Doc. IV-ter, n. 69-A





Onorevoli Colleghi! - 1. - Con ordinanza in data 20 febbraio 1997 la Corte d'Appello di Napoli ha disposto la trasmissione alla Camera del deputati di copia degli atti del procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi accusata di avere offeso, nel corso di due trasmissioni televisive (Sgarbi quotidiani e Sgarbi settimanali andate in onda sulla rete Fininvest Canale 5 l'8 e il 9 aprile 1995) l'onore e la reputazione del Dr. Ennio Bonadies, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Il procedimento penale ha preso avvio dalla querela presentata dal Dr. Bonadies nei confronti dell'onorevole Sgarbi, il quale nel corso di alcune trasmissioni televisive ha affermato che il magistrato aveva usato metodi mafiosi nei confronti dell'Ispettore del Ministero di grazia e giustizia Dr. Dinacci, che era stato inviato ad ispezionare gli Uffici della Procura della Repubblica di Milano.
In particolare, secondo le affermazioni dell'onorevole Sgarbi, subito dopo la conclusione dell'ispezione compiuta a Milano, il Dr. Bonadies aveva ordinato l'arresto dell'Ispettore Dr. Dinacci accusandolo di essere colluso con la camorra.
L'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per la deliberazione in ordine all'applicabilità della disposizione dell'articolo 68 - 1o comma della Costituzione è stata emessa dalla Corte d'Appello di Napoli nel giudizio di appello contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 aprile 1996, che, con riguardo ai fatti di cui sopra, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi (Il testo completo delle affermazioni dell'on. Sgarbi è pubblicato appunto in tale ordinanza, che è riprodotta negli atti della Camera nel documento denominato doc. IV-ter n. 69).

2. - La Giunta ha preso in esame la questione nella seduta del 22 settembre 1999 e, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, a norma dell'articolo 68 - 1o comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'on. Sgarbi.
La Giunta ha considerato infatti che le affermazione dell'on. Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si inquadrano in una ampia azione dallo stesso da tempo intrapresa nella sua qualità di parlamentare.
Nell'ambito di tale azione politica l'on. Sgarbi spesso aspramente ha attaccato diversi magistrati che - a suo giudizio - hanno interferito con l'attività politica.
Tuttavia le sue affermazioni anche le più dure vanno ad inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre il potere della magistratura inquirente dopo aver fatto emergere gravi irregolarità che sarebbero connesse all'emissione di provvedimenti cautelari.
È noto che su tali tematiche l'on. Sgarbi ha sempre svolto una intensa azione dentro e fuori del Parlamento.
Nel caso specifico è chiaro che le accuse rivolte al Dr. Bonadies, anche se in ipotesi fossero diffamatorie, vanno collocate nell'ambito delle attività divulgative connesse alla funzione parlamentare, che è riconducibile all'attività politica intesa in senso lato e cioè anche se posta in essere «extra moenia».
Si deve inoltre considerare che le accuse formulate dall'on. Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si fondavano sulle dichiarazioni rese dal pentito Grisolia delle quali il deputato si è limitato a farsi portavoce.
3. - Per le ragioni sopraesposte la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un componente del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.


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