osserva quanto segue.
Appare preliminare ad ogni ulteriore questione istruttoria affrontare il problema della applicabilità nella specie della esimente di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, come delineata anche dall'articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, successivamente decaduto per mancanza di conversione.
L'anzidetta questione, già sollevata nella udienza precedente, in relazione alla quale il tribunale si era riservato, può essere oggi adeguatamente affrontata alla luce degli elementi scaturenti dalla visione diretta della registrazione delle tre trasmissioni cui si riferisce l'imputazione, visione che per motivi già esplicati nel verbale dell'udienza del 13 ottobre 1997 non era stato possibile effettuare per mancanza di adeguata apparecchiatura tecnica.
Infatti solo l'esame diretto di tali trasmissioni nella loro interezza consente oggi di valutare l'assunto difensivo, oggi direttamente ribadito dall'onorevole Sgarbi nel corso delle dichiarazioni spontanee, secondo cui le affermazioni oggetto di imputazione rientrerebbero nel legittimo esercizio dell'attività di parlamentare ai sensi dell'esimente richiamata, in quanto concernerebbero la Ariosto non come soggetto privato ma come persona che, a seguito delle iniziative dalla stessa intraprese in sede giudiziaria, aveva assunto una veste latu sensu politica e in ogni caso pubblica.
A giudizio del Collegio, l'esame completo delle registrazioni delle suddette trasmissioni conduce ad escludere che alcune delle affermazioni possano essere riferibili anche indirettamente alla Ariosto come personaggio politico o pubblico, in particolare quelle che attengono alla sfera privata della parte lesa e in quanto tali, a prescindere dalla loro veridicità o meno, inidonee ad assumere qualsivoglia rilevanza sulle vicende pubbliche derivate dalle dichiarazioni della Ariosto.
Pertanto, almeno in relazione a questa parte delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, non sembra applicabile la scriminante più volte citata.
In relazione ad essa, è indiscutibile, a giudizio del Collegio, che la stessa ove ritenuta sussistente debba essere applicata ai fatti oggetto della contestazione in quanto commessi all'epoca in cui era in vigore il decreto-legge che la prevedeva, a nulla rilevando il fatto che poi sia decaduto.
Peraltro, una volta che l'autorità giudiziaria ritenga non applicabile detta esimente, il giudizio sulla sua sussistenza deve essere necessariamente demandato alla Camera di appartenenza del membro del Parlamento, secondo quanto disponeva il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253: infatti tale procedura, che pure non è più prevista attualmente, essendo decaduti i decreti che la disciplinavano, deve a giudizio del Collegio essere osservata per i fatti commessi all'epoca in cui i decreti anzidetti erano vigenti, in quanto la valutazione dell'esistenza o meno della causa di non punibilità attiene al diritto sostanziale: di conseguenza concernono l'aspetto sostanziale e non solo procedurale la individuazione dell'organo (nella specie la Camera dei deputati) legittimato a compiere detta valutazione e la normativa attinente le modalità attraverso le quali tale organo deve essere investito.
visto il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257;
ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per quanto di competenza e sospende il procedimento in attesa della decisione della Camera.
Rinvia la prosecuzione del dibattimento all'udienza del 20 maggio 1998 ore 9.00, restando avvisati l'imputato, la parte civile, i difensori ed il pubblico ministero, presenti o rappresentati, a comparire a detta udienza senza ulteriore avviso, restando onere delle parti la ricitazione dei testi già ammessi.
Como, lì 21 novembre 1997.
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