Doc. IV-ter, n. 65-A





Onorevoli Colleghi! - La presente relazione - redatta sostanzialmente al solo fine di adempiere ad una prescrizione formale - si riferisce a fatti (e ad un conseguente procedimento penale) su cui la Giunta ha già avuto modo di formulare una proposta per l'Assemblea (cfr. doc. IV-quater n. 1). Si tratta, infatti, di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi per il reato di diffamazione in danno del dottor Agostino Cordova, già procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi e attualmente procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.
Vale la pena di riepilogare brevemente soltanto i passaggi formali dei procedimenti giudiziario e parlamentare, rinviando, viceversa, circa il merito dei fatti, a quanto già esposto nel citato doc. IV-quater, n. 1.
La Camera è stata investita per la prima volta della questione nella scorsa legislatura, quando il procedimento si trovava in primo grado, presso la pretura circondariale di Palmi.
In tale legislatura non si è tuttavia pervenuti ad una decisione e gli atti sono stati mantenuti all'ordine del giorno della presente legislatura, nella quale la Giunta, con la già citata relazione, ha ritenuto di formulare una proposta nel senso della sindacabilità. L'Assemblea non ha, finora, esaminato tale documento.
Nel frattempo, il procedimento giudiziario è proseguito indipendentemente dalla decisione parlamentare, pervenendosi ad una sentenza di condanna tanto in primo grado quanto in appello.
Giunti in Cassazione, poiché la disciplina legislativa allora vigente consentiva di riproporre l'eccezione relativa all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la difesa del deputato Sgarbi ha ritenuto di sollevarla nuovamente e ciò ha condotto ad un nuovo invio degli atti alla Camera.
La presente relazione si riferisce appunto a tale secondo invio degli atti.
Avendo tuttavia la Giunta, in data 10 luglio 1996, già formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità in relazione ai medesimi fatti, sia pure con riferimento ad atti inviati in una fase processuale precedente, nella seduta del 15 gennaio 1997 ci si è limitati a constatare l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente assorbita dalla precedente decisione quella relativa al procedimento in questione. Ogni decisione in senso diverso avrebbe costituito un bis in idem rispetto ad una deliberazione già assunta.
È infatti opinione assolutamente costante e non contestata che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è attribuita.

Enzo CEREMIGNA, Relatore.


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