LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione V penale
Udienza pubblica dell'8 novembre 1996
Sentenza N. 1514
Registro Generale N. 21899/96
Composta dagli ill.mi sigg.:
dott. Antonio Alibrandi, presidente,
1) dott. Francesco Calbi, consigliere,
2) dott. Gaetano Dragotto, consigliere,
3) dott. Pasquale Perrone, consigliere,
4) dott. Nunzio Cicchetti, consigliere,
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952
avverso la sentenza
Corte d'appello di Reggio Calabria del 28 marzo 1996.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Angelo Ferraro
che ha concluso per la sospensione del giudizio ex articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
Udito, per la parte civile, l'avvocato M. Krogh.
Non è comparso il difensore.
Avverso la sentenza in epigrafe, che confermava la condanna dello Sgarbi - per diffamazione continuata ai danni del dottor Agostino Cordova - inflitta dal pretore di Palmi con sentenza in data 6 marzo 1995, proponeva ricorso l'imputato impugnando, tra l'altro, l'ordinanza che non aveva disposto la trasmissione degli atti alla Camera ex articolo 2, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 116 del 1996.
Gli atti erano già pervenuti alla Camera nel corso del giudizio di primo grado, anche se l'allora vigente decreto-legge n. 7 del 1995 prevedeva la trasmissione degli atti e la sospensione del procedimento solo quando la questione sull'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non fosse ritenuta manifestamente infondata.
Il pretore aveva negato l'applicabilità dell'articolo indicato e non aveva sospeso il giudizio. L'invio degli atti, tuttavia, rendeva poco chiara la valutazione di manifesta infondatezza della questione.
La corte di merito, vigente il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 (in cui non compare più la possibilità di ritenere la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte), senza trasmettere gli atti, riteneva già decorso il termine di sospensione a partire dal precedente invio in prime cure. Faceva, poi, rilevare l'esistenza in atti di una comunicazione proveniente dalla Camera in cui si parla di sindacabilità del comportamento contestato all'imputato.
La mancanza di regolare trasmissione e correlativa sospensione, in nessuno dei precedenti gradi di giudizio, unita alla considerazione che dagli atti risultano due missive a contenuto contrastante in ordine alla sindacabilità (la nota cui fa riferimento la sentenza impugnata era stata preceduta da altra - proveniente dal Presidente della Camera - attestante il giudizio di insindacabilità espresso dalla Giunta) per altro attinenti alla sola proposta della Giunta non alla deliberazione dell'assemblea parlamentare, impongono - in una materia attinente alla giurisdizione - la puntuale applicazione della norma.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 attualmente vigente, va ordinata la trasmissione degli atti e la sospensione del procedimento.
Sospende il procedimento.
Dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 1996.
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