Doc. IV-ter, n. 72-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Como in applicazione del decreto-legge n. 253 del 10 maggio 1996, recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di tale decreto-legge conformemente alla prassi adottata dalla camera in tale materia, in ossequio a numerose sentenze della Corte Costituzionale. La richiesta è formulata in relazione ad un procedimento penale concernente il deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa).
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nell'ambito del programma televisivo «Sgarbi Quotidiani», trasmesso sulla rete televisiva Canale 5, nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996. Al riguardo così recita il capo di imputazione: «utilizzando un'immagine fotografica volta a ridicolizzare e una musica di sottofondo allusiva, offendeva la reputazione di Ariosto Stefania attribuendole i seguenti fatti:
di avere vissuto in maniera parassitaria, per molti anni, alla corte di uomini ricchi e potenti e di aver tratto, in tal modo, i mezzi per vivere senza lavorare;
di aver svolto la professione di antiquario con scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un libro dore;
di essere piena di debiti e di giocare a tutti i Casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai;
di aver avuto rapporti sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di una intervista definita «marchetta del TG1»;
definendola inoltre con disprezzo con il termine «pentita» in relazione alla qualità di testimone da ella assunta in un procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede, dichiarato il falso: apostrofandola con tono arrogante e violento accompagnato ripetutamente dalla frase «va a cagare».

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 4 novembre e del 2 e 9 dicembre 1998, procedendo anche all'audizione del deputato interessato.
Il deputato Sgarbi ha fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto di critica lato sensu politica in relazione a fatti e vicende di sicura ed immediata rilevanza pubblica.
Tale opinione è stata condivisa da una parte della Giunta: in particolare un collega ha messo in evidenza il peculiare contesto nel quale sono state proferite le affermazioni del collega Sgarbi, che si riferivano a persone, fatti e circostanze su cui era concentrata l'attenzione non solo di tutti gli organi di stampa, ma anche del dibattito politico.
È tuttavia prevalso l'orientamento secondo cui le affermazioni del collega Sgarbi, che pure traggono origine da fatti di cronaca oggetto del dibattito politico, trascendono su un piano di mero dileggio e di insulto personale nei confronti della persona interessata e appaiono del tutto svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con il dibattito parlamentare. Ciò senza considerare che le modalità e i termini adoperati appaiono assolutamente estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari, sia pure latamente intese. Tale orientamento appare peraltro conforme alle indicazioni rese nelle più recenti sentenze della Corte costituzionale.
Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Gianfranco SCHIETROMA, Relatore.


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