209/94 R.G. N.R.
92/95 R. G.I.P.
Il GUP
Vista la richiesta di rinvio a giudizio presentata in data 9 ottobre 1995 dal pubblico ministero nei confronti di Sgarbi Vittorio per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, articolo 30 della legge n. 213 del 1990 in relazione all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 per avere rilasciato una intervista all'emittente «Teleradio gamma» di Vibo Valentia in data 4 marzo 1994 nonché rilasciando altra intervista all'emittente «Radio Antenna Blitz» di Taurianova in data 13 marzo 1994, offeso la reputazione del dottor Agostino Cordova procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli e già procuratore presso il tribunale di Palmi affermando con riferimento alle attività di indagine preliminari condotte dallo stesso dottor Cordova Agostino (nella qualità di procuratore presso il tribunale di Palmi) tra l'altro quanto segue: «...quando la magistratura, nella persona di Cordova agisce come è capitato quà mandando i carabinieri a sequestrare gli elenchi del Rotary a Pesaro io arresterei Cordova, spende i nostri soldi per fare una cosa inutile quando gli elenchi degli iscritti al Rotary sono pubblicati dovunque, quindi è assurdo mandare, anche soltanto spendendo un milione, in missione due carabinieri; quando poi si hanno gli elementi per indagare su un uomo della sinistra come Tripodi per avere volantini presso sedi mafiose e si indaga su tutti gli altri e non su di lui c'è qualcosa che non mi piace vuol dire che la magistratura lavora per una parte politica»
«...stessa cosa vale per quell'altro personaggio disdicevole che si chiama Cordova... ...l'ingiustizia è somma... un personaggio come Cordova per esempio che ha inquinato Palmi inventando una massoneria che è ...era peggio della mafia '..." fin tanto che i magistrati non sono suoi amici l'indagine è giusta, quando trova un signore che si chiama Miller sostituto procuratore, Cordova lo difende».
Con l'aggravante consistita nell'attribuzione di un fatto determinato.
Fatti commessi in Taurianova e Vibo Valentia 4 marzo 1994 e 13 marzo 1994.
Ritenuto in esito alla eccezione avanzata dalla difesa nel corso dell'udienza preliminare che non appaiono sussistere per alcune delle espressioni utilizzate («...io arresterei Cordova...» «...personaggio disdicevole...» «...ha inquinato Palmi...») e per le insinuazioni di parzialità i presupposti per l'applicabilità dell'esimente prevista dall'articolo 68 della Costituzione.
Che va di conseguenza disposta l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni previste dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 con la sospensione del processo.
Che l'ordinanza che si emette costituisce rinnovazione di quella emessa in forma sintetica in data 5 dicembre 1996 al fine di ottemperare alla richiesta del Presidente della Camera dei deputati di una completa indicazione del fatto per cui si procede e degli elementi su cui si fonda il provvedimento e che pertanto non appare necessario procedere alla sua emissione fissando nuova camera di consiglio.
rigetta l'eccezione e manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.
Reggio Calabria, 21 dicembre 1996.
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