Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, nella persona del giudice Dr.ssa Grazia Errede, ha emesso la seguente
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3065 del R.G. anno 1995 riservata per la decisione nell'udienza dell'11 marzo 1997
Cito Giancarlo, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Umbria n. 165/a presso l'Avv. Dante Messinese dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Matteo Giaccari, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
Voccoli Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Polibio n. 75 presso l'Avv. Giovanni Del Vecchio dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla copia notificata della citazione
- convenuto -
rilevato:
che con atto di citazione ritualmente notificato Cito Giancarlo conveniva in giudizio Voccoli Francesco per sentirlo condannare al risarcimento dei danni morali patiti a seguito delle espressioni diffamatorie rivolte al rispettivo indirizzo dal convenuto, all'epoca dei fatti deputato della Repubblica, in occasione di un'intervista rilasciata al «Quotidiano» di Taranto pubblicata in data 28 luglio 1995, nel corso della quale il Voccoli si era espresso nei seguenti termini: «Una prima importante vittoria della legalità democratica è stata realizzata. Il razzista, xenofobo e fascista Giancarlo Cito, alias Sindaco-Podestà, è stato stoppato nel suo disegno di instaurare nella nostra città una irrealistica zona franca dove le leggi della Repubblica Italiana non trovano posto; dove i sentimenti democratici, solidaristici e di tolleranza sedimentati nella storia e nelle tradizioni del popolo tarantino vengono continuamente calpestati e irrisi»;
che, costituendosi in giudizio, Voccoli Francesco chiedeva, preliminarmente, l'applicazione dell'articolo 3 decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (come successivamente rinnovato) per aver espresso opinioni nell'esercizio della funzione parlamentare e, nel merito, il rigetto della domanda attrice per infondatezza della stessa;
che con ordinanza del 21 dicembre 1996 il G.I., riservandosi sulle istanze processuali e istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni, effettivamente formulate all'udienza del successivo 11 marzo 1997,
che la questione sollevata dal Voccoli relativamente alle opinioni espresse nella qualità dell'epoca, apparendo allo stato non manifestatamente infondata, non consente una pronuncia nel merito ed impone, per le ragioni che si diranno, la sospensione del processo e la rimessione della causa in istruttoria, al fine di consentire la proposizione a questo giudice, nella qualità di istruttore, dell'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione, ai sensi dell'articolo 297 c.p.c.;
che l'articolo 3 decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (a sua volta reiterante il decreto-legge 455/93 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, a seguito della L. Cost. 23 ottobre 1993 n. 3) non può essere applicato essendo decaduto l'ultimo decreto legge di rinnovazione (decreto-legge 8 gennaio 1996 n. 9), e che non è stato rinnovato o convertito il decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555, il quale all'articolo 2 disciplinava le ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile l'articolo 68, primo comma, Cost., o non ritenesse di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità del predetto articolo;
che, con riferimento alla questione che ne occupa, riguardante sostanzialmente giudizi espressi da un uomo politico (Deputato della Repubblica) nei confronti di altro soggetto parimenti ricoprente, all'epoca dei fatti, altra carica politica (Cito Giancarlo era, infatti, Sindaco del Comune di Taranto), non esistendo allo stato altre disposizioni legislative in materia, non può che richiamarsi, poiché condiviso, l'orientamento giurisprudenziale (Trib. Roma 7 novembre 1986; App. Napoli 23 dicembre 1980; App. Roma 16 gennaio 1991; Cass. 5 maggio 1995, n. 4871) avallato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 1150 del 29 dicembre 1988 la quale, pur pronunciando in materia di «conflitto di attribuzioni», ha tuttavia premesso e affermato che «la prerogativa di cui all'articolo 68 Cost. (cosiddetta insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata al proprio membro» (il caso era proprio quello di un giudizio civile di risarcimento danni per dichiarazioni diffamatorie fatte da un senatore in sede extraparlamentare);
che, alla luce di quanto innanzi, non può che provocarsi il potere della Camera dei Deputati in merito ad ogni valutazione circa l'accertamento dell'esercizio di funzione parlamentare da parte del Voccoli in occasione dell'episodio per cui è causa;
che, potendosi considerare l'esercizio della predetta valutazione manifestazione di autodichia da parte della Camera di appartenenza, la quale, sostanzialmente, assume con il predetto potere funzione di giudice a riguardo della natura degli atti dei parlamentari, è giustificata, a parere dello scrivente, l'applicazione analogica dell'articolo 295 c.p.c.
ordina la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Presidente della Camera dei Deputati affinché valuti l'opportunità di sottoporre alla Commissione competente ogni giudizio circa la natura delle opinioni espresse dall'On. Francesco Voccoli nell'intervista rilasciata al «Quotidiano» di Taranto il 28 luglio 1995;
rimette la causa in fase istruttoria;
ordina la sospensione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Si comunichi.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26 luglio 1997.
Depositata in Cancelleria
il 29 luglio 1997
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