Doc. IV-ter, n. 76-A





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con riferimento ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Mario Borghezio. L'unico documento trasmesso dalla Procura consiste in una denuncia-querela proposta da tale professor Ferrero Cafaro, anche nella sua qualità di Presidente nazionale del Comitato di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali. In tale documento il denunciante si duole della presentazione, da parte del deputato citato, di due interrogazioni parlamentari, entrambe in data 7 novembre 1997 (n. 4-13706 indirizzata ai ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione e n. 4-13762 indirizzata al ministro del tesoro), attraverso le quali sarebbe stata asseritamente lesa la sua reputazione.
Già i pochi elementi esposti risultano ampiamente sufficienti a giustificare l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò di cui si duole il denunciante, infatti, è proprio la presentazione di un atto parlamentare tipico, fatto che per unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza di ogni ordine e grado non può che ricadere nell'ambito di applicazione della citata norma costituzionale.
Il fatto che l'asserita diffamazione tragga origine da un atto parlamentare tipico esime la Giunta da una valutazione sul contenuto dell'atto stesso. Per completezza, è appena il caso di aggiungere che l'onorevole Borghezio richiamava l'attenzione del ministro competente sui rischi di possibili illecite interferenze della criminalità organizzata nella gestione del porto di Brindisi.
Del pari del tutto priva di pregio appaiono i rilievi evidenziati nella denuncia circa gli effetti della decadenza dei numerosi decreti-legge che hanno regolato la materia delle immunità dopo la riforma costituzionale del 1993 e fino alla fine del 1996. È assolutamente pacifico, infatti, che la prerogativa dell'insindacabilità, in quanto di natura sostanziale, trae origine direttamente dal contenuto della norma costituzionale e non necessita specificamente di una normativa di attuazione.
In base a queste considerazioni la Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 22 settembre 1999, all'unanimità, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele SAPONARA, Relatore.


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