare le indicazioni espresse dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie sugli emendamenti contenuti nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo;
invita il Governo a impegnarsi sulle valutazioni fin qui espresse e ad agire in conseguenza, e in particolare a:
individuare i servizi di telecomunicazione per i quali sia necessaria un'autorizzazione generale, con condizioni obiettive, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;
individuare i servizi per i quali possono essere previste licenze individuali, predeterminando le condizioni e i casi in un contesto normativo certo;
definire criteri certi, obiettivi, proporzionali, non discriminatori e trasparenti per la determinazione dei diritti richiesti alle imprese soggette all'autorizzazione;
prevedere per l'Autorità poteri adeguati all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ponendo attenzione alle distinzioni di ruolo con l'Antitrust già richiamate con riferimento alla direttiva 96/19/CE.

La IX Commissione esprime infine una valutazione favorevole sulla proposta modificata di direttiva COM(96)121 e invita il Governo a:
accogliere le modifiche approvate dal Parlamento europeo; definire, nel rispetto delle disposizioni del Trattato CE, i criteri per individuare gli organismi che detengono notevole «forza di mercato»;
avviare il regime di separazione contabile tra attività di interconnessione e altre attività esercitate dai soggetti sopra definiti;
precisare la nozione di servizio universale rispettando la gradualità già richiamata nel parere e predisponendo un analogo graduale meccanismo, trasparente e non discriminatorio, di finanziamento degli oneri del servizio.


PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE
COMUNITARIE SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)545
(espresso il 23 luglio 1996).

La Commissione speciale per le politiche comunitarie,
esaminata la proposta di direttiva COM(95)545 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
vista la risoluzione legislativa PE 216.296/def. del Parlamento europeo del 22 maggio 1996;
preso atto che, in base agli articoli 59, 85, 86 e 90 del Trattato CE occorre assicurare la piena concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, così come sancito dalla direttiva della Commissione 90/388/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE;
ritenuto che i vantaggi, anche di carattere sociale, conseguenti all'instaurazione di un mercato concorrenziale delle telecomunicazioni possano essere pienamente conseguiti soltanto se accompagnati da un effettivo allargamento su scala comunitaria di tale mercato;
osservato che la realizzazione di un mercato comune delle telecomunicazioni potrà essere attuata se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7(A) e 100(A) del Trattato CE, verrà attuata una sempre più progressiva armonizzazione delle condizioni che disciplinano, nei singoli Stati membri, l'accesso e l'esercizio dell'attività di telecomunicazione;
rilevato che l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione all'esercizio di attività di telecomunicazione costituisca la condizione primaria ed irrinunciabile per conseguire il risultato summenzionato;
considerato che il sistema formato dalla direttiva 90/388/CEE, così come modificata da tutte le direttive sopramenzionate e da ultimo dalla direttiva 96/19/CE, sancisce in linea generale il diritto di ciascuna impresa di prestare servizi di telecomunicazione, anche attraverso infrastrutture messe a disposizione di terzi e la condivisione di reti, infrastrutture e siti, e di installare e fornire reti di telecomunicazioni;
ritenuto che i diritti conferiti alle imprese dall'ordinamento comunitario non possono essere circoscritti o condizionati se non per le ragioni di interesse generale e di natura non economica che lo stesso ordinamento comunitario riconosce o in ottemperanza ai princìpi invalicabili della Costituzione italiana;
osservato che, al di fuori delle ipotesi summenzionate, l'attività di impresa conforme alla normale dinamica del mercato deve ritenersi lecita e pertanto non può essere impedita o limitata se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento comunitario;
considerato che le limitazioni alle attività economiche ammesse dall'ordinamento comunitario possono essere attuate soltanto in base a criteri obiettivi e non discriminatori, e definiti preventivamente alla loro applicazione e che, in particolare, quando l'esercizio di una determinata attività debba essere limitato ad un numero determinato di imprese queste devono essere individuate conformandosi a criteri di rigorosa obiettività e non discriminazione;
rilevato che il principio di proporzionalità impone agli Stati membri, nei casi in cui sia necessario imporre limitazioni alle attività economiche per ragioni ammesse dall'ordinamento comunitario, di circoscrivere tali limitazioni alla misura strettamente indispensabile al conseguimento delle finalità perseguite;
considerato peraltro che lo stesso ordinamento comunitario riconosce e tutela l'aspettativa al rispetto dei diritti quesiti;
ritenuto che taluni degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, tendenti a codificare preventivamente la regolamentazione asimmetrica delle condizioni di esercizio dell'attività di telecomunicazioni, non siano congruenti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario e con il regime di concorrenza discendente dal Trattato CE e sancito dalla direttiva della Commissione 90/388/CEE così come modificata, da ultimo, anche dalla direttiva 96/19/CE;
osservato che sia da condividere l'osservazione del Parlamento europeo secondo la quale la definizione di «significativo potere di mercato», in rapporto anche all'accesso agli strumenti finanziari ed all'esperienza in materia di offerta di prodotti e servizi sui relativi mercati siano concetti del tutto estranei al diritto comunitario, e che pertanto sia da accogliere la modifica proposta su questo punto dal Parlamento europeo;
ritenuto che siano del pari condivisibili gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo che hanno la finalità di allargare le possibilità di accesso al mercato di nuovi operatori non appena ne emergano i presupposti, così come sono condivisibili gli emendamenti tendenti ad apportare maggiore chiarezza ed incisività alle disposizioni relative ai servizi di telecomunicazione su scala comunitaria e all'introduzione del cosiddetto sportello unico;
rilevato che siano inoltre del tutto condivisibili gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e tendenti a dare la più ampia trasparenza e pubblicità, su scala comunitaria, ai regimi nazionali di autorizzazione ed ai lavori degli organi consultivi previsti dalla proposta di direttiva;
osservato che sono invece premature, in mancanza di un preventivo approfondimento circa l'instaurazione di un'autorità comunitaria di settore, le considerazioni del Parlamento europeo in merito ai requisiti soggettivi e funzionali imposti alle autorità nazionali, atteso che già i princìpi comunitari esistenti impongono la separazione assoluta tra l'attività di impresa e la funzione di regolamentazione;
ritenuto che, in attesa dell'adozione di una regolamentazione specifica da parte della Comunità, sembra opportuno lasciare agli Stati membri la decisione se disciplinare le telecomunicazioni «multi-point» secondo princìpi analoghi a quelli formulati dalla proposta della direttiva, atteso che questa opera comunque nel senso di agevolare e garantire il pluralismo delle imprese;

