Doc. IV-ter, n. 66-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma con riferimento ad un procedimento nel quale è stato convenuto in giudizio l'onorevole Sgarbi. La citazione civile dalla quale trae origine il procedimento sopra citato fa riferimento a tre distinte dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti dell'onorevole Maroni. Queste le frasi oggetto delle medesime:
«Maroni ... è un doppio Giuda, come io mille volte ho detto: mi dispiace per gli amici della Lega che hanno pensato di trovare in lui una persona di cui fidarsi, basta guardarlo, è un automa, ha l'occhio che gli si chiude, procede come uno zombi, non riesce a pronunciare le parole; vi potete immaginare un Presidente del Consiglio come Maroni che dovrebbe tornare in terza elementare. Una persona senza cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi... Qualunque cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire in contrario ... Ignorante, dico ma ha fatto le scuole? Sei Ministro dell'interno? Per chiunque di noi la firma, la parola data è fondamentale, per te no ? Ebbene, Maroni ha tradito prima se stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi e adesso tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di lui ... »
(trasmissione Sgarbi quotidiani del 23 dicembre 1994)
«confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi...»
(dichiarazione all'ANSA del 7 gennaio 1995);
«Ho dato mandato ai miei legali di richiedere venti miliardi di risarcimento [dall'onorevole Maroni] (...) per danni allo Stato [nonché per] la conduzione scellerata del Ministero anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del decreto Biondi (...) che [andrebbero devoluti] alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie»
(dichiarazione all'ANSA dell'8 gennaio 1995).

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22 aprile 1998.
Prima di affrontare il merito della questione va rilevato che il procedimento civile, come si è visto, si riferisce a tre distinte serie di dichiarazioni: una resa nell'ambito di trasmissioni televisive (del 24 dicembre 1994 ) e due ad agenzie di stampa (dichiarazioni rese all'ANSA del 7 e dell'8 gennaio 1995). Le frasi proferite nell'ambito delle dichiarazioni rese alle agenzie di stampa formano, almeno in parte, l'oggetto di un altro procedimento civile, anch'esso iniziato presso il Tribunale di Roma con distinta citazione dell'on. Maroni (peraltro recante la stessa data), procedimento che è già sottoposto all'attenzione della Camera (Doc. IV-ter n. 45). e rispetto al quale la Camera medesima si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità nella seduta del 2 marzo 1999.
Vi è dunque parziale coincidenza tra i due procedimenti per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all'ANSA in data 7 e 8 gennaio 1995, in relazione alle quali la Camera si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità.
Poiché è opinione assolutamente costante e non contestata che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è attribuita, nel caso di specie, conformemente ai precedenti (Cfr., in questa legislatura il precedente del doc. IV-ter n. 65 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al doc. IV-quater n. 1 - e quello del doc. IV-ter n. 43 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al doc.IV-ter n. 26), la Giunta si è limitata a constatare l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente parzialmente assorbita dalla precedente decisione quella relativa al procedimento in questione, almeno limitatamente alle suddette interviste del 7 e dell'8 gennaio 1995. In tal senso dovrebbe essere anche la deliberazione dell'Assemblea, poiché ogni decisione in senso diverso costituirebbe un bis in idem rispetto ad una deliberazione già assunta.
Quanto al merito della questione la Giunta ha ritenuto che le frasi proferite dal collega Sgarbi attengono ad una evidente manifestazione di critica politica, sia pure per il tramite di espressioni particolarmente colorite e pesanti. Secondo la costante giurisprudenza della Giunta tale circostanza costituisce un elemento sufficiente a far ritenere che si possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta infatti di giudizi e di critiche di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.
Per questi motivi la Giunta, con riferimento specifico alle dichiarazioni di cui si è detto sopra e fatta eccezione per quelle che debbono ritenersi assorbite dalla precedente deliberazione dell'Assemblea nel senso dell'insindacabilità del 2 marzo scorso, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Antonio BORROMETI, Relatore.


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