si dà atto che:
l'avvocato Gentile produce documenti con nota riepilogativa;
la p.c. si oppone alla produzione della copia della richiesta di rinvio a giudizio di cui al punto 1 dall'odierna documentazione documentali;
il P.M. non si oppone di tutta la documentazione richiesta;
il GUP rilevato che tutti i documenti di cui si chiede la produzione appaiono rilevanti ai fini della complessiva ricostruzione della vicenda ammette le produzioni difensive;
la difesa dell'onorevole Parenti cui si associa il P.M. e rimettendosi al difensore degli altri imputati chiede la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché voglia esprimersi ai sensi dell'articolo 68, 1o comma della Costituzione in ordine alla posizione dell'imputata Tiziana Parenti;
il difensore della p.c. si oppone ritenendo che si tratti comunque di comportamenti tenuti dall'imputata al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari;
rilevato che l'onorevole Parenti appartiene alla Camera dei deputati e che comunque sussiste l'opportunità di investire detto ramo dal Parlamento ai sensi del 1o comma dell'articolo 68 della Costituzione
la sospensione del processo e l'invio degli atti al Presidente della Camera dei deputati affinché voglia investire tale ramo dal Parlamento delle valutazioni di cui all'articolo 68 comma 1o della Costituzione.
Roma, lì 20 febbraio 1998.
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