Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Borraccia, presidente,
dr. Tommaso De Angelis, giudice,
dr. Ettore Nesti, giudice rel.,
letti gli atti della causa contraddistinta dal n. 1896/92 registro generale del tribunale, promossa da Francesco Santoro e Giuseppina Cardente nei confronti di Angelo Sanza
Per quanto emerge dagli atti, il convenuto rilasciò dichiarazioni, riportate su quotidiani a diffusione nazionale e su stampa periodica, che si assumono lesive dell'onore del Santoro - all'epoca dei fatti direttore dell'agenzia di stampa «Axel» - accusandolo di essere inserito negli elenchi della P2 e in contatto con i vecchi servizi segreti deviati (allegati 1 e 5 nel fascicolo di parte attrice).
Agiscono ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile gli attori - la Cardente quale proprietaria dell'agenzia Axel - per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali atteso che i comportamenti del convenuto avrebbero provocato, per la situazione creatasi, la perdita di lucrose occasioni di lavoro per il Santoro e la chiusura dell'agenzia di stampa.
Nell'interesse del convenuto viene eccepita, in comparsa di risposta, «l'improponibilità della domanda ex articolo 68, comma primo, della Costituzione».
È noto che la materia è attualmente regolata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 2, comma primo, di detto decreto recita: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare».
La norma in esame si limita a indicare gli atti che rientrano normalmente nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, fornendo un supporto interpretativo in relazione al precetto costituzionale che, peraltro, è di per sé già sufficientemente chiaro.
L'articolo 68, comma primo, della Costituzione trova applicazione anche in relazione alle attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento.
Correttamente si afferma, nell'interesse del convenuto, che nella prassi attuale, le opinioni espresse dai membri del Parlamento non restano solo circoscritte nell'àmbito degli atti parlamentari, ma sono «veicolate» all'esterno dai mezzi di informazione. Nel caso di specie, però, non viene dedotto, e non risulta, un preciso collegamento funzionale fra le dichiarazioni del Sanza e l'attività tipica del parlamentare. Al contrario, nella comparsa di risposta del medesimo si afferma che egli ebbe a rendere le dichiarazioni nella fase precongressuale e come esponente della corrente demitiana della Democrazia cristiana.
Si rende, pertanto, necessario disporre la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, previa sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, commi quarto e quinto, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
sospende il procedimento n. 1896/92 registro generale;
dispone la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del medesimo procedimento.
Così deciso in Potenza, 14 novembre 1996.
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