Doc. IV-ter, n. 61-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce in relazione ad un procedimento iniziato nei confronti del deputato Gasparri per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. Secondo l'accusa il reato sarebbe stato consumato attraverso una serie di espressioni diffamatorie contenute in un dispaccio di agenzia ANSA (11 ottobre 1995) intitolato: «Giustizia: incontro Gasparri-ispettori Ministero su Rimini», attribuite al deputato Gasparri e ritenute lesive della reputazione del dottor Franco Battaglino, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Il contenuto del dispaccio può leggersi integralmente nella richiesta di rinvio a giudizio pubblicata in allegato alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità (doc. IV-ter n. 61). Qui basta semplicemente riassumere che in esso si fa menzione di una asserita «vergognosa gestione della giustizia a Rimini» e dell'esistenza «di una vera e propria lobby politico-giudiziaria composta da autorevoli personaggi che operano a Rimini» tra i quali viene appunto menzionato il citato dottor Battaglino.
La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 28 maggio 1997, procedendo altresì all'audizione del deputato Gasparri.
Nel corso della seduta, anche grazie alla segnalazione dell'interessato, si è avuto modo di constatare che la denuncia di asserite irregolarità di vario genere nell'ufficio della Procura della Repubblica di Rimini nonché quella di asseriti comportamenti illeciti da parte di alcuni dei componenti di tale ufficio, ed in particolare del dottor Battaglino, ha costituito l'oggetto di numerosissime interrogazioni parlamentari presentate dal medesimo deputato. In particolare sull'argomento risultano presentate, nella scorsa legislatura, le interrogazioni nn. 3-00708 del 19 settembre 1995, 4-11605 del 4 luglio 1995, 4-13714 del 20 settembre 1995, 4-16458 del 30 novembre 1995, 4-16821 del 12 dicembre 1995, 4-16889 del 13 dicembre 1985, 4-18844 del 14 febbraio 1996. Anche in questa legislatura risultano presentate numerose interrogazioni ed in particolare quelle contrassegnate dai nn. 3-00005 del 22 maggio 1996, 3-00008 del 22 maggio 1996, 3-00017 del 19 giugno 1996, 3-00339 del 16 ottobre 1996, 3-00341 del 16 ottobre 1996, 3-00659 del 28 gennaio 1997, 3-01041 del 29 aprile 1997, 4-00306 del 22 maggio 1996, 4-00339 del 22 maggio 1996, 4-00360 del 29 maggio 1996, 4-00488 del 29 maggio 1996, 4-00624 del 30 maggio 1996 e 4-03640 del 26 settembre 1996. Inoltre, della presentazione di una di tali interrogazioni è fatta menzione nella stessa richiesta di rinvio a giudizio.
Tale argomento appare assolutamente sufficiente a configurare una strettissima connessione oggettiva, soggettiva e temporale tra il contenuto delle interrogazioni e quello del citato comunicato stampa che ha dato origine alla controversia penale. Deve ritenersi pertanto che nel caso di specie ci si trovi dinanzi all'esercizio di funzioni parlamentari e precisamente ad un'attività divulgativa dell'attività parlamentare, che della medesima costituisce parte integrante.
Ad abundantiam vale la pena di aggiungere che nei confronti del magistrato in questione, a seguito di indagine ispettiva, è stato richiesto il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.
Tutte queste considerazioni hanno indotto la Giunta, quasi all'unanimità, a proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele SAPONARA, Relatore.


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