N. 51163/96 R.G. P.M.
N. 21687/96 R.G. G.I.P.
Il giudice, letti gli atti del procedimento a carico di Bossi Umberto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, ed esaminata la richiesta formulata in data 12 novembre 1996 (e reiterata il 9 dicembre 1996), con cui il pubblico ministero chiede la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
esaminata, altresì, la memoria del 18 novembre 1996, con la quale la difesa chiede che, nel caso di specie, sia ravvisata l'ipotesi di non punibilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione ed, in subordine, sia inviata la copia degli atti alla Camera dei deputati ed al Parlamento europeo, di cui pure l'onorevole Bossi è componente, per le valutazioni di loro competenza;
rilevato che, nell'ambito dell'incontro pubblico tenutosi il 26 ottobre 1996 presso il Teatro Nuovo di Milano ed avente come titolo «Due economie, due monete», l'onorevole Bossi ha effettuato un intervento nel corso del quale ha pronunciato, all'indirizzo del prefetto di Milano, le frasi che si trovano trascritte nell'ultimo foglio allegato alla comunicazione di notizia di reato inviata il 30 ottobre 1996 dalla Digos di Milano alla locale procura presso la pretura, alla quale ha fatto seguito l'invio dei nastri magnetici contenenti la registrazione dell'intero discorso dell'indagato;
ritenuto che non vi siano i presupposti per l'archiviazione del procedimento, poiché, nel caso di specie, non può ravvisarsi la causa di non punibilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, anche nell'accezione più ampia prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, che estende l'applicabilità del primo comma dell'articolo della Carta costituzionale citato anche alle attività «divulgative connesse» a quelle parlamentari, anche se svolte fuori dal Parlamento;
ritenuto, infatti, che la «attività divulgativa connessa», che esclude la punibilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, possa essere solo quella che faccia riferimento e trovi il suo presupposto nell'attività propriamente parlamentare (presentazione di disegni di legge, discussione del contenuto dei medesimi, presentazione di mozioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera) e che, alla stessa, non possa essere assimilata (a meno di non voler svuotare di significato l'espressione usata dal legislatore), qualsiasi riunione, congresso o incontro pubblico, ove vengano trattati i temi più diversi e ove si parli, peraltro, di vicende particolari e concrete (come quella della modifica dei nomi di alcune vie comunali), che attengono esclusivamente all'ambito dell'amministrazione locale e che nulla hanno a che fare con le competenze parlamentari, cogliendo l'occasione per pronunciare frasi di tenore gratuitamente lesivo dell'altrui reputazione;
visto l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge n. 555 del 1996;
visti il Procollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437 e la circolare n. 211.1.114/90 del 19 aprile 1992 del Ministero di grazia e giustizia;
l'invio di copia degli atti del procedimento al Presidente della Camera dei deputati in Roma per le determinazioni del caso ed al Ministero degli esteri in Roma per l'ulteriore inoltro al Parlamento europeo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Dispone, altresì, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Milano, 13 dicembre 1996.
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