Sciogliendo la riserva che precede:
premesso che, con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1995, l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale la S.p.A. «RTI», quale ente proprietario della rete televisiva «Canale Cinque», nonché l'onorevole Vittorio Sgarbi, quale conduttore della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni morali, oltre gli accessori, che ha assunto di aver subito in ragione del carattere diffamatorio delle affermazioni rese dall'onorevole Sgarbi:
a) il giorno 23 dicembre 1994, alle ore 13,25 circa, nel corso del programma intitolato appunto «Sgarbi Quotidiani», trasmesso sulla rete televisiva «Canale Cinque», del seguente testuale tenore: «Maroni... è un doppio Giuda, come io mille volte ho detto: mi dispiace per gli amici della Lega che hanno pensato di trovare in lui una persona di cui fidarsi, basta guardarlo, è un automa, ha l'occhio che gli si chiude, procede come uno zombi, non riesce a pronunciare le parole; vi potete immaginare un Presidente del Consiglio come Maroni che dovrebbe tornare in terza elementare. Una persona senza cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi... Qualunque cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire il contrario... Ignorante, dico ma hai fatto le scuole? Sei Ministro dell'interno? Per chiunque di noi la firma, la parola data è fondamentale, per te no? Ebbene, Maroni ha tradito prima se stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi e adesso tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di lui...»;
b) in occasione dell'intervista rilasciata il 7 gennaio 1995, alle ore 18,26 circa, all'Agenzia giornalistica Ansa-Rete A del seguente testuale tenore «...confermo quanto detto: ovvero che in condizioni normali lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei rispettivi paesi»;
c) nel corso di un'altra intervista rilasciata alla stessa Agenzia l'8 gennaio 1995, alle ore 15,16 circa, relativa all'annuncio di aver dato mandato al proprio legale per ottenere venti miliardi di risarcimento dal Maroni vuoi per sé, vuoi per «danni allo Stato» in ordine alla «conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del decreto Biondi» e del seguente ulteriore tenore: «I venti miliardi... (andrebbero devoluti)... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie»;
rilevato che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità e/o l'improponibilità del giudizio, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, attualmente reiterato a mezzo del vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge da ultimo citato sia di immediata applicazione, ovvero riguardi anche i giudizi introdotti, come quello di specie, anteriormente alla sua entrata in vigore;
ritenuto che le predette affermazioni del medesimo convenuto non integrino i presupposti di cui all'articolo 2, terzo comma, del surriferito decreto-legge n. 555 del 1996, per far luogo all'immediata declaratoria di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, nel senso che né sembrano ricadere sotto la previsione di cui al primo comma del cennato articolo 2 né sembrano potersi riferire ad «attività divulgative connesse»;
ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione il quarto comma del medesimo articolo 2 e che, dietro sospensione del procedimento, vada disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati;
ritenuto che la particolare brevità dei tennini di sospensione stessi, meglio specificati sotto il quinto comma del già riferito articolo 2, inducano ad escludere l'opportunità di procedere alla separazione delle cause, ai sensi del secondo comma del richiamato articolo 2 in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 103 del codice di procedura civile;
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati e ordina la sospensione del procedimento.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.
Roma, 21 dicembre 1996.
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