Doc. IV-ter, n. 63-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del deputato Cesare Previti, già senatore, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.
Lo sfondo della vicenda che è sottoposta all'attenzione della Camera è costituito dal noto procedimento che all'epoca era pendente a Brescia nei confronti del deputato Previti per il reato di concussione ai danni del dottor Di Pietro (accusa dalla quale - vale la pena di ricordarlo - il deputato Previti è stato assolto).
In relazione a tale vicenda il deputato Previti ha rilasciato una serie di interviste a numerosi organi di stampa. Proprio traendo spunto da una di queste interviste (pubblicata sul quotidiano La Stampa il 9 giugno 1995, a firma del giornalista Guido Tiberga - nella quale era riportata la seguente frase: «Io Gorrini e Dinacci non li ho mai visti, non li conosco» -) il telegiornale della terza rete RAI, nella edizione delle ore 19.00, in un servizio a firma del giornalista David-Maria Sassoli, divulgava ulteriormente la medesima notizia della mancata conoscenza da parte dell'onorevole Previti del dottor Dinacci, allora capo degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia.
In data 16 giugno 1995, un dispaccio Ansa diffondeva una dichiarazione dell'onorevole Cesare Previti, che il giorno successivo veniva ripresa da vari quotidiani nazionali, del seguente testuale tenore: «con il solito stile mistificatorio il TG3 dichiara che io appena una settimana fa avrei negato di conoscere il dottor Dinacci. L'affermazione è falsa e tende ad una gratuita demigrazione con l'evidente scopo di annebbiare quanto è pacifica verità. Ho affermato e qui confermo di non avere mai conosciuto il signor Gorrini e il dottor De Biase che appariva come l'ispiratore del servizio che mi riguardava. È invece notorio che avevo avuto con il dottor Dinacci un rapporto ufficiale e pubblico quando fui sentito dallo stesso Dinacci sul caso Omboni, il pubblico ministero di Palmi che aveva disposto un accesso per richiesta documenti nella sede di Forza Italia qualche giorno prima della votazione del 27 e 28 marzo 1994. Mi viene il dubbio se il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di qualche giornalista o perché impegnato nella ennesima campagna politica. In entrambi i casi il ruolo del servizio pubblico ne esce, ancora una volta, fortemente compromesso dai soliti noti».
Da tali dichiarazioni si è ritenuto diffamato il giornalista David-Maria Sassoli che ha sporto la relativa querela in data 12 settembre 1995.
In data 3 ottobre 1995 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del citato deputato.
In data 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, ha trasmesso gli atti alla Camera.

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La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 16 aprile 1997, ascoltando il deputato Previti. Quest'ultimo, che ha anche sottoposto alla Giunta una memoria difensiva, ha messo in evidenza, oltre al fatto che sull'argomento erano state presentate alcune interrogazioni, che proprio il giorno prima del servizio andato in onda sul TG3, e cioè il 15 giugno 1995, aveva tenuto una conferenza stampa nel corso della quale aveva chiaramente spiegato di aver conosciuto il dottor Dinacci, rilasciando dichiarazioni approfondite e puntuali, riportate da tutti i principali quotidiani (ad esempio La Stampa, l'Unità, la Repubblica, Il Tempo, Il Messaggero ed Il Manifesto) del giorno successivo (guarda caso, proprio la data del citato servizio del TG3).
Nella stessa sede (la conferenza stampa) egli aveva inoltre specificato di non conoscere gli altri due protagonisti della vicenda, e cioè De Biase e Gorrini (tra l'altro, la somiglianza tra i nomi «De Biase» e «Dinacci» era stata probabilmente all'origine dell'erronea dichiarazione pubblicata in precedenza sul quotidiano La Stampa).
Il deputato Previti, nella sua memoria, ha messo in evidenza che il giornalista querelante «avvezzo a consultare rassegne stampa, se non altro per dovere professionale, anche perché si trattava della notizia pubblicata con grande risalto nella stampa nazionale proprio il giorno in cui si accingeva a preparare il servizio da trasmettere la sera alle 19.00 sul TG3, doveva essere ben consapevole dell'erronea indicazione, frutto di confusione, contenuta nell'intervista su La Stampa del 9 giugno 1995 del cognome «Dinacci» al posto del cognome «De Biase» e quindi della reale mia [dell'onorevole Previti, n.d.r.] intenzione di affermare la completa estraneità al presunto complotto ai danni di Di Pietro, come poi in effetti è stato pienamente riconosciuto dal tribunale di Brescia con sentenza in data 29 gennaio 1997 (...) In realtà, come risulta chiaramente dagli atti del processo di Brescia sono stato invece io ad essere oggetto di una perfida macchinazione politica attraverso il coinvolgimento, progettato a tavolino da alcuni giornalisti e magistrati, in eventi inesistenti e comunque rispetto ai quali io non ho mai avuto a che fare; e ciò al chiaro fine di distruggere la mia figura politica. È questa dunque l'ulteriore ragione dell'indignata reazione alla strumentalizzazione giornalistica del TG3 che sin dall'inizio della vicenda del procedimento a Brescia, è stato uno dei principali esecutori di un simile disegno aggressione politica».

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In base a tutta questa complessa ricostruzione della vicenda la Giunta ha ravvisato il chiaro contesto politico nell'ambito del quale i fatti si sono svolti, ritenendo pertanto che le dichiarazioni dell'onorevole Previti non siano da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale bensì ad una manifestazione di pensiero di natura essenzialmente politica.
Per queste ragioni, all'unanimità, la Giunta ha deliberato di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore.


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