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:
formuli la Commissione di merito indirizzi volti a che:
a) vengano accolti nel testo finale della direttiva gli emendamenti nn. 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 proposti dal Parlamento europeo al testo della proposta di direttiva;
b) non vengano recepiti gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 36, 39, 14, 15, 17, 18, 25, 33, 34 e 35 proposti dal Parlamento europeo al testo della proposta di direttiva.


PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE
COMUNITARIE SULLA DIRETTIVA 96/19/CE
(espresso il 23 luglio 1996).

La Commissione speciale per le politiche comunitarie,
esaminata la direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/ 388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;
rilevato che l'articolo 90, primo comma, del Trattato CE, in congiunzione con gli articoli 59, 85 e 86, proibisce agli Stati membri di concedere o mantenere diritti speciali od esclusivi la cui titolarità od esercizio ostacoli o condizioni la libertà di prestazione di servizi o la concorrenza, segnatamente nel settore delle telecomunicazioni;
osservato che il terzo comma dell'articolo 90 del Trattato CE affida alla Commissione europea il compito di assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, primo comma, indirizzando se del caso opportune direttive o decisioni;
preso atto che la direttiva della Commissione n. 96/19/CE del 13 marzo 1996 si fonda sull'articolo 90, terzo comma, del trattato CE ed ha dunque lo scopo di precisare gli obblighi che incombono agli Stati membri per effetto dell'articolo 90, primo comma, del Trattato;
rilevato che la direttiva 96/19/CE si propone di realizzare la piena apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni modificando le disposizioni della direttiva della Commissione 90/388/CEE, così come a sua volta modificata dalla direttiva 94/46/CE della Commissione relativa alle comunicazioni via satellite, dalla direttiva 95/51/CE relativa alla liberalizzazione per le telecomunicazioni delle reti televisive via cavo e, da ultimo, dalla direttiva 96/2/CE di liberalizzazione delle comunicazioni mobili e personali, e che a tal fine essa prevede fra l'altro che:
- vengano aboliti entro il 1o luglio 1996 tutti i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e di installazione delle reti di telecomunicazioni, nonché dei diritti speciali che limitano alle imprese discrezionalmente designate, ancorché fra loro concorrenti, l'accesso all'attività di fornitura di servizi di telecomunicazioni o di installazione delle reti;
- per i soli servizi di telefonia vocale e per l'installazione o la messa a disposizione di reti pubbliche fisse per telecomunicazioni il termine è riportato al 1o luglio 1998, ferma restando in ogni caso la liberalizzazione per uso di telecomunicazioni delle reti televisive via cavo già attuata con la direttiva 95/51/CE e la liberalizzazione dell'installazione, l'impiego, la condivisione e l'interconnessione delle reti di telecomunicazioni mobili e personali già attuata con la direttiva 96/2/CE;
- l'esercizio delle attività nel settore delle telecomunicazioni possa di regola essere subordinato solamente ad un'autorizzazione generale o ad una procedura di dichiarazione;
- per i soli servizi di telefonia vocale, e per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o di reti basate sull'impiego di radiofrequenze gli Stati membri possono mantenere in vigore un sistema di licenze individuali, che devono essere concesse in base a criteri e procedure compatibili con il diritto comunitario;
- il numero delle licenze individuali da rilasciare potrà essere limitato solo in relazione ad insufficiente disponibilità di frequenze;
- le condizioni e le procedure per la concessione delle licenze dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 1o gennaio 1997, allo scopo di verificare la natura non discriminatoria, proporzionale e trasparente, e dovranno essere pubblicate entro il 10 luglio 1997;
