Onorevoli Colleghi! - Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Laura Scalabrini Benatti rinveniva in giudizio l'onorevole Francesco Rutelli chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di lire un miliardo a titolo di risarcimento danni.
A fondamento della domanda l'istante lamentava che in data 11 febbraio 1992, l'onorevole Rutelli, nell'ambito di un'intervista concessa all'emittente Radio Radicale, avrebbe espresso due concetti particolarmente diffamatori e precisamente: 1) «la signora Scalabrini Benatti ed il suo gruppo sono una formazione politica inventata ad arte dal PSI per creare disturbo ai verdi del Sole che ride»; 2) «la signora Scalabrini Benatti ed il suo gruppo sono dei "magliari" che qualsiasi persona per bene allontanerebbe...».
A richiesta dell'onorevole Rutelli la vicenda giudiziaria viene ora all'attenzione della Camera dei deputati giacché si invoca da parte del parlamentare l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Giova, dapprima, richiamare i princìpi interpretativi della norma di riferimento (riferibili al caso di specie) ai quali la Giunta ha ispirato la propria decisione. L'articolo 68 della Costituzione può essere fondatamente invocato: a) allorché il parlamentare, anche non nella sede parlamentare, svolga una attività politica riferibile alla sua funzione istituzionale; b) nell'ambito del concetto di «opinioni espresse», non possono essere ricomprese le espressioni di insulto e gratuito dileggio.
In relazione ai fatti in esame, richiamando i princìpi ora sinteticamente richiamati, può tranquillamente concludersi nel senso che la prerogativa costituzionale possa trovare legittima applicazione.
Ed invero non v'è dubbio alcuno che la vicenda qui evocata si inseriva in un tipico contesto politico-parlamentare giacché vertesi in ipotesi di contrasto forte e polemico tra formazioni politiche, una delle quali rappresentata in Parlamento.
L'onorevole Rutelli, inoltre, autorevole rappresentante di tale ultima formazione politica, attraverso l'intervista telefonica censurata dalla signora Scalabrini Benatti, svolgeva la sua funzione parlamentare in difesa del suo partito e del suo gruppo.
Le espressioni usate, infine, assumono, per un verso (punto sub 1) della premessa) i contorni di una denuncia politica del tutto priva di espressioni insultanti ed offensive e per altro verso (punto sub 2) della premessa) i toni di una polemica forte, con l'uso di un termine di per sé dileggioso, ma correlato ai fatti riportati e non già alla persona del denunciante.
A tale ultimo proposito osserva la Giunta che il termine «magliari» non è stato utilizzato come insulto diretto alla signora Scalabrini Benatti, ma come espressione fortemente polemica, genericamente assunta, per caratteristica e stigmatizzazione una operazione politica.
Giova da ultimo osservare che i «contendenti» sono due personaggi politici i quali paritariamente si confrontavano e tra loro polemizzavano e che gli stessi potevano usufruire di analoghi mezzi per divulgare i rispettivi e contrastanti giudizi, magari semanticamente «colorati».
Per tali sintetiche motivazioni la Giunta all'esito dell'esame della questione nella seduta del 28 luglio 1999 propone all'unanimità di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco BONITO, Relatore.
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