Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Potenza in relazione ad un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Angelo Sanza. Il suddetto procedimento è stato iniziato dal signor Francesco Santoro, già direttore dell'agenzia di stampa Axel e dalla signora Giuseppina Cardente, proprietaria della medesima agenzia, in relazione ad alcune dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese dal medesimo deputato in un comizio e riprese da un'agenzia ANSA, nonché nel corso di successive interviste rese ad organi di stampa, da cui sarebbe derivato un nocumento all'immagine e alla reputazione e un conseguente pregiudizio patrimoniale all'attore. Va precisato che all'epoca l'onorevole Sanza militava nel partito della Democrazia cristiana e ricopriva l'incarico di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con la delega per i servizi di sicurezza. Il complesso delle vicende di cui si duole l'attore può riassumersi nei seguenti passaggi: in data 11 dicembre 1988 l'agenzia ANSA diffondeva alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Sanza nel corso di un comizio svoltosi in provincia di Potenza. Il testo delle medesime, sul punto, era del seguente tenore: «La campagna di stampa diffamatoria di questi giorni contro il Presidente De Mita rappresenta l'ulteriore conferma di un lento, ma progressivo imbarbarimento della vita politica e civile nel nostro paese (...) Ai contenuti, alla sostanza delle argomentazioni, alle inchieste non preconcette si preferisce anteporre lo scandalismo politico, basato essenzialmente su luoghi comuni, su illazioni, su deduzioni presuntive spacciate, con eccessiva superficialità, per frammenti di verità, non a caso, invece di giudicare la linea politica dell'onorevole De Mita, la sua proposta di governo, il suo operato, si tenta di screditare l'immagine (...). Non è da escludere (e l'approfondimento andrà proprio in questo senso) che nelle vicende di questi giorni ci possa essere stata anche un'intromissione di settori marginali dei vecchi servizi segreti legati alla destra piduista, che hanno come obiettivo quello di introdurre elementi di destabilizzazione del quadro politico e di contrastare il processo di democratizzazione portato avanti dall'onorevole De Mita (...)».
Tali dichiarazioni sollevavano un'aspra contesa politica anche in ambito parlamentare, proprio per il doppio ruolo svolto all'epoca dall'onorevole Sanza, esponente del partito di maggioranza relativa (e, nell'ambito di questo, della corrente che faceva capo all'allora Presidente del Consiglio De Mita) e sottosegretario di Stato con la delega per i servizi.
In data 16 dicembre 1988 l'onorevole Sanza veniva ascoltato su tali dichiarazioni dal Comitato parlamentare per i servizi segreti. A commento di quell'audizione veniva pubblicato, il giorno dopo, sul quotidiano Il Giorno, un articolo a firma del giornalista David Sassoli nel quale figurava un brano del seguente tenore: Sanza consegna alla Commissione le copie di alcune agenzie di stampa in odore di P2: "Axel, Repubblica, Italmondo". Dice il sottosegretario: "I direttori e i personaggi a cui fanno capo queste pubblicazioni erano in elenchi della P2 e in contatto con i vecchi servizi segreti". A seguito dell'audizione compariva sull'agenzia di stampa Axel, in data 20 dicembre 1988, un articolo intitolato «Un sottosegretario alla disinformazione», nel quale si rivolgevano pesanti accuse nei confronti dell'onorevole Sanza. Nel frattempo, lo stesso Sanza si era dimesso dall'incarico di sottosegretario, proprio a seguito del dibattito politico sollevato dalle sue dichiarazioni. Infine, dopo circa dieci mesi da tali fatti in esito ad una perquisizione della polizia presso l'agenzia Axel, l'onorevole Sanza dichiarava al settimanale Epoca, in data 23 ottobre 1989 che l'inchiesta della Polizia nei confronti della Axel «dimostra da che razza di ambienti partono le campagne contro Ciriaco, compresa l'ultima lettera anonima. C'è dentro di tutto: ricattatori, servizi deviati, circoli di destra e ciellini».
Sulla base di quanto sopra esposto, l'attore conclude assumendo che, in tutta questa serie di eventi si sarebbe determinata una serie di conseguenze e di pregiudizi di singolare gravità per sé e per l'Axel.
Ciò posto, assume la Giunta che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sanza nei tempi e nei modi che risultano dalla domanda attuale, sono sicuramente espressione di attività parlamentare ed anzi alcune di esse - come nel caso dell'audizione dinanzi al Comitato parlamentare per i servizi segreti - sostanziano proprio l'attività tipica del parlamentare, così come esplicitata nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Peraltro, sulla base di quanto risulta dagli atti parlamentari contenuti nel fascicolo processuale, alla base del comizio tenuto dall'onorevole Sanza, vi è stata una serie di interrogazioni e di interpellanze che tentavano di screditare il prestigio dell'allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e di alcuni dei suoi familiari. Il contesto è dunque complessivamente e intrinsecamente parlamentare.
Giova, inoltre, notare che dalla documentazione esaminata dalla Giunta non emerge una connessione logica e cronologica tra gli episodi enunciati dagli attori in ordine alla responsabilità del presunto atto illecito asseritamente posto in essere dall'onorevole Sanza e gli altri fatti che hanno determinato l'apertura di un procedimento penale a carico di Santoro e le sfortune economiche dell'Agenzia Axel.
Il fatto, invece, come è dato conoscere da numerose interrogazioni parlamentari presentate nel 1987 e 1988 ed aventi per oggetti specifici questioni attinenti al Presidente del Consiglio dell'epoca ed inoltre ai ministri della Sanità, del Tesoro, dell'Interno e di Grazia e giustizia, si inquadra in un preciso contesto politico che aveva al centro l'onorevole De Mita.
In questo senso appare del tutto priva di fondamento l'accusa formulata dal direttore dell'Agenzia Axel di complotto ai suoi danni e, del resto, è abbastanza sintomatico che il Santoro non abbia mai proposto querela nei confronti dell'onorevole Sanza e che abbia invece iniziato un contenzioso civile ben due anni e mezzo dopo le dichiarazioni rese nel dicembre 1988 e segnatamente dopo la definizione del procedimento penale a cui il Santoro era rimasto coinvolto.
Non appare, peraltro, che il Sanza abbia abusato del suo mandato parlamentare e va aggiunto, anche nel caso di specie, che la prerogativa di cui all'articolo 68 non si riferisce soltanto all'attività politica e legislativa svolta dai membri del Parlamento all'interno della Camera di appartenenza ma deve ritenersi estesa a tutte le attività compiute dal parlamentare in altre sedi, qualora rivestano rilevante valore politico o che comunque, si pongano come inscindibilmente collegate e strumentali rispetto alle prime.
Tutto ciò premesso, la Giunta, all'unanimità, ritiene di proporre all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile nei confronti dell'onorevole Sanza concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Michele SAPONARA, Relatore.
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