Doc. IV-ter, n. 70




IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione I

così composto:
dott. Alberto Bucci, presidente,
dott. Tommaso Sebastiano Sciascia, giudice,
dott. Stefano Olivieri, giudice rel.,
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57204/90 RGAC posta in deliberazione alla udienza collegiale del 2 febbraio 1995 vertente

tra

Sogno Rata del Vellino Edgardo, elettivamente domiciliato in Roma, L.go Solera 7 presso lo studio dell'avv. Luigi Li Gotti e dell'avv. Giuseppe Bernardi che lo rappresentano e difendono per procura apposta in margine all'atto di citazione;
- attore -

e

Violante Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, dei Pontefici 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Bevivino e dell'avv. Giuseppe Zupo che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
- convenuto
ed attore
in riconvenzionale -

nonché

Zavoli Sergio, RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via S. Caterina da Siena 46 presso lo studio dell'avv. Carmine Punzi che li rappresenta e difende per procura apposta in calce alle copie notificate dell'atto di citazione;
- convenuti -

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale

IL COLLEGIO

premesso che con atto notificato in data 29 settembre 1990 ed in data 3 ottobre 1990 Sogno Rata del Vellino Edgardo ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale Violante Luciano, Zavoli Sergio e la RAI s.p.a. per sentirli condannare in solido «al ripristino dei beni patrimoniali e morali a favore dell'istante nella misura di lire un miliardo o nella diversa misura liquidata dal Tribunale» nonché alla pubblicazione della emananda sentenza su sei quotidiani a diffusione nazionale, assumendo di aver subìto lesione all'onore ed alla reputazione a causa delle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese dai convenuti nel corso della trasmissione televisiva «La Notte della Repubblica» andata in onda il 17 gennaio 1990 sulla seconda rete televisiva della RAI;
rilevato che alla data del fatto il convenuto Violante era membro della Camera dei Deputati e che, il collegio non ritiene ravvisabili i presupposti di applicabilità dell'art 68 Cost. in quanto: 1) l'On. Violante è stato invitato alla predetta trasmissione avendo svolto le funzioni di giudice istruttore nel procedimento penale che vide l'attore imputato del delitto di cui all'art 305 c.p. e successivamente prosciolto con sentenza del GI di Roma in data in data 12 settembre 1979; 2) nel corso della trasmissione il convenuto si è limitato a riferire la propria interpretazione dei fatti e degli eventi verificatisi nel corso di tale processo, attività che non può, pertanto, essere ricondotta ad esercizio delle funzioni di parlamentare; 3) non è dato ravvisare alcun collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto (concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati dall'articolo 2 comma 1 del DL 253/96 - dallo stesso intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi fatti;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 2 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466
dispone la separazione della causa avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da Sogno Rata del Vellino Edgardo nei confronti di Violante Luciano;
ordina la trasmissione di copia degli atti del giudizio relativi alla predetta causa alla Camera dei Deputati;
dichiara sospeso il processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa Camera.

Roma, (illeggibile).

Il Presidente:
dott. Alberto BUCCI

Depositata in Cancelleria
il 20 gennaio 1997

Il funzionario di Cancelleria
Dott.ssa Tiziana ROTELLA


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