Doc. IV-ter, n. 69




ORDINANZA DI TRASMISSIONE DI COPIA DI ATTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6146/96 R.G. Corte App.
N. 11967/95 R.G. mod. 21
N. 2215/96 R.G. G.I.P. Trib.

La Corte di appello di Napoli Sez. VIII penale composta dai magistrati:
1) dottor Gustavo Gambarota, Presidente
2) dottor Assunta Cardone, Consigliere
3) dottor Teresa Casoria, Consigliere rel.

Premesso che con sentenza del 22 aprile 1996 il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli ha dichiarato, per il reato di cui alla rubrica che segue, non luogo a procedere nei confronti di Sgarbi Vittorio perché il fatto non può essere perseguito ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che questa Corte, in sede di appello avverso la detta sentenza del giudice per le indagini preliminari, si trova a dover prendere in esame una richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal procuratore generale all'udienza camerale del 30 gennaio 1997 nel procedimento a carico di:
1) Gori Giorgio (omissis);
2) Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, residente in Ferrara, via Giuoco del Pallone 31/5, di fatto domiciliato presso l'Hotel Majestic in Roma, via Vittorio Veneto, 50

imputati

come da richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero il 22 marzo 1996: del reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per avere: lo Sgarbi Vittorio quale conduttore delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani» e «Sgarbi settimanali» andate in onda sulla rete FININVEST - CANALE 5 in date 8 aprile 1995 e 9 aprile 1995, ed il Gori Giorgio omettendo, quale direttore responsabile della predetta rete televisiva, il dovuto controllo sul contenuto di tali trasmissioni: offeso l'onore e la reputazione del dottor Ennio Bonadies, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, affermando, contrariamente al vero, sia con il complessivo servizio giornalistico e sia in maniera determinata che: «i giudici che credono di essere sopra di tutti» a seguito dell'ispezione effettuata agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano dal dottor Dinacci, «non appena l'inchiesta è finita ...con uno schema puntualmente mafioso il capo degli ispettori veniva inquisito di camorra».
«Il capo degli ispettori viene sputtanato, diffamato e addirittura il pubblico ministero voleva l'arresto di Dinacci».
«Il pubblico ministero ordinò dovete arrestare Dinacci».
«i magistrati hanno fatto di tutto, al fine di aiutare i loro colleghi di Milano, per infamare un uomo».
«un giudice che ha rischiato di essere arrestato soltanto perché ha osato ordinare una ispezione...»
«testimone di ciò è l'imputato Grisolia Renato», il quale in trasmissione afferma «i magistrati cercano di far dire le stesse cose di Cillari... cercando di estendere le responabilità di Dinacci» e quindi riafferma lo Sgarbi che: «questo è il metodo dei pubblici ministeri che accusano un uomo, un giudice, un ispettore di grande dignità di essere colluso con la camorra attraverso insinuazioni e imponendo ai pentiti di parlare, di pronunciare in questo caso il nome di Dinacci».
Querela del 7 luglio 1995.

Premesso altresì che il procuratore della Repubblica nella richiesta di rinvio a giudizio ha indicato le seguenti fonti di prova:
querela;
registrazioni in atti;
comunicato della procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ove si afferma che mai quell'ufficio ha richiesto l'arresto del dottor Ugo Dinacci;
dichiarazioni di sostituti procuratori della Repubblica in servizio presso la procura della Repubblica di Milano circa l'inesistenza di rapporti personali o di lavoro con il dottor Bonadies;
verbale di confronto tra Grisolia e Cillari attestante inesistenza di pressioni sul Grisolia da parte del dottor Bonadies.

Ritenuto che può addivenirsi alla decisione che si prospetta in sede di appello solo dopo che sia stata per intero percorsa l'eccezione, espressamente formulata dalla difesa, di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non potendo detta eccezione essere pretermessa sol perché prevista da normativa divenuta inefficace per mancata conversione di decreti-legge, in conformità all'opinione dell'autorevole dottrina, accolta dalla giurisprudenza, secondo la quale, pur non versandosi, nell'ipotesi di mancata conversione di un decreto-legge, propriamente in tema di successione di leggi, nondimeno debba applicarsi all'imputato la norma più favorevole, se il fatto risulta commesso sotto l'impero della norma divenuta inefficace; e dovendo escludersi che la questione di cui all'eccezione sia di mero rito, poiché al contrario l'aspetto sostanziale prevale su quello processuale, essendo la Camera chiamata a deliberare sull'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ritenuto che l'esame compiuto dell'eccezione conduce, per l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione stessa, così come in effetti ritiene la Corte, al dovere di ordinare la trasmissione di copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, nella specie la Camera dei deputati. Ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la trasmissione di copia degli atti, in essi compresi la copia della cassetta registrata, alla Camera dei deputati, e per l'effetto, che il processo deve rimanere sospeso per novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei deputati, a meno che prima del detto termine non intervenga sua deliberazione.
Ritenuto di poter soddisfare le esigenze di enunciazione del fatto e di indicazione delle norme di legge che si assumono violate con il richiamo dell'imputazione di cui in epigrafe, e le esigenze di allegazione degli elementi sui quali è fondato il presente provvedimento con un giudizio di sostanziale adesione di questa Corte al contenuto degli atti di appello del procuratore della Repubblica, il quale ha dedotto non potersi inquadrare la condotta dello Sgarbi, per le sue modalità, nell'attività parlamentare, e del procuratore generale, che ha specificamente qualificato la detta condotta manifestazione di attività giornalistica del tutto sganciata dall'attività parlamentare, e ha pure dedotto che non erano utili, per il collegamento con l'attività parlamentare, il mero preannucio di un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, di cui nulla si sapeva, ovvero il generico riferimento, contenuto nell'appellata sentenza, ad attività politica dello Sgarbi volta a ridimensionare il potere della magistratura, perché quest'ultima finalità non poteva avere riconoscimento fuori dell'aula parlamentare;

PER QUESTI MOTIVI

dispone che, a cura del cancelliere, sia formato un fascicolo contenente, oltre copia della presente ordinanza, copia di tutti gli atti del procedimento, in essi compresi la copia della cassetta registrata; che il fascicolo venga immediatamente inoltrato alla Camera dei deputati per la deliberazione sulla questione di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; che il procedimento rimanga sospeso per novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei deputati, a meno che prima del detto termine non intervenga deliberazione della Camera;

ordina

comunicarsi il presente provvedimento all'imputato e ai suoi difensori di fiducia avvocati Lionello Manfredonia del foro di Napoli e Pierluigi Varischi del foro di Milano, al difensore della parte civile avvocato Agostino De Caro del foro di Salerno, al procuratore generale presso questa Corte.

Napoli, camera di consiglio del 20 febbraio 1997.

Il Presidente:
dott. Gustavo Gambarota


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