All'on. Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Trasmetto in copia gli atti di causa relativi all'azione di risarcimento danni promossa dall'on. Formigoni contro l'on. Bossi.
Come da tali atti risulta, il convenuto ha tra l'altro eccepito l'insindacabilità ex art. 68, 1o comma, Cost. dei propri giudizi, da controparte ritenuti diffamatori e dunque produttivi di danno risarcibile.
Chiedo che l'E.V., voglia attivare la competente Giunta, affinché valuti se detti giudizi, ove in concreto pronunciati (le parti controvertono anche su tale punto di fatto) lo siano stati nell'ambito protetto dalla citata norma costituzionale.
Ringrazio e porgo deferenti ossequi.
Il tribunale di Varese, monocraticamente composto dal dr. Franco Mancini, presidente,
letti gli atti della causa n. 1089 del 1995, promossa dall'onorevole Formigoni contro l'onorevole Bossi;
rilevato che all'udienza del 23 gennaio 1998 essa è stata trattenuta in decisione;
considerato che il convenuto assume tra l'altro di avere agito nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione di guisa che i suoi giudizi, espressi sul conto dell'avversario e asseritamente diffamatori, non sarebbero produttivi di danno;
ritenuto che su tale punto si deve pronunziare la Camera dei deputati cui entrambe le parti in causa appartengono;
considerato che con atto a parte la Camera dei deputati è stata investita del problema;
rimette la causa in istruttoria fissando all'uopo l'udienza innanzi al presidente istruttore del 27 novembre 1998, ore 9,30, in attesa che la Camera dei deputati adotti le decisioni di sua competenza.
Si comunichi.
Varese, 4 maggio 1998.
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