Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità formulata con ordinanza della prima sezione civile del Tribunale di Roma nella causa civile tra l'ex ambasciatore Edgardo Sogno Rata del Vellino e l'onorevole Luciano Violante, attuale Presidente della Camera.
I fatti dedotti in giudizio riguardano alcune affermazioni rese dall'onorevole Violante nel corso della trasmissione televisiva «La notte della Repubblica», andata in onda il 17 gennaio 1990 sulla rete 2 della RAI e condotta dal giornalista Sergio Zavoli. Per inciso, va detto che il dottor Sogno ha citato in giudizio anche Zavoli e la RAI.
Per inquadrare adeguatamente i fatti, occorre premettere che la trasmissione in questione - alla quale, è bene precisarlo, ha preso parte contestualmente in studio anche il dottor Sogno - verteva, in generale, sulla ricostruzione delle vicende dell'eversione di destra negli anni '60 e '70 ed, in particolare, sulle vicende connesse al cosiddetto «golpe Borghese». Nell'ambito di tali vicende, veniva ricordata l'istruttoria aperta a Torino nel 1972 su Sogno e i suoi seguaci, procedimento che si sarebbe poi concluso a Roma col proscioglimento di tutti gli imputati per insussistenza del fatto. Nel brano della sentenza letto in trasmissione dal dottor Zavoli si afferma che «il segreto di Stato ha impedito al giudice di conoscere e verificare le notizie in possesso del SID e di approfondire la ventilata ipotesi circa un'attività eversiva di Sogno, pregiudizievole delle istituzioni repubblicane». L'onorevole Violante che interveniva in trasmissione anche nella sua pregressa qualità di giudice istruttore presso il Tribunale di Torino che a suo tempo, nell'esercizio di tali sue funzioni, aveva seguito la vicenda, ebbe a dichiarare che «i magistrati di Roma che ricevettero questo processo per competenza ritennero di non risollevare conflitto di attribuzione ed essendo stato posto il segreto di Stato decisero di prosciogliere il dottor Sogno».
Va detto che nel corso della suddetta trasmissione il dottor Sogno ebbe a confutare tali affermazioni precisando che il segreto di Stato era stato apposto in relazione alle sue carte personali giacenti presso il Ministero degli esteri che concernevano la sua attività di supporto agli insorti ungheresi del '56 per conto dello Stato italiano, nulla avendo a che fare, viceversa, con i fatti oggetto del procedimento penale.
Nell'atto di citazione il dottor Sogno si duole appunto della - a suo dire - errata rappresentazione dei fatti resa in trasmissione dal dottor Zavoli e dal Presidente Violante, che avrebbe gravemente leso la sua reputazione personale. In altre parole secondo Sogno la trasmissione - e le stesse parole del Presidente Violante - avrebbero inteso adombrare il fatto che l'inchiesta nei suoi confronti riferita al cosiddetto golpe Borghese si era conclusa con una assoluzione a causa della apposizione del segreto di Stato. A suo dire, invece, l'assoluzione nei suoi confronti riguardava il merito dell'accusa e prescindeva dall'apposizione del segreto di Stato, che invece concerneva, come precisato sopra, altri aspetti del procedimento.
Occorre tener presente, inoltre, che il Presidente Violante ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti dell'ambasciatore Sogno per il risarcimento dei danni derivanti da alcune dichiarazioni del medesimo a seguito della predetta trasmissione televisiva. Tali affermazioni - riportate su «La Gazzetta di Parma» del 19 gennaio 1990 e successivamente su «Il Giornale» del 19 novembre 1990 consistono nelle frasi seguenti: «mi spinge soltanto il dovere democratico di dimostrare all'opinione pubblica che i magistrati comunisti sono indegni di portare la toga e costituiscono un pericolo per la libertà dei cittadini perché inevitabilmente impegnati a fare uso dei loro poteri per servire il partito e colpire gli avversari politici».
Nel processo cui si riferisce la presente relazione, il collegio ha emesso in pari data una ordinanza istruttoria e una sentenza.
Quanto all'ordinanza, come è noto, ai sensi del decreto-legge n. 253 del 1996 - vigente all'epoca della medesima e attualmente decaduto per mancata conversione in legge - l'autorità giudiziaria, a fronte della eccezione di parte, era tenuta ad inviare gli atti alla Camera qualora non ritenesse applicabile l'esimente di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa del Presidente Violante, il collegio ha disposto - appunto, con ordinanza - la separazione della causa concernente l'onorevole Violante ai fini dell'invio degli atti alla Camera. Nella motivazione del suddetto atto si legge che il collegio non ha ritenuto ravvisabili i presupposti di applicabilità dell'articolo 68 Cost. in quanto l'on. Violante «è stato invitato alla predetta trasmissione avendo svolto le funzioni di giudice istruttore nel procedimento penale che vide l'attore imputato dei delitto di cui all'articolo 305 c.p. e successivamente prosciolto con sentenza del GI di Roma in data 12 settembre 1979» e inoltre «non è dato ravvisare alcun collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto (concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati dall'articolo 2 comma I del DL 253/96 - dallo stesso intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi fatti».
Con la contestuale sentenza il collegio ha rigettato la domanda nei confronti di Sergio Zavoli e della RAI accogliendo viceversa la domanda riconvenzionale del Presidente Violante e condannando l'ambasciatore Sogno al risarcimento dei danni liquidati in lire 100 milioni.
La Giunta ha esaminato gli atti del procedimento nelle sedute del 14 e del 28 maggio, nonché del 25 giugno 1997. Con lettera del 13 maggio 1997, il Presidente Violante, debitamente convocato per la riunione della Giunta, ha comunicato che non intendeva intervenire nel corso della seduta e che comunque considerava le dichiarazioni oggetto della causa «estranee all'esercizio del mandato parlamentare allora conferito e dunque alla materia dell'insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione». Tale valutazione è stata, peraltro, condivisa dalla Giunta, che ha rilevato che la polemica traeva origine da fatti anteriori all'assunzione della carica di membro del Parlamento da parte del Presidente Violante Nel corso della discussione è stato comunque rilevato che la materia trattata era stata oggetto, all'epoca dei fatti, di un acceso dibattito politico e parlamentare.
La Giunta, nella seduta del 25 giugno sopra citata - pur ritenendo non vincolante la valutazione nel senso della sindacabilità espressa dall'onorevole Violante - ha pertanto deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Ignazio LA RUSSA, Relatore.
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