- gli organismi nazionali di telecomunicazioni, attuali titolari della rete pubblica commutata ed esercenti il servizio di telefonia vocale, devono assicurare l'interconnessione con la propria rete ed il proprio servizio, a condizioni non discriminatorie, a tutte le altre imprese autorizzate ad operare nel settore delle telecomunicazioni;
- gli Stati membri possono mantenere o istituire un regime nazionale di ripartizione del costo netto di prestazione del servizio universale solamente a condizione che questo riguardi le sole imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni e che l'onere spettante sia ripartito fra di esse in base a criteri oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità nonché degli altri princìpi dell'ordinamento comunitario;
preso atto che, in virtù della natura stessa del potere in base al quale sono state adottate, la direttiva 96/19/CE ha, al pari della direttiva 90/388/CEE e delle altre direttive della Commissione modificatrici di quest'ultima, natura dichiarativa degli obblighi incombenti agli Stati membri in forza del Trattato e dei diritti dei singoli che da questo scaturiscono e che pertanto, in caso di incertezza le loro disposizioni vanno intese alla luce della libertà di prestazione di servizi garantita dall'articolo 59 del Trattato CE e del principio istituzionale del mercato sancito dagli articoli 2, 3(g) e 3A del Trattato CE;
rilevato che il sistema formato dalla direttiva 90/388/CEE, così come modificata da tutte le direttive sopramenzionate e da ultimo dalla direttiva 96/19/CE, sancisce in linea generale il diritto di ciascuna impresa di prestare servizi di telecomunicazioni, anche attraverso infrastrutture messe a disposizione di terzi e la condivisione di reti, infrastrutture e siti, e di installare e fornire reti di telecomunicazioni;
considerato che i diritti conferiti alle imprese dall'ordinamento comunitario non possono essere circoscritti o condizionati se non per le ragioni di interesse generale e di natura non economica che lo stesso ordinamento comunitario riconosce o in ottemperanza ai princìpi invalicabili della Costituzione italiana;
rilevato che, al di fuori delle ipotesi summenzionate, l'attività di impresa conforme alla normale dinamica del mercato deve ritenersi lecita e pertanto non può essere impedita o limitata se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento comunitario;
osservato che le limitazioni alle attività economiche ammesse dall'ordinamento comunitario possono essere attuate soltanto in base a criteri obiettivi e non discriminatori, e definiti preventivamente alla loro applicazione e che, in particolare, quando l'esercizio di una determinata attività debba essere limitato ad un numero determinato di imprese queste devono essere individuate conformandosi a criteri di rigorosa obiettività e non discriminazione;
considerato che il principio di proporzionalità impone agli Stati membri, nei casi in cui sia necessario imporre limitazioni alle attività economiche per ragioni ammesse dall'ordinamento comunitario, di circoscrivere tali limitazioni alla misura strettamente indispensabile al conseguimento delle finalità perseguite;
rilevato peraltro che lo stesso ordinamento comunitario riconosce e tutela l'aspettativa a rispetto dei diritti quesiti;
considerato che l'ingiustificato disattendimento dei diritti conferiti ai singoli dall'ordinamento comunitario comporta la responsabilità, anche patrimoniale, dello Stato;
ritenuto che l'assetto complessivo del settore delle telecomunicazioni sancito dalle disposizioni della direttiva 90/388/CEE, così come modificata dalla direttiva 94/46/CE, dalla direttiva 95/51/CE e, da ultimo, dalla direttiva 96/19/CE sia congruente con i princìpi fondamentali della Costituzione italiana in materia di esercizio dell'attività di impresa e che pertanto non sussistono, nelle materie contemplate dalla direttiva 96/19/CE e dalla direttiva 90/388/CEE, così come risultante anche dalle modifiche apportatevi da tutte le summenzionate direttive, legittime ragioni di disattendere i precetti comunitari;

esprime parere favorevole

al recepimento della direttiva della Commissione n. 96/19/CE del 13 marzo 1996 a condizione che le norme legislative di trasposizione:
1. stabiliscano che i servizi di telecomunicazione costituiscono attività di impresa che deve svolgersi regime di concorrenza e cui, per finalità di interesse generale e di natura non economica, possono essere imposti oneri di servizio pubblico;
2. stabiliscano che, in linea generale, è autorizzato l'esercizio dell'attività di telecomunicazione, inclusa l'installazione e la fornitura di reti, da parte di tutte le imprese che si conformino ai requisiti dell'autorizzazione generale e definiscano tali requisiti in base a parametri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
3. senza pregiudizio della legittima esigenza di assicurare un efficace controllo del rispetto delle condizioni imposte dalla autorizzazione generale, prevedano la necessità di provvedimenti di natura individuale soltanto al fine di assicurare la più efficiente utilizzazione di risorse limitate;
4. prevedano, conformemente al principio di proporzionalità, che detti provvedimenti, integrativi e non sostitutivi dell'autorizzazione generale, abbiano per oggetto l'attribuzione alle singole imprese di tali risorse e, di conseguenza, non impongano alle imprese altri vincoli oltre a quello di utilizzare effettivamente, anche a pena di decadenza, le risorse assegnate;
5. fatto salvo il rispetto dei diritti quesiti, dispongano che le risorse limitate oggetto dei provvedimenti individuali siano preventivamente individuate dall'autorità amministrativa e che vengano assegnate alle singole imprese dietro contropartita a favore dello Stato, con modalità concorsuali, di carattere obiettivo, fondate su criteri trasparenti e non discriminatori, e non preclusive di fatto della possibilità di permettere l'accesso di nuove imprese a dette risorse;
6. includano tra le condizioni previste dall'autorizzazione generale l'obbligo di prestare il servizio universale, inteso come la fornitura a costi ragionevoli a chiunque li richieda di un pacchetto di servizi di base, e che pertanto prevedano un regime di compensazione finanziaria degli oneri conseguenti, strutturato in conformità alle disposizioni comunitarie;
7. prevedano per le imprese titolari di una rete pubblica di telecomunicazioni, l'obbligo di assicurarne l'interconnessione, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, a favore delle altre imprese di telecomunicazione;
8. senza pregiudizio dei compiti istituzionali dell'autorità governativa, demandino l'esecuzione delle disposizioni legislative, nonché i compiti ispettivi e di controllo, ad un'autorità amministrativa indipendente che, senza sovrapporsi alla sfera di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, assicuri il rispetto dei princìpi comunitari e vegli a che sussistano i presupposti per il mantenimento di una leale concorrenza nel settore delle telecomunicazioni anche con riguardo alla politica dei prezzi;
9. non precludano alle imprese di svolgere attività conformi alla normale dinamica del mercato o conseguenti a questa.


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